Capire la Costituzione

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Dirigente Scolastico  Beatrice Mezzina  - Docente referente: prof. Giuseppe Di Florio


 

CAPIRE LA COSTITUZIONE  

3La tutela della persona nella Costituzione italiana

 

Proposta di lavoro

Salendo le scale che dalla piccola aula conducono all’auditorium, il professor Cortese rifletteva intensamente sull’oneroso compito affidatogli: spiegare ai ragazzi di una scuola la Costituzione italiana. “Che follia”, pensò: considerava veramente arduo convincere degli studenti del XXI secolo che la Costituzione fosse ancora attuale, anzi fondamentale soprattutto per loro, cittadini in formazione. “Quale interesse potrebbero suscitare in loro qualche principio, qualche data o qualche nome!”. Il professore credeva che la Costituzione potesse risuonare alle orecchie dei giovani come un disco già ascoltato, come una melodia udita numerosissime volte che riecheggiasse ormai con retorica banalità. Già, forse la paura che lo attanagliava era causata dal rischio di rendere la conferenza, e con essa la Costituzione stessa, estinta e mediocre; la Costituzione era qualcosa di assodato, raccoglieva principi noti a tutti, non c’era bisogno di ripeterli nuovamente.  E allora perché interessarsi ancora ad essa? E come attirare l’attenzione dei ragazzi? Il tempo stringeva, ma ecco che il professor Cortese ebbe l’idea: non il solito saggio, non la solita relazione fredda e distaccata: ci voleva qualcosa di più originale e sincero. Bisognava che i ragazzi prendessero parte attiva alla conferenza; occorreva catturare, quasi con un gesto teatrale, la loro attenzione.

“Carissimi ragazze e ragazzi, l’occasione che quest’oggi ci unisce coincide, come tutti ben sapete, con il sessantesimo anniversario della nostra Costituzione. Certo, né io né voi abbiamo assistito alla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 1948, ma essa ancora ci appartiene, tanto quanto fu cara al presidente De Nicola. Approcciamoci alla questione con rinnovato interresse e spirito critico, tutti ben consapevoli che essa fu il mirabile compendio di tutti quei valori che, tramandatici dall’antichità, ma adeguati e conformati alla temperie del secondo Dopoguerra, ancora ci rispecchiano e rappresentano in maniera eccellente. Non può non considerarsi eccezionalmente encomiabile la sua attualità,  se si valuta che essa comprende non solo le norme fondamentali e fondative dello Stato italiano, ma anche i princìpi basilari delle nostre leggi, e, in esse, il nostro stesso modo e spirito di vivere e pensare. Con essa ci si può sentire più che mai vicino a quanti per essa strenuamente combatterono e perirono: fra le sue righe, in ogni principio, in ogni articolo e parola sentiamo chiaro l’anelito di libertà e giustizia di coloro che per essa morirono impiccati e imprigionati.  Ma affinchè voi siate consapevoli di questo, ritengo opportuno attraverso le vostre stesse domande costruire organicamente il dibattito  ed organizzare una efficace risposta che tenga conto dei vostri specifici interessi”.

Al termine dell’applauso che accolse il discorso, quattro ragazzi salirono sul palco, rivolgendo queste domande al professore:

“In un tempo in cui i riprovevoli eventi che quotidianamente la cronaca ci propone mettono in dubbio il reale ruolo che lo Stato assume in merito alla tutela e alla sicurezza dell’individuo, ognuno si chiede quali siano le norme e i fondamenti che la nostra Costituzione prevede in merito al problema. Potrebbe delinearli?”. 

            

 

LA TUTELA DELLA PERSONA    NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

 

Secondo i principi di UGUAGLIANZA e LIBERTA’

 

UGUAGLIANZA

“Per determinare il significato specifico di un rapporto di uguaglianza, occorre rispondere ad almeno due domande:

v            Uguaglianza tra chi?

v            Uguaglianza in che cosa?”

N.Nobbio

Dall’età antica, al Medioevo, fino all’età moderna, diverse correnti filosofiche e di pensiero hanno cercato di definire il significato dell’uguaglianza e le modalità con cui essa si deve applicare nella società.

Le prime dottrine ugualitarie nel pensiero occidentale si rintracciano nelle poleis greche del V sec. a.C. Le correnti democratiche nello sforzo di abbattere i privilegi della casta aristocratica richiedevano varie forme di uguaglianza: uguaglianza di fronte alla legge (isonomia), uguaglianza nei diritti di riunione, parola, espressione (isegoria), uguaglianza di considerazione sociale (isotimia), uguaglianza di potere (isocrazia).

Da ciascuna delle uguaglianze reclamate, però, anche le correnti più democratiche escludevano tre classi:

                stranieri

                schiavi

                donne.

 

Platone afferma in alcune frasi la possibilità di dare il diritto di voto alle donne  affinchè abbiano la possibilità partecipare al pari degli uomini alla vita pubblica.(" non c'é occupazione che sia propria di una donna in quanto donna nè di un uomo in quanto uomo ; ma le attitudini naturali sono similmente disseminate nei due sessi , e natura vuole che tutte le occupazioni siano accessibili alla donna e tutte all' uomo, ma che in tutte la donna sia più debole dell' uomo “. Repubblica)  Circa la schiavitù ritiene che essa non si fondi su differenze naturali e che sia piuttosto la sorte a decidere chi debba essere libero e chi schiavo; tuttavia egli ne ammette la liceità quando sia regolatà da una mite legislazione.

Aristotele sostiene il fondamento del diritto della maggioranza a governare in nome di un  “senno del maggior numero”. Nell’Etica Nicomachea aveva affermato,invece, che lo schiavo e il figlio sono come una parte di noi, “e nessuno sceglie deliberatamente di danneggiare se stesso”. Nella Politica egli riprende il concetto di proprietà come appartenenza, e lo schiavo è definito come colui che “non appartiene a se stesso, ma ad un altro”. Inoltre Aristotele ammette una diversità naturale fra gli uomini e fra l’uomo e la donna, cosa che permette di giustificare la schiavitú e la discriminazione fra i sessi. C’è poi una schiavitú come fenomeno legale: si tratta della schiavitú costituita dai prigionieri di guerra. Secondo la tradizione dei popoli antichi, il vincitore aveva il diritto di rendere schiavo lo sconfitto.

Gli stoici, in particolare romani, affermano l’esistenza di un diritto di natura, ius naturale, che prescrive la fondamentale unità del genere umano, il rispetto dei diritti delle mogli e dei figli, la benevolenza verso tutti gli uomini. Nello stato romano i giuristi avevano elaborato il concetto di ius gentium (diritto delle genti) cioè la legge valida per tutti i popoli. Su questo ius, attraverso il circolo culturale degli Scipioni, si innesta il principio dell’uguaglianza di fronte alla legge, dello stato inteso come la cosa comune di tutti i cittadini, del corpo sociale concepito come una comunità di uomini uniti da vincoli di solidarietà e rispetto reciproco. Naturalmente lo stato romano resta diviso in classi, resta la schiavitù, quindi non si può dire che il diritto romano traduca lo ius naturale teorizzato dagli stoici; tuttavia resterà vivo, anche in tarda età, l’ugualitarismo stoico come modello ideale.

Un nuovo ideale di uguaglianza, in chiave non più politica e mondana ma religiosa e ultraterrena, si afferma con il diffondersi del cristianesimo durante il Medioevo: gli uomini sono tutti uguali perché tutti sono creature e figli di Dio. Pensatori come S. Ambrogio e S. Tommaso esorteranno a considerare la terra data in comune ai ricchi e ai poveri e a non concepire le cose come proprie ma come di tutti. Sostanzialmente, però, il pensiero cristiano riconoscerà fino all’età moderna solo l’uguaglianza di dignità spirituale , accettando le differenze terrene e assegnando a ciascun uomo il posto nella società che Dio gli ha riservato.

