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Dirigente Scolastico Beatrice Mezzina - Docente referente: prof. Giuseppe Di Florio |
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CAPIRE LA COSTITUZIONE 2.
LA COSTITUZIONE TRA ATTUAZIONE
E POTENZIALITA’: |
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Art. 27 La responsabilità penale
è personale. L'imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di
morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. “Il
carcere come luogo di pena viene visto come un dato naturale: chi
commette un reato deve scontare la pena passando un certo periodo
della sua vita rinchiuso dentro uno spazio istituzionale definito carcere.
Eppure questo, come strumento di esecuzione della pena, è una
creazione relativamente recente.” (Giovanna Castellana, La
funzione rieducativa della pena e il detenuto straniero. Aspetti
sociologici e costituzionalistici). Il
carcere nasce come luogo in cui richiudere gli imputati in attesa del
processo. Nel passato, la pena non consisteva nella privazione della
libertà, bensì nel pagamento di una somma di denaro, in una
sofferenza fisica, nell’esilio o nella pena di morte. La componente
rieducativa venne inserita soltanto a partire dagli anni Trenta del
XVI secolo, per poi scomparire nuovamente due secoli più tardi, poiché
venne preferita ad essa la sofferenza, come strumento di espiazione
finalizzato a scoraggiare la ripetizione del reato. La componente
rieducativa comparve nuovamente alle porte del XIX secolo, con
caratteristiche decisamente diverse da quelle odierne: la rieducazione
si basava sulla solitudine, sul lavoro forzato, sulle umiliazioni,
sulla segregazione. Per
quanto riguarda l’Italia, se il Codice Zanardelli prevedeva una
costante attenzione alla realtà sociale ed umana del condannato,
l’avvento del fascismo rappresentò un desolante passo indietro; il
fine della punizione ritornò ad essere l’esclusiva difesa della
Stato e dei singoli cittadini, ottenuta con criteri afflittivi e
intimidatori. La situazione rimase immutata fino alla emanazione della
Costituzione del 1948, che, in materia carceraria, prevede come pena
la privazione della libertà e pone l’accento sulla rieducazione dei
condannati. L’articolo
27 dell’attuale costituzione italiana fissa il principio di
umanizzazione della pena ("Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”),
sancendone la finalità educativa (“Le
pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato”). Altri
principi costituzionali sono la necessità della pena e la sua
proporzionalità rispetto al reato. Nel
corso degli ultimi trent’anni sono stati molti gli interventi
legislativi volti ad una modificazione del fondamento rieducativo: ne
è prova la legge 25 novembre 1962, n. 1634, che ha modificato l'art.
176 del codice penale, stabilendo che il condannato all’ergastolo ha
diritto alla libertà condizionale, dopo aver scontato ventisei anni
della pena. La piena concretizzazione del principio rieducativo si
realizza con la riforma dell'ordinamento penitenziario, introdotta nel
1975, che recita: "nei confronti dei condannati e degli internati
deve essere attuato un trattamento rieducativi che tenda, anche
attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale
degli stessi". Da tale riforma i principi basilari non hanno
avuto un sostanziale cambiamento, se si omette una breve crisi della
funzione rieducativa dovuta a vari reati di terrorismo, che hanno
portato all’istituzione delle carceri di massima sicurezza, ma è
opportuno tralasciare questa fase, dal momento che il decreto nella
maggior parte dei casi non è stato rispettato. La
situazione attuale, però, è molto diversa da quella indicata dalla
Costituzione. Di solito, gli
scopi della pena vengono raggiunti? Gloria Manzelli, direttrice
del carcere di San Vittore: “Sicuramente,
viene raggiunta la finalità di togliere il reo dalla circolazione per
alcuni anni. Oggi le pene si sono inasprite per rispondere alle
organizzazioni mafiose, che stavano dilagando e assumendo sempre più
potere. E’ impossibile pensare, poi, che ci possa essere sempre
rieducazione dei detenuti, basta vedere i tassi di recidiva. E’
anche impossibile pensare che la rieducazione debba passare solo per
il carcere, per il penitenziario: per i primi reati e per quelli più
piccoli, la detenzione deve essere evitata il più possibile, perché
nel 90% dei casi il carcere non fa bene. Bisognerebbe ricorrere ad
altri sistemi alternativi al carcere.” Giovanna Fratantonio, ex
direttrice del carcere minorile Cesare Beccaria: “Di solito non vengono raggiunti, perché nelle pena
legale non vi è quasi mai un accompagnamento della persona punita
nella riflessione e nel superamento delle difficoltà interne alla
relazione con gli altri. […] Ma non si può poi lasciare il
carcere da solo nell’attività rieducativa dei detenuti: è inutile
far lavorare, durante la pena, un detenuto e offrirgli così
un’attività “rieducativa”, se poi, scontata la pena, questo si
ritrova da solo, senza una casa e senza lavoro. Occorrono piuttosto
l’aiuto e la collaborazione dell’esterno, per non abbandonare il
detenuto, anche a fine pena. Si dovrebbe cercare di intervenire prima
della commissione dei reati, laddove si può, nelle periferie e, in
generale, in tutte le zone disagiate.” Giorgio Marinucci docente
di Diritto penale Università Statale di Milano: “Questa
è una domanda da sessanta milioni di euro. Una certa dose di condanne
ha una funzione placativa
nei confronti della collettività. È come un tabù: i cattivi stanno
chiusi lì dentro.” Enzo Funari, psicoanalista
S. P. I., docente di psicologia dinamica : “No,
secondo me, per la stragrande maggioranza dei casi questo non avviene.
