Capire la Costituzione

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Dirigente Scolastico  Beatrice Mezzina  -  Docente referente: prof. Giuseppe Di Florio


 

CAPIRE LA COSTITUZIONE  

2.  LA COSTITUZIONE TRA ATTUAZIONE E POTENZIALITA’:  
PENA E DETENZIONE IN ITALIA

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

 

“Il carcere come luogo di pena viene visto come un dato naturale: chi commette un reato deve scontare la pena passando un certo periodo della sua vita rinchiuso dentro uno spazio istituzionale definito carcere. Eppure questo, come strumento di esecuzione della pena, è una creazione relativamente recente.” (Giovanna Castellana, La funzione rieducativa della pena e il detenuto straniero. Aspetti sociologici e costituzionalistici).

Il carcere nasce come luogo in cui richiudere gli imputati in attesa del processo. Nel passato, la pena non consisteva nella privazione della libertà, bensì nel pagamento di una somma di denaro, in una sofferenza fisica, nell’esilio o nella pena di morte. La componente rieducativa venne inserita soltanto a partire dagli anni Trenta del XVI secolo, per poi scomparire nuovamente due secoli più tardi, poiché venne preferita ad essa la sofferenza, come strumento di espiazione finalizzato a scoraggiare la ripetizione del reato. La componente rieducativa comparve nuovamente alle porte del XIX secolo, con caratteristiche decisamente diverse da quelle odierne: la rieducazione si basava sulla solitudine, sul lavoro forzato, sulle umiliazioni, sulla segregazione.

Per quanto riguarda l’Italia, se il Codice Zanardelli prevedeva una costante attenzione alla realtà sociale ed umana del condannato, l’avvento del fascismo rappresentò un desolante passo indietro; il fine della punizione ritornò ad essere l’esclusiva difesa della Stato e dei singoli cittadini, ottenuta con criteri afflittivi e intimidatori. La situazione rimase immutata fino alla emanazione della Costituzione del 1948, che, in materia carceraria, prevede come pena la privazione della libertà e pone l’accento sulla rieducazione dei condannati.

L’articolo 27 dell’attuale costituzione italiana fissa il principio di umanizzazione della pena ("Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”), sancendone la finalità educativa (“Le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato”).

Altri principi costituzionali sono la necessità della pena e la sua proporzionalità rispetto al reato.

Nel corso degli ultimi trent’anni sono stati molti gli interventi legislativi volti ad una modificazione del fondamento rieducativo: ne è prova la legge 25 novembre 1962, n. 1634, che ha modificato l'art. 176 del codice penale, stabilendo che il condannato all’ergastolo ha diritto alla libertà condizionale, dopo aver scontato ventisei anni della pena. La piena concretizzazione del principio rieducativo si realizza con la riforma dell'ordinamento penitenziario, introdotta nel 1975, che recita: "nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativi che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi". Da tale riforma i principi basilari non hanno avuto un sostanziale cambiamento, se si omette una breve crisi della funzione rieducativa dovuta a vari reati di terrorismo, che hanno portato all’istituzione delle carceri di massima sicurezza, ma è opportuno tralasciare questa fase, dal momento che il decreto nella maggior parte dei casi non è stato rispettato.

La situazione attuale, però, è molto diversa da quella indicata dalla Costituzione.

 

Di solito, gli scopi della pena vengono raggiunti?

Gloria Manzelli, direttrice del carcere di San Vittore:

“Sicuramente, viene raggiunta la finalità di togliere il reo dalla circolazione per alcuni anni. Oggi le pene si sono inasprite per rispondere alle organizzazioni mafiose, che stavano dilagando e assumendo sempre più potere. E’ impossibile pensare, poi, che ci possa essere sempre rieducazione dei detenuti, basta vedere i tassi di recidiva. E’ anche impossibile pensare che la rieducazione debba passare solo per il carcere, per il penitenziario: per i primi reati e per quelli più piccoli, la detenzione deve essere evitata il più possibile, perché nel 90% dei casi il carcere non fa bene. Bisognerebbe ricorrere ad altri sistemi alternativi al carcere.”

Giovanna Fratantonio, ex direttrice del carcere minorile Cesare Beccaria:

“Di solito non vengono raggiunti, perché nelle pena legale non vi è quasi mai un accompagnamento della persona punita nella riflessione e nel superamento delle difficoltà interne alla relazione con gli altri. […] Ma non si può poi lasciare il carcere da solo nell’attività rieducativa dei detenuti: è inutile far lavorare, durante la pena, un detenuto e offrirgli così un’attività “rieducativa”, se poi, scontata la pena, questo si ritrova da solo, senza una casa e senza lavoro. Occorrono piuttosto l’aiuto e la collaborazione dell’esterno, per non abbandonare il detenuto, anche a fine pena. Si dovrebbe cercare di intervenire prima della commissione dei reati, laddove si può, nelle periferie e, in generale, in tutte le zone disagiate.”