Il mutamento sociale prodotto nel Basso Medioevo dal risorgere delle città, con l’affermarsi nei comuni, a volte, di forme di democrazia,non porta a un rinnovamento sensibile delle concezioni politiche in merito al principio di uguaglianza. Indice non trascurabile di mutamento di atmosfera sono però gli spunti democratici che troviamo nell’opera di Marsilio da Padova Defensor Pacis , in cui afferma che il potere spetta al popolo o alla parte più capace di esso.

Thomas Hobbes ritiene che l'uguaglianza naturale fra gli uomini, e in particolar modo l’uguaglianza politica dell’uomo pre-politico, fa sí che tutti vogliano le stesse cose, che tutti tendano alla propria conservazione, alla propria sicurezza, e che di conseguenza vogliano sottomettere gli altri. Da questa situazione nascono la competizione, la diffidenza, il desiderio di gloria, “la guerra di tutti contro tutti”. Tuttavia gli uomini hanno un comune interesse ad arrestare la guerra per assicurarsi un'esistenza che altrimenti sarebbe impegnata soltanto nella guerra per difendere beni di cui non si potrebbe mai godere, così formano delle società stipulando un contratto sociale. Lo stato nasce da un compromesso in cui ognuno accetta di limitare la sua libertà fin dove non sconfina nella sfera altrui, per poter esercitare delle altre libertà che senza lo stato resterebbero di diritto ma non di fatto, soltanto sulla carta del contratto sociale. Lo stato e la sua autorità sono legittimi laddove la maggioranza, anche senza unanime consenso, ha rinunciato a parte della propria libertà accordandosi entro i limiti del contratto sociale. In base al contratto, la sovranità non appartiene più al popolo, ma al leviatano ovvero al monarca assoluto che la esercita irrevocabilmente.

John Locke, nell'ambito della sua riflessione politica, cercò di ideare un sistema basato sull'utile della convenienza, che potesse fornire il miglior vantaggio per tutti. Dapprima gli parve che solo lo stato assolutistico hobbesiano potesse garantire il raggiungimento di questi scopi. Ma in seguito egli si convinse che lo stato assoluto non si adattava alle tendenze naturali degli uomini e proponeva un modello da seguire, in cui il potere dei governanti fosse limitato, e l’uguaglianza dei cittadini rispettata. Se così non fosse stato, il popolo aveva il diritto di resistenza contro un governo ingiusto. Locke partiva dalla teoria del contrattualismo (già avanzata da Thomas Hobbes e ripresa poi nel celebre Contratto sociale di Jean-Jacques Rousseau). Nello Stato di natura tutti gli uomini possono essere uguali e godere di una libertà senza limiti; con l'introduzione del denaro e degli scambi commerciali, tuttavia, l'uomo tende ad accumulare le sue proprietà e a difenderle, escludendone gli altri dal possesso. Sorge a questo punto l'esigenza di uno stato, di una organizzazione politica che assicuri la pace fra gli uomini. A differenza di Hobbes, infatti, Locke non riteneva che gli uomini cedano al corpo politico tutti i loro diritti, ma solo quello di farsi giustizia da soli. Lo Stato non può perciò ledere i diritti naturali, vita, libertà, proprietà, uguaglianza violando il contratto sociale, ma ha il compito di tutelare i diritti naturali inalienabili propri di tutti gli uomini.

Rousseau nell’opera Discorso sull'ineguaglianza afferma con decisione che questa non ha origine nello stato di natura, ma che si è generata assieme alla formazione della società, e che è al contempo illegittima e dannosa per la moralità e per il benessere dell'umanità. Rousseau contrappone nettamente uno stato di natura in cui l'uomo, autosufficiente e isolato rispetto ai suoi simili, è spontaneamente buono e in armonia rispetto a sé stesso e all'ambiente circostante, ad uno stato civile dominato dalla competizione, dalla falsità, dall'oppressione e dai bisogni superflui. Auspica quindi, nella conclusione, che si possa, senza dover necessariamente tornare allo stato di natura (anche perchè non ne saremmo più capaci), costruire uno stato civile giusto che risolva i danni morali e materiali in cui l'uomo si dibatte: un progetto che sarà concretamente analizzato ed esposto nel Contratto sociale. Sul piano politico Rousseau ritiene che la massima uguaglianza possa essere raggiunta in uno stato sufficientemente piccolo perché i cittadini possono governarsi con le forme della democrazia diretta. Ogni cittadino aliena ogni suo diritto rimettendolo nella mani della collettività, la quale unita legifera per tutti esprimendo una volontà generale, che mette tutti i cittadini sullo stesso piano dell’uguaglianza e della libertà.

L’ideale di uguaglianza è alla base dell’età delle rivoluzioni che si svolge nel ‘700 sulle sponde dell’Atlantico. Non è un ideale univoco perchè, sia nella rivoluzione americana sia in quella francese, esso oscilla dall’uguaglianza liberale di tipo lockeano a quella democratica radicale.

Con l’avvento della Rivoluzione Industriale nascono le dottrine socialiste che pongono in primo piano il problema della disuguaglianza economica che sempre di più divide il mondo del lavoro fra possessori dei mezzi di produzione e i proletari. Questa è per i socialisti la vera grande disuguaglianza che genera tutte le altre; il regno dell’uguaglianza si potrà avere solo socializzando i mezzi di produzione, cioè abolendo la proprietà privata degli stessi e affidandone la gestione alle stesse masse lavoratrici.

Sul versante delle dottrine liberali e democratiche si tende invece a riaffermare la fiducia nella possibilità di raggiungere livelli di uguaglianza via via maggiori mediante l’introduzione di misure come il suffragio universale maschile e femminile, l’accesso generalizzato all’istruzione, l’imposizione fiscale progressiva, la legislazione assistenziale.

 

Art. 3 : principio di uguaglianza

Art. 4 : lavoro

Art. 6 : minoranze linguistiche

Art. 8 : religione

Art. 34 : istruzione

Art. 37 : donna e minori 

 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

         È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” (Art.3)

Si possono distinguere in questo articolo due principi separati:

 

                Il riconoscimento del diritto di uguaglianza nelle sue specificazioni

                Il principio dell’attivismo della Repubblica, in base la quale lo Stato non si limita a riconoscere i diritti naturali, ma si impegna a favorirne il rispetto e il godimento da parte di tutti.

         Tutti i cittadini hanno pari diritti e pari doveri, hanno pari dignità e sono per la Repubblica degni di rispetto, cura assistenza. Questa uguaglianza tra i cittadini è uno dei principi fondamentali dello Stato democratico.

         La nostra costituzione non parla solo di uguaglianza, ma esplicitamente di apri dignità sociale, indicando tutte le possibili peculiarità (sesso, colore, lingua, religione) che possono caratterizzare un cittadino, ma assolutamente non discriminarlo dagli altri, metterlo in condizioni di disparità, isolarlo.

L’uguaglianza tra i cittadini si misura in tre momenti: nella soggezione alle leggi e alla giustizia dello Stato, nel godimento dei diritti privati e pubblici (tutti hanno gli stessi diritti e devono goderne pienamente; nessuno può esserne privato né da parte di un altro cittadino, né da parte dello Stato), nella soggezione ai diritti pubblici.

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” (Art.4)

La Costituzione afferma che tutti i cittadini hanno il diritto al lavoro, come mezzo per procurarsi, dignitosamente e onestamente, il necessario per vivere in una società civile. La Costituzione non si limita a enunciare il diritto ma impegna anche la Repubblica a promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro per tutti. La Costituzione impone inoltre un dovere a tutti: il dovere di essere in qualche modo utili agli altri, il dovere di concorrere al progresso della società con una attività di lavoro manuale o intellettuale.