Per il motivo che viene assegnata una punizione senza che poi sia
accompagnata se non dal colpo di martello del giudice, non c’è una
vera e propria spiegazione della pena inflitta, c’è una difesa e
c’è un’accusa, ma l’accusa non spiega il perché e il come
della pena e la punizione non ha effetto.” Salvatore Veca, docente
di Filosofia Politica, preside della Facoltà di Scienze Politiche di
Pavia
: “No, non vengono raggiunti nel modo in cui una filosofia
della pena coerente con quell’obiettivo dovrebbe auspicare che siano
raggiunti. Se andiamo a vedere le popolazioni carcerarie dei
paesi a democrazia costituzionale, noi abbiamo un altissimo tasso di
cronicità e di ricorrenza, abbiamo un sacco di “apprendimento
criminale”, un sacco di meccanismi di esclusione di minoranze
etniche e culturali. Vogliamo anche dire: in presenza di questo,
possiamo seriamente sostenere che l’obbiettivo del punire sia quello
che i “sacri testi” -che io stesso onoro- dicono?” Luigi Pagano, Provveditore
regionale per le carceri lombarde: “Alcuni scopi sicuramente; ma
quelli che vengono dichiarati in maniera più eclatante, come il
reinserimento del condannato, non mi sembra più di tanto; anche se
non lo si ammette, temo si vorrebbe perseguire più un fine
retributivo, o di prevenzione generale (punizione per scoraggiare
altri dal seguire l’esempio delinquenziale).” Può
essere utile accompagnare le riflessioni riportate con l’analisi di
dati ufficiali. Nel 2005 i detenuti erano 59000, a fronte di una
capienza totale di 43000 posti letto: un sovraffollamento del 27%
circa! Un esempio penoso del sovraffollamento degli istituti di pena
è dato dal carcere di Secondigliano, a Napoli: qui in una cella la cui
capienza è di quattro persone sono rinchiusi ben tredici detenuti! A
questi numeri bisogna aggiungere circa 38000 persone che scontano la
pena in misure alternative, come gli arresti domiciliari, la
semilibertà, l’affidamento al centro sociale adulti. Nonostante la
presenza di un così gran numero di detenuti, il personale è
assolutamente scarso: in media un educatore ogni 107 detenuti (a
Secondigliano ce n’è uno ogni 400 detenuti!), un assistente sociale
ogni 48 detenuti, uno psicologo addirittura ogni 148! E la situazione
peggiora, se si pensa che dal 1990 il Ministero non indice concorsi.