Giorgio Marinucci docente di Diritto penale Università Statale di Milano:

“Questa è una domanda da sessanta milioni di euro. Una certa dose di condanne ha una funzione placativa nei confronti della collettività. È come un tabù: i cattivi stanno chiusi lì dentro.”

Enzo Funari, psicoanalista S. P. I., docente di psicologia dinamica :

“No, secondo me, per la stragrande maggioranza dei casi questo non avviene. Per il motivo che viene assegnata una punizione senza che poi sia accompagnata se non dal colpo di martello del giudice, non c’è una vera e propria spiegazione della pena inflitta, c’è una difesa e c’è un’accusa, ma l’accusa non spiega il perché e il come della pena e la punizione non ha effetto.”

Salvatore Veca, docente di Filosofia Politica, preside della Facoltà di Scienze Politiche di Pavia :

“No, non vengono raggiunti nel modo in cui una filosofia della pena coerente con quell’obiettivo dovrebbe auspicare che siano raggiunti. Se andiamo a vedere le popolazioni carcerarie dei paesi a democrazia costituzionale, noi abbiamo un altissimo tasso di cronicità e di ricorrenza, abbiamo un sacco di “apprendimento criminale”, un sacco di meccanismi di esclusione di minoranze etniche e culturali. Vogliamo anche dire: in presenza di questo, possiamo seriamente sostenere che l’obbiettivo del punire sia quello che i “sacri testi” -che io stesso onoro- dicono?”

Luigi Pagano, Provveditore regionale per le carceri lombarde:

“Alcuni scopi sicuramente; ma quelli che vengono dichiarati in maniera più eclatante, come il reinserimento del condannato, non mi sembra più di tanto; anche se non lo si ammette, temo si vorrebbe perseguire più un fine  retributivo, o di prevenzione generale (punizione per scoraggiare altri dal seguire l’esempio delinquenziale).”

 

Può essere utile accompagnare le riflessioni riportate con l’analisi di dati ufficiali. Nel 2005 i detenuti erano 59000, a fronte di una capienza totale di 43000 posti letto: un sovraffollamento del 27% circa! Un esempio penoso del sovraffollamento degli istituti di pena è dato dal  carcere di Secondigliano, a Napoli: qui in una cella la cui capienza è di quattro persone sono rinchiusi ben tredici detenuti! A questi numeri bisogna aggiungere circa 38000 persone che scontano la pena in misure alternative, come gli arresti domiciliari, la semilibertà, l’affidamento al centro sociale adulti. Nonostante la presenza di un così gran numero di detenuti, il personale è assolutamente scarso: in media un educatore ogni 107 detenuti (a Secondigliano ce n’è uno ogni 400 detenuti!), un assistente sociale ogni 48 detenuti, uno psicologo addirittura ogni 148! E la situazione peggiora, se si pensa che dal 1990 il Ministero non indice concorsi. È evidente come l’esiguità dell’organico renda molto difficile, se non impossibile, seguire adeguatamente ogni detenuto nel suo percorso di espiazione attraverso la pena-rieducazione. L’intuizione è confermata dall’altissimo tasso di recidività dei reati. E’ interessante notare come il tasso sia più alto per i detenuti sottoposti a carcerazione che per quelli sottoposti a misure alternative: il 75% dei detenuti ritorna in carcere, mentre soltanto il 12% dei detenuti affidati a centri sociali viene nuovamente arrestato. Questo dato può essere di fondamentale importanza, giacché testimonia che, se non abbandonati alle viscere del carcere, i condannati possono seguire un efficace percorso rieducativo, utile ad evitare una successiva ripetizione del reato.

Una riflessione a parte, poi, meritano le pessime condizioni strutturali ed architettoniche degli istituti di pena italiani. Sarebbe estremamente lungo e complesso stilare un seppur minimo elenco di istituti privi di condizioni strutturali adeguate: nel carcere di Savona, molte celle vengono illuminate anche di giorno perché non posseggono finestre. Nel carcere di Salerno, in un cella di 28 metri quadrati vivono otto persone: se si pensa che in cella, oltre ai letti, c’è un tavolo lungo due metri con relative sedie, se ne deduce che i detenuti sono costretti a restare a letto durante tutto il tempo che trascorrono rinchiusi, ben ventidue ore al giorno, e a consumare i pasti a turno; il bagno è uno stanzino di due metri quadrati con un lavabo, un water, una bacinella di plastica (come bidet) e manca tanto di doccia quanto di acqua calda. Nel carcere di Verona, i materassi sono messi direttamente sul pavimento: c’è troppa gente e i letti non bastano per tutti! Secondo quanto denunciato da un detenuto, nel carcere di Vibo Valentia i farmaci vengono somministrati a pagamento: chi non se li può permettere non viene curato!