“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.” (Art.6)

Il concetto di Stato non è legato alla uniformità del suo popolo. Al contrario, il concetto di uniformità come requisito ossessivo del popolo di uno Stato può portare a gravi conseguenze ( razzismo, persecuzioni, distruzione di patrimoni culturali…). Il popolo di uno Stato può essere composito; è possibile che una comunità presenti un peso numerico più rilevante delle altri convergenti nello Stato: se la forma di governo è democratica assicura la parità di tutte le sue componenti etniche, riconoscibili generalmente dalla lingua. In Italia  alcune forti minoranze etniche sono concentrate nella stessa regione, dando alla stessa una particolare caratteristica. Si tratta delle minoranze tedesche (Alto Adige), slovene ( Friuli-Venezia Giulia), francesi (Valle d’Aosta), ladine (Alto Adige). Di qui la concessione alle corrispondenti regioni di speciali forme di autonomia, volte a permettere una maggiore capacità di auto-difesa del proprio patrimonio culturale e la formulazione di apposite leggi atte al riconoscimento e alla tutela di questi valori di fronte all’intera comunità nazionale. Analoghi statuti di autonomia speciale sono stati concessi alla Sicilia e alla Sardegna in considerazione delle loro tradizioni e della loro collocazione geografica.

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.” (Art.8)

La Legge del 1929 seguita al Concordato con la Chiesa cattolica definiva le religioni diverse da quella cattolica “culti ammessi”, cioè religioni soltanto tollerate. Per la Costituzione, nella Repubblica italiana, tutte le religioni sono uguali. Tutte le religioni hanno perciò il diritto di celebrare i propri riti, di avere luoghi di riunione, di professare le proprie idee purchè non svolgano attività che siano contrarie alle leggi italiane, ma sena che nessuna si consideri in posizione privilegiata.

 

“La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.” (Art.34)       Tutti hanno diritto all’istruzione, nessuno può essere rifiutato dalla scuola per alcun motivo. La circolare ministeriale n.205 del 26.7.1990 detta provvidenze a favore degli alunni stranieri. La scuola dell’obbligo è gratuita e nelle scuole elementari sono gratuiti anche i libri di testo. Il diritto allo studio sancito per tutti i cittadini ha avuto una attuazione lenta, ancora in corso, ma ha trasformato sensibilmente la società italiana. L’articolo 34 ha trovato una prima concreta applicazione con la Legge n. 1580 del 31 dicembre1962, che ha creato la scuola media obbligatoria unica.

 

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.” (Art.37)

Per secoli la donna è stata giudicata nel lavoro meno produttiva dell’uomo, motivo per cui riceveva un salario più basso. La Repubblica precisa che la donna ha gli stessi diritti dell’uomo nel lavoro; un uomo e una donna addetti allo stesso lavoro devono ricevere al stessa retribuzione. La donna, in più, svolge una funzione essenziale nella famiglia. Di conseguenza le leggi della Repubblica devono assicurare alla donna lavoratrice la salute e la sicurezza nel periodo di maternità, la tranquillità nello svolgimento dei suoi compiti familiari, nonché assicurare che il bambino sia protetto  durante le ore in cui la madre lavora.

         La legge fissa un’età (15 anni) al di sotto della quale non si può lavorare, stabilisce alcuni lavori che i minori non possono fare, fissa delle regole per l’apprendimento del lavoro.

 

Liberta’

Tre concezioni fondamentali della libertà si sono intersecate nella storia della cultura occidentale:

libertà come autodeterminazione

libertà come necessità

libertà come possibiltà di scelta

 

La prima concezione è stata inizialmente formulata da Aristotele nel definire la volontarietà di tutte le azioni umane, che consiste nel fatto che l’uomo “è il principio e il padre dei suoi atti, come dei suoi figli”. Per Aristotele la libertà è una proprietà della volontà, che si realizza per mezzo della verità. Viene data all’uomo come compito da realizzare. Non c'è libertà senza verità. La libertà è una categoria etica. Aristotele insegna questo prima di tutto nella sua Etica Nicomachea, costruita sulla base della verità razionale. Questa nozione di “principio di se stesso” è ripresa dall’epicureismo, dallo stoicismo e, nella filosofia medievale da S.Tommaso.

La libertà viene definita da Kant come l'indipendenza della volontà dalla legge naturale dei fenomeni, ossia dal meccanismo causale naturale. Questa libertà, che non spiega nulla nel mondo dei fenomeni, spiega invece tutto nella sfera morale. Se definiamo appunto la libertà come "indipendenza dalla legge naturale" o "indipendenza dai contenuti della legge morale", la definiamo però negativamente . Se invece diciamo che la volontà è in grado di determinarsi da sé, di autodeterminarsi, allora abbiamo anche il senso positivo della parola libertà. Insomma, per Kant libertà, autonomia, formalismo sono tutt'uno. Quindi il filosofo, volendo conciliare la libertà umana con le cause naturali, definisce la libertà come “facoltà di iniziare da sé la serie dei propri effetti”; ma ritiene anche che le azioni umane non siano soltanto fenomeni, bensì anche noumeni, che come tali sono cause di se stessi. 

         All’idea della durata, quale fondamentale caratteristica della coscienza, Bergson lega la sua difesa della libertà e la sua critica al determinismo, se esso presume di poter spiegare la vita della coscienza. La vita della coscienza non è divisibile in stati separati e distinti, l’io è una unità in divenire. E quindi dove nulla vi è di identico, non vi è nulla di prevedibile. Se la vita dell’io è presa nel suo flusso ininterrotto, allora si può scorgere che alcuni atti nascono dalla totalità della personalità e, proprio per questo, sono liberi : “Siamo liberi quando i nostri atti scaturiscono da tutta la nostra personalità, quando la esprimono, quando hanno con essa quella indefinibile rassomiglianza che si trova talora tra l’artista e la sua opera”. La libertà non è quindi definibile, giacché ogni definizione è il risultato di un’analisi, la quale implica la trasformazione di un processo in una “cosa”; mentre la libertà è qualcosa di cui noi siamo immediatamente consapevoli ma che non può essere dimostrata. Siccome poi essa è propria dell’io profondo, non sempre noi siamo veramente liberi nel nostro agire, anzi spesso è l’io superficiale che predomina : l’io cioè che subisce le varie determinazioni, tra le quali hanno particolare incidenza le pressioni sociali.

Gli stoici per affrontare il tema della libertà distinguono tra cause esterne e cause interne di un evento e, quindi, anche di un'azione. In sede morale la causa interna di un comportamento consiste nell'assenso, ossia nel formulare un giudizio di valore, per esempio, che é bene compiere una certa azione; questo assenso dipende da noi e non da cause esterne. Ma anche le cause interne, ossia la natura propria di ciascuno, rientrano nella concatenazione necessaria del tutto, che gli stoici chiamano fato o destino. L'uomo non può sottrarsi al fato e alla catena di eventi che lo caratterizza, ma é in suo potere di assentire a questo ordine necessario qualora sia riconosciuto nella sua razionalità. La libertà non consiste, infatti, nella scelta tra alternative, ma nel seguire deliberatamente di propria volontà ciò che é dettato dal fato. Solo il sapiente é per gli stoici perfettamente libero, perchè lui soltanto conosce l'ordine razionale dell'universo e da ciò gli deriva una gioia tale da essere felice anche se sottoposto a tortura; i più , invece, sono soltanto schiavi, che sono trascinati loro malgrado.