È evidente come l’esiguità dell’organico renda molto difficile,
se non impossibile, seguire adeguatamente ogni detenuto nel suo
percorso di espiazione attraverso la pena-rieducazione. L’intuizione
è confermata dall’altissimo tasso di recidività dei reati. E’
interessante notare come il tasso sia più alto per i detenuti
sottoposti a carcerazione che per quelli sottoposti a misure
alternative: il 75% dei detenuti ritorna in carcere, mentre soltanto
il 12% dei detenuti affidati a centri sociali viene nuovamente
arrestato. Questo dato può essere di fondamentale importanza, giacché
testimonia che, se non abbandonati alle viscere
del carcere, i condannati possono seguire un efficace percorso
rieducativo, utile ad evitare una successiva ripetizione del reato. Una
riflessione a parte, poi, meritano le pessime condizioni strutturali
ed architettoniche degli istituti di pena italiani. Sarebbe
estremamente lungo e complesso stilare un seppur minimo elenco di
istituti privi di condizioni strutturali adeguate: nel carcere di
Savona, molte celle vengono illuminate anche di giorno perché non
posseggono finestre. Nel carcere di Salerno, in un cella di 28 metri
quadrati vivono otto persone: se si pensa che in cella, oltre ai
letti, c’è un tavolo lungo due metri con relative sedie, se ne
deduce che i detenuti sono costretti a restare a letto durante tutto
il tempo che trascorrono rinchiusi, ben ventidue ore al giorno, e a
consumare i pasti a turno; il bagno è uno stanzino di due metri
quadrati con un lavabo, un water, una bacinella di plastica (come
bidet) e manca tanto di doccia quanto di acqua calda. Nel carcere di
Verona, i materassi sono messi direttamente sul pavimento: c’è
troppa gente e i letti non bastano per tutti! Secondo quanto
denunciato da un detenuto, nel carcere di Vibo Valentia i farmaci
vengono somministrati a pagamento: chi non se li può permettere non
viene curato! Altra
nota dolente è quella dei colloqui con i familiari; in questo caso si
toccano le due estreme possibilità: o uno stanzino sovraffollato dove
si può a mala pena restare in piedi e occorre urlare per farsi
sentire, oppure lunghi tavoli di marmo, con il divieto di abbracciare
i propri familiari. Nel 1992, un detenuto del carcere di Opera, malato
di sclerosi multipla in uno stadio avanzato della malattia, dunque
immobile, si è visto negare non soltanto gli arresti domiciliari, ma
addirittura una semplice sedia a rotelle ( necessaria per evitare di
rimanere tutto il giorno a letto) e la possibilità di assumere
farmaci in cella! Nel carcere di Bergamo, fino a qualche anno fa,
veniva distribuito un solo rotolo di carta igienica ogni due settimane
per ben sei detenuti!
La tabella sotto riportata, invece, mostra dati relativi ai detenuti che
non lavorano alle dipendenze dell’amministrazione carceraria Abbandonato
a se stesso abbrutito, in qualche caso maltrattato: questo il ritratto
del detenuto medio. Le pessime condizioni di vita, la mancanza di
personale -educatori e psicologi- sono forti freni all’articolo 27
della Costituzione. Come
è possibile anche solo pensare che un detenuto possa comprendere i
propri sbagli e giungere alla convinzione dell’erroneità
dell’azione commessa. Simili situazioni (che, comunque, non
riguardano tutte le case di pena) non fanno altro che abbrutire,
degradare e imbestialire l’uomo. Un detenuto, alla sua uscita dal
carcere, ricorderà l’esperienza passata dietro le sbarre, ma non
sarà convinto della inopportunità di compiere nuovamente un reato.
Lo dimostrano i dati. Quasi tre detenuti su quattro ritornano in
carcere dopo la liberazione, per aver nuovamente commesso un reato. Il
dato è estremamente preoccupante. Esso dimostra su larga scala che
ogni giorno, in decine di istituti di pena, viene violato l’articolo
27 della Costituzione. L’articolo
27 della Costituzione ha dato vita nel tempo a numerosi dibattiti
volti ad individuare nell’ordinamento giuridico italiano eventuali
illeciti. Una delle opinioni più diffuse, ma sostenute da un
ristretto gruppo degli “addetti ai lavori”, è che la principale
violazione del già citato articolo sia la condanna all’ergastolo:
essa, infatti, violerebbe il terzo comma: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità” e “devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Nella condanna al carcere perpetuo non vi é alcuna finalità
educativa (basti pensare alla formula di rito: fine pena mai), né
alcuna possibilità di reinserimento definitivo nella società (anche
se, dopo aver scontato ventisei anni di carcere, il condannato può
ottenere la libertà provvisoria); al contrario, si può scorgere
in essa il fine di
isolare a tempo indeterminato una certa schiera di individui
classificati per sempre come “criminali”. Sandro Margara,
presidente della Fondazione Michelucci:
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