Altra nota dolente è quella dei colloqui con i familiari; in questo caso si toccano le due estreme possibilità: o uno stanzino sovraffollato dove si può a mala pena restare in piedi e occorre urlare per farsi sentire, oppure lunghi tavoli di marmo, con il divieto di abbracciare i propri familiari. Nel 1992, un detenuto del carcere di Opera, malato di sclerosi multipla in uno stadio avanzato della malattia, dunque immobile, si è visto negare non soltanto gli arresti domiciliari, ma addirittura una semplice sedia a rotelle ( necessaria per evitare di rimanere tutto il giorno a letto) e la possibilità di assumere farmaci in cella! Nel carcere di Bergamo, fino a qualche anno fa, veniva distribuito un solo rotolo di carta igienica ogni due settimane per ben sei detenuti!

Un ulteriore problema registrato è l’assenza di lavoro in carcere, nonostante esso non soltanto rientri nel piano di rieducazione volto ad un futuro reinserimento nella società, ma ne sia addirittura un pilastro. Nel primo semestre del 2005, su 59000 detenuti soltanto 3500 erano iscritti ad uno dei 309 corsi professionali organizzati in carcere: una percentuale che rasenta il 6%! Sempre nel 2005, i detenuti che lavoravano all’esterno del carcere, dunque non alle dipendenza della amministrazione penitenziaria, erano 2800, il 19% dei detenuti lavoranti, nonché il 4,7% dell’intera popolazione carceraria. In totale sono circa 12000 i detenuti che hanno l’opportunità di lavorare, appena il 20%. La situazione, poi, varia da struttura a struttura: nel carcere di Padova, per effetto delle rotazioni lavorative, chi non ha una mansione fissa lavora per tre mesi ogni due anni! Dall’analisi dei dati contenuti nella tabella sottostante si può facilmente osservare come soltanto 3541 detenuti, a fronte di un totale di ben 59523, risultino iscritti a corsi professionali di recupero che si svolgono in carcere.

 La tabella sotto riportata, invece, mostra dati relativi ai detenuti che non lavorano alle dipendenze dell’amministrazione carceraria

 

 

 

Abbandonato a se stesso abbrutito, in qualche caso maltrattato: questo il ritratto del detenuto medio. Le pessime condizioni di vita, la mancanza di personale -educatori e psicologi- sono forti freni all’articolo 27 della Costituzione.

Come è possibile anche solo pensare che un detenuto possa comprendere i propri sbagli e giungere alla convinzione dell’erroneità dell’azione commessa. Simili situazioni (che, comunque, non riguardano tutte le case di pena) non fanno altro che abbrutire, degradare e imbestialire l’uomo. Un detenuto, alla sua uscita dal carcere, ricorderà l’esperienza passata dietro le sbarre, ma non sarà convinto della inopportunità di compiere nuovamente un reato. Lo dimostrano i dati. Quasi tre detenuti su quattro ritornano in carcere dopo la liberazione, per aver nuovamente commesso un reato. Il dato è estremamente preoccupante. Esso dimostra su larga scala che ogni giorno, in decine di istituti di pena, viene violato l’articolo 27 della Costituzione.

L’articolo 27 della Costituzione ha dato vita nel tempo a numerosi dibattiti volti ad individuare nell’ordinamento giuridico italiano eventuali illeciti. Una delle opinioni più diffuse, ma sostenute da un ristretto gruppo degli “addetti ai lavori”, è che la principale violazione del già citato articolo sia la condanna all’ergastolo: essa, infatti, violerebbe il terzo comma: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” e “devono tendere alla rieducazione del condannato”. Nella condanna al carcere perpetuo non vi é alcuna finalità educativa (basti pensare alla formula di rito: fine pena mai), né alcuna possibilità di reinserimento definitivo nella società (anche se, dopo aver scontato ventisei anni di carcere, il condannato può ottenere la libertà provvisoria); al contrario, si può scorgere  in essa  il fine di isolare a tempo indeterminato una certa schiera di individui classificati per sempre come “criminali”.

Sandro Margara, presidente della Fondazione Michelucci:

“[…] si ha ancora la valutazione di una persona relativamente ad un fatto commesso in un certo tempo, alla pericolosità e alla efferatezza dimostrata con quel fatto commesso in quel tempo e non si suppone possibile che quella persona cambi dopo che uno spazio molto lungo della sua vita trascorre, e trascorre nella particolare condizione carceraria: questo è la negazione che un processo rieducativo si possa svolgere.”

 

 

     

 

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