Nell’universo di Spinoza non vi può essere nulla di contingente, poiché in esso tutto ciò che è anche solo possibile si realizza necessariamente. Nella Sostanza stessa, coincidono libertà e necessità, nel senso che essa è libera perché agisce senza nessun condizionamento esterno ad essa (non c’è nulla di esterno alla Sostanza), ma è anche necessitata perché agisce necessariamente, in virtù delle leggi immanenti del suo essere. L’uomo non è libero. Gli uomini pensano di essere liberi perché sono consci dei loro voleri e dei loro desideri, mentre in realtà ignorano le cause che li hanno portati a desiderare qualcosa. L’uomo è spinto ad agire sempre in vista dell’utile, comunque venga inteso, ed appunto in questo senso non ci possiamo ritenere liberi ma determinati.  Tuttavia vi è un’alternativa, tra l’agire per l’utile in modo istintivo ed emozionale (e quindi essere schiavi delle passioni, lasciandoci travolgere e guidare solo da esse), e l’agire per l’utile in modo intelligente (e quindi senza lasciarci travolgere dalle passioni). In questo senso l’uomo può essere libero, se sceglie di porsi come soggetto attivo e non puramente passivo nei confronti della propria tendenza all’autoconservazione. Il saggio non pretende di avere un dominio assoluto sulle passioni, che Spinoza ritiene impossibile.  La libertà del saggio consiste, più concretamente, in una sempre più adeguata comprensione di esse, visto che di esse non ci possiamo totalmente liberare. La virtù è allora per Spinoza “agire secondo le leggi della propria natura”; è uno sforzo di autoconservazione divenuto cosciente e saggiamente diretto.

         Secondo Hegel la razionalità ha come contenuto la libertà, nel senso che lo sviluppo della ragione coincide con il progresso dialettico della libertà. Solo nel mondo moderno la libertà di tutti è un fatto reale. Nel mondo orientale, infatti, libero era uno solo e nel mondo antico liberi erano alcuni: la dissoluzione del mondo classico-romano e l'avvento del cristianesimo (concreti momenti dello svolgimento dello spirito) ha portato al mondo cristiano-germanico, in cui si teorizza la libertà dell’uomo in quanto uomo.. Ma è sempre la filosofia a mostrarci che la libertà così intesa è parziale e non ancora in sé e per sé.

         Secondo Hegel, infatti, l'individuo è davvero libero quando si riconosce in organismi etici che lo trascendono, come avviene nella famiglia e nello stato.
Nello stato moderno è poi possibile scorgere l'unità di determinazioni opposte: la soggettiva libertà del singolo e insieme la sua subordinazione, ben più stringente, al potere etico-politico. E' proprio ciò che permette a Hegel di considerare lo stato moderno come un'essenziale (e conclusiva) manifestazione della razionalità, della filosofia stessa.

Secondo la tradizione greca l'uomo era soggetto alla volontà degli Dei e al destino. Platone cambia completamente questo schema:

         è l'anima a scegliere la propria vita nell'ambito delle possibilità offerte dagli Dei e può scegliere di vivere secondo virtù.

         Il comportamento dell'anima viene giudicato dopo la morte da giudici che hanno la facoltà di inviare in cielo a godere delle beatitudini celesti o condannare alle pene nelle profondità della terra.

         La permanenza in cielo non è definitiva. Dopo un certo numero di anni l'anima ritorna sulla terra a vivere una nuova vita. Lo stesso avviene per le anime inviate nelle profondità della terra. Solo alcuni condannati rimangono in perpetuo nel luogo della loro sofferenza.

         Prima di ritornare sulla terra le anime possono scegliere quale modello di vita vivere. La scelta è libera. L'ordine di scelta è sorteggiato tra le anime. Chi rimane per ultimo avrà meno scelta, ma avrà sempre a disposizione modelli virtuosi, possono essere peggiori le condizioni materiali ma non quelle morali.

         Dopo la scelta l'anima dimentica il passato e torna sulla terra.

         In tal modo il cerchio si chiude ed inizia una nuova vita.

Secondo Hobbes lo stato di natura è una condizione di libertà ed uguaglianza ma questa libertà è lontanissima dalle tesi liberaliste lockeane : libertà significa per Hobbes il puro non impedimento, cioè licenza sfrenata che determina un conflitto universale. Il concetto di libertà è quindi inconciliabile con quello di pace : essa equivale ad una ricerca di dominio e pertanto deve essere alienate nello Stato. Essere uguali vuol dire avere la stessa capacità di nuocersi a vicenda.

         Quindi non esiste una società naturale e ciò comporta il venir meno di ogni principio che consideri l’uomo al di fuori dello Stato. Giustizia ed ingiustizia non appartengono né al corpo né alla mente perché se lo fossero si troverebbero in ogni singolo uomo, cosa dimostratasi non vera, perciò esse appartengono solamente all’uomo in società.

         L’amor proprio e le passioni fanno dell’indipendenza originaria dell’uomo una condizione miserabile ed impongono una necessità primaria: uscire da tale condizione. Pertanto Hobbes non distingue società civile da società naturale, perché quest’ultima non è società e pone come base del suo discorso politico la conciliazione degli interessi umani: essa presuppone che i privati cessino di essere tali e si regolino pubblicamente in modo tale da far nascere immediatamente la società nel momento in cui nasce un ordinamento politico.

         Per l’uomo, a causa  della sua natura bellicosa, la società si presenta come un opposizione di altri uomini che ostacolano la sua libertà e i suoi fini ( carattere individualistico ed antagonistico dell’uomo). Per questa ragione lo Stato deve essere fornito di potere assoluto per assicurare la pace e l’unità sotto la protezione del sovrano.

         Celebre è la definizione di libertà politica data da Montesquieu nell’Esprit des lois (1748): "La libertà è il diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono“. La libertà è dunque possibile solo in presenza di limiti al potere statale e di strumenti efficienti per farli osservare: in questo senso libero è colui che, entro tali limiti, può agire secondo le sue inclinazioni.

         È importante notare come Montesquieu tracci una bipartizione fra due tipi di governo:
• il governo moderato caratterizzato dal bilanciamento o equilibrio fra i vari poteri e corpi che lo compongono ; in questo senso ciascun potere, muovendosi all’interno di regole ben precise, ne limita un altro senza prevaricare su di esso;
• il governo immoderato, principale bersaglio polemico di Montesquieu, per sua natura dispotico.

         Il fine e il principio del governo moderato è la libertà civile e politica, e non l’arbitrio. Dal bilanciamento dei poteri derivano pertanto le garanzie di libertà. Il governo moderato è dunque il modello che Montesquieu predilige "in quanto è il solo capace di garantire il libero e armonioso sviluppo dei singoli, dei gruppi e dei ceti; il solo capace di garantire la dignità dell’uomo contro i soprusi e gli arbitri del potere; il solo capace di garantire tranquillità e pace.

 

v            Art. 2: principio di libertà

v            Art. 13: libertà personale

v            Art. 14: domicilio

v            Art. 15: corrispondenza

v            Art. 16: libertà di circolazione

v            Art. 17: libertà di riunione

v            Art. 18: libertà di associazione

v            Art. 19: libertà di religione

v            Art. 21: pensiero, stampa, informazione

 

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” (Art.2)

Con l’articolo 2, la Costituzione impegna l’ordinamento giuridico italiano a creare strumenti, cioè leggi che rispettino e facciano rispettare i diritti inviolabili dell’uomo. Questo articolo appare di particolare rilievo anche per le “estensione” che attribuisce al concetto di persona umana. In esso, infatti, si riconosce che l’individuo si esprime e si realizza compiutamente non come singola entità ma solo nelle formazioni sociali, nelle quali si esplicano i suoi caratteri essenziali ( famiglia, comunità civili e religiose, associazioni sindacali e politiche): formazioni sociali che dovranno ricevere dalla Costituzione dignità, protezione, promozione.

 

 “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.” (Art.13)

 

La libertà personale del cittadino non può essere limitata, negata, contrastata né da altri individui né dallo stesso Stato. Detenzione, ispezioni e perquisizioni o qualsiasi altra forma di restrizione, di limitazione della libertà di una persona sono ammessi soltanto se ordinati dall’autorità giudiziaria, cioè dai magistrati e dai giudici. La Costituzione aggiunge che le decisioni dell’autorità giudiziaria che limitano la libertà personale di un cittadino devono essere fondate su una espressa previsione di legge e motivate.

         Contro il provvedimento di privazione della libertà personale disposto in attesa del giudizio, è ammesso il ricorso al Tribunale della libertà, un collegio di giudici istituito in ogni capoluogo di provincia e che ha il compito di accertare se effettivamente ricorrevano i presupposti per adottare quel provvedimento.

 

 

“Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.” (Art.14)

 

La Costituzione garantisce la libertà della persona nel suo domicilio inteso come dimora temporanea o permanente. Le eccezioni che la legge può stabilire a questo principio sono soltanto quelle consentite espressamente dalla Costituzione. Il sequestro è l’atto dell’autorità giudiziaria con il quale si preleva una cosa che può servire da prova in un processo e la si tiene a disposizione dello Stato.

 

“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.” (Art.15)

 

Ogni forma di corrispondenza o di comunicazione è libera e ha diritto al segreto. Rientrano nei casi previsti da questo articolo le comunicazioni telefoniche: esse non possono essere intercettate né dalla polizia né da privati, se non quando lo autorizza, nei casi previsti dalla legge, un magistrato. In ogni caso, le limitazioni di queste libertà sono consentite soltanto nel rispetto delle garanzie di modi e di tempi precisate nell’articolo 15.

 

“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.” (Art.16)

 

Le limitazioni del diritto di uscire dal Paese e di libera circolazione in tutto il Paese possono essere dovute a motivi di sanità (esiste l’obbligo internazionale di non fare uscire dal Paese persone colpite da malattie contagiose) o di sicurezza (persone in attesa di processo non possono espatriare, salvo diversa autorizzazione del giudice). Un altro caso si limitazione della libertà di circolazione è quello del confino, o meglio del soggiorno obbligato nel proprio Comune di residenza.

 

“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.” (Art.17)

 

La Costituzione distingue tre tipi di riunione:

                quella privata, cioè fatta in un luogo chiuso e con accesso limitato a persone determinate, e per la quale non occorre autorizzazione o preavviso

                Quella in un luogo aperto al pubblico, cioè quella convocata in locale aperto al pubblico e per la quale ugualmente non occorre autorizzazione e preavviso

                Quella in un luogo pubblico, cioè quella convocata in un luogo dove tutti possono transitare e per la quale è richiesto il preavviso da darsi alle autorità di pubblica sicurezza. L’autorità di pubblica sicurezza può anche vietare le riunioni in luogo pubblico, ma solo per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, quando cioè presume che una serie di elementi concreti facciano prevedere eventuali scontri di fazioni diverse o danni agli intervenuti a causa dell’inadeguatezza dei luoghi, degli orari, dell’illuminazione e degli altri eventuali servizi necessari.

 

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.” (Art.18)

 

I cittadini hanno diritto di costituire, fondare, creare delle associazioni, cioè unioni di persone che hanno interessi comuni: religiosi, politici, culturali, sportivi. L’articolo 18 riconosce il diritto di esistere ai partiti, alle comunità religiose, alle associazioni culturali, ai sindacati. In un Paese libero ogni attività politica e religiosa può svolgersi alla luce del sole; quindi, se delle persone si associano segretamente vuol dire che stanno preparando o facendo qualcosa contro la legge. Ecco perché le associazioni segrete non sono permesse,e perché sono vietate le associazioni che perseguono scopi politici non in modo pacifico, ma con strutture di tipo militare.

 

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.” (Art.19)

Libertà di religione significa:

                Poter credere liberamente in Dio

                Credere nel Dio che si vuole

                Professare il culto che si vuole

                Poter fare propaganda alla propria fede

                Celebrare i riti che la propria fede tramanda

 

         Il culto non deve essere contrario alle legge italiane. Se una setta pratica riti e prescrizioni contrari alla morale, alla vita o alla salute del cittadino, lo Stato può proibire quello specifico rito e punire le singole persone senza penalizzare la setta come tale.

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.” (Art.21)

La libertà di pensiero ed espressione: questi sono il fondamento della democrazia. Si è spesso identificata la libertà di stampa  con la democrazia, dal momento che le decisioni del popolo non possono essere veramente sovrane se non si fondano su tutte le opinioni che chiedono di essere valutate e se queste opinioni non circolano liberamente tra i cittadini. La Costituzione riconosce il diritto di esistenza e di libera circolazione di ogni mezzo di informazione. La legge richiede soltanto che ogni mezzo professionale di informazione venga notificato al Tribunale. La registrazione ha lo scopo di mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria tutti i dati necessari a individuare i responsabili di eventuali offese alla personalità altrui e agli altrui interessi. Per non incorrere del reato di diffamazione (offendere la reputazione di una persona non presente) i il giornalista deve assicurare queste tre condizioni:

                Che la notizia pubblicata sia vera

                Che esista un interesse pubblico alla sua pubblicazione

                Che l’informazione non venga usata con malizia

 

“Al giorno d’oggi di sovente noi giovani sentiamo parlare di stato sociale. Potrebbe descriverci cosa per esso si intende e qual è la posizione adottata dalla Costituzione a riguardo?”

 

Nascita e sviluppo dello stato sociale nell’ottica costituzionale

 

<< La persona non è una cellula, nemmeno in senso sociale, ma un vertice, dal quale partono tutte le vie del mondo. La persona umana non è un concetto solo metafisico, come spesso si inducono a considerarla i filosofi spiritualisti, che si perdono in chiacchiere sullo ‘‘spirito’’ umano e non si degnano di gettare lo sguardo sulle deplorevoli condizioni della vita quotidiana di tanti uomini: ‘’non vi siete accorti di nulla, e questo vi condanna≫

   

Lo Stato sociale

 

 

 

 

L’espressione “Stato sociale” o “Welfare State” indica il sistema sociale che ha come obiettivo quello di garantire un soddisfacente livello di vita ai suoi cittadini e l’appianamento delle diseguaglianze sociali ed economiche tra i cittadini stessi, ovviamente con un occhio di riguardo per i ceti meno abbienti, attraverso la garanzia di diritti e la disponibilità di una gamma di servizi che naturalmente gravano sui conti pubblici in quanto richiedono ingenti risorse finanziarie, le quali provengono in buona parte dal prelievo fiscale che ha, nella maggior parte dei casi, un sistema di tassazione progressivo.                       

L’OBIETTIVO

·               Garanzia di un livello di vita soddisfacente per i cittadini, attraverso una omogeneizzazione sociale ed economica

LE BASI

1.             Ridistribuzione del reddito nazionale

2.             Prelievo fiscale progressivo (che aumenta in maniera proporzionale all’aumentare del reddito)

            I MEZZI      

·        Assistenza (sanitaria e/o d’invalidità e vecchiaia)

·        Previdenza sociale (indennità, sussidi)

·        Possibilità di accesso a vari servizi (Pubblica Istruzione, risorse culturali)                   

 

 

 

Sviluppo storico                               

Lo Stato sociale nacque e si consolidò in Occidente, durante il XIX secolo ed il XX secolo di pari passo con la storia della civiltà industriale. La sua evoluzione può essere suddivisa in TRE FASI concatenate.

Una PRIMA, elementare, forma di Stato sociale venne introdotta nel 1601 in Inghilterra con la promulgazione delle leggi sui poveri (Poor Law). Queste leggi prevedevano assistenza per i poveri in caso in cui le famiglie non fossero in grado di provvedervi e, oltre ad avere in sé un palese contenuto filantropico, prendevano le mosse da considerazioni secondo cui riducendo il tasso di povertà, si riducevano i fenomeni negativi connessi come la criminalità.

LA SECONDA FASE, opera di monarchie costituzionali conservatrici o di pensatori liberali, si riconduce alla prima rivoluzione industriale ed alla legislazione inglese del 1834. Anche in questo caso le forme assistenziali sono da ritenersi individuali e da intendersi rivolte unicamente agli appartenenti ad una classe sociale svantaggiata (minori, orfani, poveri ecc.) ed in questo conteso nacquero le prime assicurazioni sociali che garantivano i lavoratori nei confronti di incidenti sul lavoro, malattie e vecchiaia; in un primo momento queste erano su base volontaria, in seguito però divennero obbligatorie per tutti i lavoratori. Le motivazioni della svolta in questa fase furono la ricerca della pace sociale conciliando le rivendicazioni di maggior protezione da parte dei lavoratori proletari (di ceti medi possiamo parlare solo a partire dalla seconda rivoluzione industriale) e dalla richiesta di una manodopera a minor costo possibile da parte degli industriali. Sempre in Inghilterra, fu compiuto un ulteriore passo avanti con l'istituzione delle workhouses, case di lavoro e accoglienza che si proponevano di combattere la disoccupazione e di tenere, così, basso il costo della manodopera. Tuttavia queste si trasformarono di fatto in luoghi di detenzione forzata; la permanenza in questi centri pubblici equivaleva alla perdita dei diritti civili e politici in cambio del ricevimento dell'assistenza governativa.

Nel 1883 nacque, questa volta in Germania, l'assicurazione sociale, introdotta dal cancelliere Otto von Bismarck per favorire la riduzione della mortalità e degli infortuni nei luoghi di lavoro e per istituire una prima forma di previdenza sociale. Secondo alcuni studiosi fu proprio il "capitale" a spingere per i versamenti obbligatori dei propri operai, al fine di non doversi più accollare per intero il costo della sicurezza sociale dei lavoratori.

TERZA FASE ha inizio nel dopoguerra. Il 1942 fu l'anno in cui, sempre nel Regno Unito, la sicurezza sociale compì un decisivo passo avanti grazie al cosiddetto Rapporto Beveridge, stilato dall'economista William Beveridge, che introdusse e definì i concetti di sanità pubblica e pensione sociale per i cittadini. Tali proposte vennero attuate dal laburista Clement Attlee, divenuto Primo Ministro nel 1945. Fu la Svezia nel 1948 il primo paese ad introdurre la pensione popolare fondata sul diritto di nascita. Il welfare divenne così universale ed eguagliò i diritti civili e politici acquisiti, appunto, alla nascita. Nello stesso periodo l'economia conobbe una crescita esponenziale del PIL mentre il neonato Stato sociale era alla base dell'incremento della spesa pubblica.

La situazione, a grandi linee, riuscì a mantenersi in sostanziale equilibrio per qualche decennio. Tuttavia negli anni ottanta e novanta i sistemi di welfare sono entrati in crisi per ragioni economiche, politiche, sociali e culturali.

 

 

 

 

Il welfare nell’impianto costituzionale                                                               

Per un giurista, che non può non fare della realtà sociale e politica e della sua organizzazione istituzionale oggetto permanente di riflessione, la tematica dello stato sociale, della sua evoluzione, degli strumenti che l’organizzano, della sua crisi e messa in discussione acquista grande rilevanza. Compito del giurista, e del politico, è, in ultima analisi, proprio quello di studiare le tensioni che attraversano la società per tramutarle poi in argomenti adeguati alla costruzione di nuove strutture giuridiche o, almeno, al miglioramento di quelle esistenti.

La giurisprudenza costituzionale ha svolto un ruolo che, in qualche misura, potrebbe definirsi costituente, attraverso l’opera di controllo della costituzionalità delle leggi ordinarie, e spesso contribuendo attraverso quest’opera di interpretazione a dare maggior senso e consistenza ai principi fondamentali della Costituzione. In virtù di ciò ci è sembrato opportuno riportare qui, in forma seppur notevolmente ridotta, gli articoli del testo costituzionale che forniscono una base concettuale per lo sviluppo della struttura “Welfare”.

 

Art.3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

 

Art. 4

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Art. 38

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.”

 

 

Il welfare italiano e la crisi nel mercato globale

modelli di welfare

Il sociologo danese Esping-Andersen ha introdotto una tripartizione dei diversi sistemi di Welfare State, fondata sulle differenti origini dei diritti sociali che ogni Stato concede ai propri cittadini. Lo Stato Sociale (Welfare State) è lo strumento attraverso il quale è possibile introdurre e sviluppare presso un determinato tessuto sociale e civile meccanismi capaci di armonizzare gli elementi positivi del dinamismo dell’economia del mercato e quelli di garanzia tipici della politica. La protezione sociale e l’assistenza dello Stato è concepita come un ingrediente essenziale del modello europeo di società.

Questi principi ed elementi che caratterizzano fortemente il Welfare italiano ed europeo sono motivo di vanto per gli europei e di critica nei confronti degli Usa. Infatti pur esistendo sistemi assicurativi pubblici relativamente maturi e sviluppati anche in Nord America e in Australia, nei continenti extra-europei questi sistemi hanno una consistenza economica e un campo di azione ed applicazione di gran lunga inferiori.

L’Europa del ‘900 ha conosciuto essenzialmente due tipi e modelli di Stato Sociale:

-                il Welfare universalistico, o socialdemocratico, che ha avuto origine in Gran Bretagna e nei paesi scandinavi che offre le stesse prestazioni, diritti e servizi a tutti i cittadini dello Stato senza nessuna differenza di ceto o di classe lavorativa. Questo modello promuove l’uguaglianza di status passando così dal concetto di assicurazione sociale a quello di sicurezza sociale e finanzia l’assistenza ed i servizi sociali con la fiscalità generale.

-                il Welfare particolaristico (occupazionale o categoriale) , nato in Germania e diffusosi gradualmente nel continente europeo, che offre le proprie prestazioni e attribuisce diritti e servizi innanzitutto ai membri di quelle classi lavorative e occupazionali che con i loro contributi hanno in qualche modo finanziato tali prestazioni. Nonostante alcuni servizi d’assistenza dello Stato siano destinati a specifiche categorie occupazionali, nel campo della sanità e dell’istruzione ( come in Italia) il modello di Welfare particolaristico si è sviuluppato in senso universalistico.

 

Negli Stati Uniti, ma anche in Australia e Nuova Zelanda, il ruolo dello Stato presenza i tratti di un modello residuale: le prestazioni statali sono limitate a poche categorie di bisognosi (principalmente anziani e poveri) e sono finanziate dallo stesso Stato, mentre la maggior parte dei cittadini si tutela acquistando sul mercato privato i servizi di cui ha bisogno. I servizi pubblici  non vengono forniti indistintamente a tutti, ma solamente a chi è povero di risorse, previo accertamento dello status di bisogno.

Le differenti modalità di costruzione e di costituzione dello Stato sociale tra Europa e Stati Uniti non risale principalmente a valutazioni di tipo economico riguardo la sostenibilità finanziaria del sistema statale, ma soprattutto ad una diversa e meno radicata sensibilità distributiva, ad un differente consenso su cosa la società e il sistema statale di un determinato paese può fare e deve fare in materia di redistribuzione del reddito. Anche se la distribuzione dai ricchi ai poveri è maggiore nell’Europa continentale ed alcune categorie di svantaggiati (malati, disabili e famiglie molto numerose) ricevono anche negli Stati Uniti dei trasferimenti, i poveri negli USA ricevono di gran lunga meno protezione sociale che non nel Vecchio Continente.

 differenze nei modelli di Welfare State sono dovute sia a fattori di natura economica sia a motivazioni riguardanti l’ambito politico e statale, che costantemente si rivela incapace di risanare il malessere diffuso che caratterizza la maggior parte dei ceti sociali, soprattutto quelle fasce di bisognosi e di emarginati che sono al di fuori di ogni programma politico ed economico. La scelta di istituzioni democratiche diverse (sistema elettorale proporzionale opposto a quello maggioritario americano), la mancanza in America di una forte opposizione di Sinistra e la diversa natura delle organizzazioni sindacali hanno sempre impedito la diffusione nei ceti medi e meno abbienti americani della ‘‘coscienza’’ della necessità di un ripianamento delle disparità sociali, di una ridistribuzione dei diritti e di una maggiore assistenza da parte della struttura statale. Quando l’incontro tra domanda e offerta non ha luogo per l’eccessivo costo dei servizi o per l’insufficienza del reddito, si assiste al fallimento del mercato, cui pongono rimedio programmi destinati alle fasce di maggior rischio. Negli Stati Uniti, escludendo i grandi programmi assicurativi (il Medicaid per i poveri, il Medicare per gli anziani e l’AFDC per le madri sole), i servizi sociali sono concepiti per le persone senza risorse proprie o in difficoltà. Inoltre negli Stati Uniti l’assistenza sanitaria è concepita come un sussidio più che un diritto attribuito dallo Stato a tutti i cittadini del tessuto sociale, senza alcuna distinzione tra ceto, classe lavorativa o disponibilità economiche. In Svezia ed anche in Italia gli stessi servizi sono offerti a tutti.

In Europa il diritto ad una sostanziale eguaglianza sociale viene riconosciuto dalle stesse costituzioni e in modo assai significativo da quella italiana. Ne è derivata una legittimazione particolarmente forte dell’attività legislativa relativa allo Stato Sociale. La garanzia per via statuale dei diritti sociali diventa, quindi, l’ultima tappa dell’evoluzione del principio di cittadinanza, già compiutamente realizzato riguardo ai diritti politici e civili. Il diritto di cittadinanza è stabilito per legge, e in una struttura statale come quella italiana, non si è considerati sudditi ma cittadini, che hanno determinati diritti, ed in favore dei quali lo Stato dovrebbe intervenire per lenire le situazioni più disagiate, creando una base di diritti minimi, che permetta ad ogni componente del tessuto sociale e civile di poter usufruire di determinati servizi e di sistemi assicurativi ed assistenziali.

Due tratti fondamentali differenziano l’esperienza e il modo di essere americani da quello, genericamente, europeo:

-                mentre in Europa il concetto di uguaglianza tende ad essere inteso come uguaglianza rispetto ai bisogni primari, negli USA è rigorosamente inteso dalla grande maggioranza come uguaglianza di opportunità, su cui ciascuno è liberamente chiamato a costruire secondo i propri meriti.

-                una ben maggiore mobilità sociale, risalente alle grandi e massicce ondate migratorie di coloro che si recarono in America attirati dalla grande promessa di spazio e opportunità per tutti, e contrapposta allo statico concetto europeo di status sociale.

 

 

 

EUROPA E WELFARE: LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA COMPETITIVITA’

Negli ultimi 15 anni eventi epocali hanno messo profondamente in discussione, soprattutto nell’ambito socio-economico e politico, modelli ed acquisizioni che sembravano solide ed indiscutibili. Dopo il dopoguerra la maggior parte dei Paesi europei hanno saputo coniugare, rendendoli fortemente interdipendenti, sviluppo economico ed attenzione ai problemi sociali, ed ora sono posti di fronte a grandi scelte di politica sociale ed economica, importantissime per la sopravvivenza dello Stato sociale, all’interno del mondo globalizzato. Dopo la fine del mondo bipolare e il conseguente dilagare della globalizzazione economica e della concorrenza internazionale, è più forte che mai il dibattito tra Pubblico e Privato. Ci si chiede soprattutto quali siano, in questo determinato contesto storico e politico, le prerogative ed il ruolo della sfera pubblica, e quanto siano validi e sostenibili gli attuali modelli sociali europei.

Di fronte alle preoccupanti situazioni economiche dei Paesi europei, caratterizzati da bassa crescita, delocalizzazione produttiva, aumento della disoccupazione e del precariato e profondamente segnati dalla impraticabilità di politiche protezionistiche, la soluzione viene individuata e rintracciata nel drastico ridimensionamento dei sistemi pubblici di Welfare state.

Si sostiene la necessità di abbandonare il modello sociale europeo per guardare invece ad altri sistemi, come quello americano, ritenuti molto più sostenibili ed utili alla competitività delle imprese sul territorio. Lo Stato e le Istituzioni europee dovrebbero quindi intervenire dall’alto tramite interventi politici ed economici rigorosamente caratterizzati:

-                ristrutturare totalmente i sistemi di protezione sociale, deregolamentare il mercato del lavoro ed alleggerire profondamente i sistemi di Welfare ( previdenza sociale ed assistenza pubblica, sanità ed ammortizzatori sociali) attraverso l’affidamento del finanziamento e dell’erogazione degli stessi alle virtù del mercato nazionale, ed infine globale.

-                abbandonare completamente i tradizionali sistemi di partecipazione del tessuto sociale, come i sindacati, alle decisioni politiche, ed abolire i meccanismi concertativi e di dialogo sociale, considerati come forma di corporativismo, e inadeguati per fronteggiare le crisi strutturali.

Di fronte ad uno scenario di frontiere politiche ed economiche aperte e di forte crisi competitiva del sistema Europa e del contesto del mercato globale, nei sistemi di Welfare europei si scoprono vari aspetti da riformare e trasformare, al fine di evitare squilibri e inefficienze. Con il liberismo estremo, affermatosi anche in tema di Welfare, occorre quindi comprendere quali effetti disastrosi potrebbe provocare l’abbandono del ruolo regolatore e redistributore del Pubblico in settori delicati come il mercato del lavoro e il sistema delle protezioni sociali.

Nel sistema statunitense, in cui le risorse pubbliche destinate allo stato sociale sono il 30% del PIL, contro il 45% circa dei paesi europei, gli elevati tassi di crescita dell’economia, sono contrariamente accompagnati da un aumento delle disuguaglianze sociali ed un peggioramento della qualità della vita.

Nel settore sanitario, a causa di questo sistema profondamente basato su forme private di finanziamento e di erogazione dei servizi, come le assicurazioni volontarie, più di 40 milioni di persone non sono coperte da polizze assicurative, e non possono permettersi cure preventive o la cura delle patologie ai primi sintomi. Inoltre, anche altri fondamentali indicatori del benessere di un popolo, come la qualità del sistema educativo, l’attenzione ai problemi ecologici, il tasso di criminalità, mostrano chiaramente come il modello di Stato sociale americano non permette di raggiungere risultati soddisfacenti e comparabili a quelli registrati dall’Europa nei medesimi campi d’azione politica e di assistenza sociale.

 

WELFARE: CRISI E CONTRORIFORME SOCIO-ECONOMICHE

Parlando di riforma del Welfare si devono necessariamente prendere in considerazione le trasformazioni e le modifiche di quell’insieme di protezioni sociali (dalla sanità alla previdenza, dalla scuola alla residenza popolare) che hanno caratterizzato in Italia questi ultimi cinquant’anni.

Si tratta di protezioni sociali che in sé hanno racchiuso il duplice aspetto del compromesso fordista:

-                risultato di straordinari cicli di lotta che rivendicavano un vero e proprio salario indiretto, strappato infine a suon di conflitto di classe

-                frutto del compromesso dinamico tra la borghesia e il movimento operaio e popolare

 

Tuttavia queste protezioni sociali, all’interno del mondo globalizzato, sono divenute gradualmente merci e valori di scambio da comprare nel mercato, e le difficili situazioni economiche e sociali hanno destinato gran parte della società alle assistenze alle nuove povertà.

Lo Stato Sociale è strettamente legato alla sfera dell’occupazione e alle condizioni dei settori lavorativi e produttivi, del lavoro/non lavoro e alla dimensione della globalizzazione.

Proprio perché in questa fase di grandi innovazioni e trasformazioni capitalistiche e nelle ricche e sviluppate zone del Nordest italiano gli imprenditori e i produttori hanno assunto a religione l’etica del lavoro e del profitto ed hanno fortemente contribuito al consolidarsi di un capitalismo socialmente diffuso, assistiamo a conflitti che hanno il segno delle lotte egoistiche per il mantenimento di veri o presunti privilegi.

Il processo rigorosamente strutturato sviluppo/occupazione/benessere non può più essere effettuato con precisione nell’epoca della globalizzazione, caratterizzata da una sempre maggiore delocalizzazione produttiva, e nell’epoca della rivoluzione informatica, dove nuove tecnologie hanno permesso la produzione di merci e servizi in un tempo di lavoro che diminuisce sempre più. Il risultato di questo improvviso allargamento dei confini di mercato e della comparsa di nuove tecnologie è un aumento dei disoccupati e dei non occupati regolarmente: lavoratori precari, intermittenti, flessibili, atipici, che si devono necessariamente adeguare a questi nuovi meccanismi economici che regolano la vita della società del mondo globalizzato. Il tempo del posto fisso e del lavoro a tempo indeterminato del capofamiglia protetto da assegni familiari, sanità, scuola per i figli e previdenza sociale è finito, poiché la struttura socio-economica del Welfare è tramontata, in seguito alla diffusione della globalizzazione e dell’incertezze nel settore lavorativo ed occupazionale.

La globalizzazione selvaggia, promessa come la panacea di tutte le contraddizioni e come distribuzione di ricchezze e benessere diffuso, ha provocato maggiori disuguaglianze a livello globale e ha frantumato quel complesso di diritti e sicurezze nei paesi più avanzati, creando la precarietà diffusa, come simbolo dei nostri tempi e minando alla base la coesione sociale. Il capitalismo e la globalizzazione hanno portato una finanziarizzazione delle economie dei paesi sviluppati e un conseguente spostamento dell’industria manifatturiera nei paesi in via di sviluppo con salari più bassi. Per fare questo, nei paesi avanzati e in particolare nell’Europa è stata necessaria una ‘‘riforma’’ fondamentale: la liberazione del risparmio sociale, ovvero lo spostamento del suo uso dallo Stato, che lo restituiva ai cittadini sotto forma di servizi, a banche e società finanziarie private. Questo venne realizzato con la giustificazione che il privato, il mercato, avrebbe offerto servizi migliori e meno costosi per la collettività. Tesi dimostratasi falsa, se si prende ad esempio il costo della sanità negli Usa. La globalizzazione non ha distribuito ricchezze ma le ha concentrate nelle mani di una infima minoranza, e ha creato disuguaglianze anche nei paesi dove il Welfare e i diritti sociali erano ormai consolidati. Per questo motivo assistiamo da circa dieci anni ad un sostanziale ridimensionamento di quello che era stato il Welfare conosciuto in Europa e vengono continuamente promulgate ‘‘riforme’’ che sarebbe più giusto chiamare controriforme, che toccano temi delicati, come le età pensionabili, il mercato del lavoro e le privatizzazioni di importanti settori prima considerati pubblici. Si assiste anche – come in Italia – ad un sostanziale abbandono di politiche per la casa e si può facilmente verificare che negli ultimi venti anni è stato abbandonato ogni intervento per l’edilizia pubblica. Quindi deregolamentazione assoluta del mercato del lavoro, di quello della casa e di quello di importanti settori dei servizi pubblici e statali. E con una sostanziale limitazione dei benefici derivanti nell’età pensionabile. Di fronte alla crisi del mercato globale e alla sua incapacità di dare sbocchi alla crisi economica e sociale, il capitale, anche quello finanziario, spinge verso le limitazioni del Welfare e l’abbattimento del costo del lavoro. Per ottenere ciò e per soffocare ogni resistenza sociale deve assolutamente semplificare l’assetto politico-istituzionale, perseguendo la politica del ‘‘senza lacci e laccioli’’, portando una progressivo stravolgimento degli stati nati dopo la seconda guerra mondiale e delle lotte di liberazione, così come gli abbiamo conosciuti.

 

 

SERVIZI E DIRITTI

1.Assistenza sanitaria.

Art. 32: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Dal primo comma di quest’articolo si evince che lo Stato sociale annovera, tra i suoi compiti essenziali, quello di tutelare e garantire la salute dei singoli individui della comunità, anche nei confronti di quanti siano impossibilitati ad usufruire delle cure necessarie. Secondo la Corte costituzionale è una norma di legislazione, che prefissa alla legge l’obiettivo di soddisfare bisogni che emergono e si riscontrano nella vita associativa mediante determinati servizi. Le funzioni amministrative relative ad assistenza sanitaria ed ospedaliera sono affidate alle regioni, su richiesta della Corte, a norma dell’art. 117 Cost. affinchè possano variarla entro il quadro delle leggi statali. Inoltre nel 1978, con la legge n. 833, è stato creato il Servizio sanitario nazionale costituito dal complesso dei servizi, delle funzioni e delle strutture destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione. L’adempimento di tale funzione è di competenza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali. La cellula fondamentale di tale servizio è l’Unità sanitaria locale (Usl), le cui competenze riguardano:

·               Assistenza sanitaria: medici generici, ambulatori specialistici, servizi ospedalieri, assistenza sociale;

·               Maternità e infanzia: consultori d’ostetricia, ginecologia, pediatria, medicina scolastica;

·               Prevenzione: vaccinazioni obbligatorie e volontarie, prevenzione di tumori ed epidemie;

·               Igiene pubblica: sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene edilizia ed alimentare;

·               Salute mentale: servizi per la tutela della salute psichica;

·               Farmacologia: distribuzione ed acquisto diretto dei farmaci, vigilanza sulle farmacie e informazione scientifica sui farmaci;

·               Medicina veterinaria: controllo su animali e allevamenti, assistenza veterinaria.

Le prestazioni che le Usl offrono sono:

·                   Medico-generiche e pediatriche: visite in ambulatorio, prescrizione di farmaci, analisi, ricoveri e certificati;

·                   Specialistiche: visite specialistiche gratuite o a pagamento presso strutture pubbliche o ambulatori convenzionati;

·                   Ospedaliere: interventi chirurgici, pronto soccorso presso ospedali, policlinici universitari, cliniche convenzionate con l’Usl;

·                   Farmaceutiche: fornitura di materiale farmaceutico e sanitario ad ospedali, cliniche, ed ai singoli;

·                   Integrative: prestazioni gratuite o a pagamento come protesi dentarie e apparecchi acustici.

Per quanto riguarda il secondo comma, l’interpretazione è controversa: si è discusso se l’espressione “trattamento sanitario” dovesse indicare una cura destinata protrarsi nel tempo o interventi immediati (vaccinazioni, diagnosi, ecc.). Si è dunque deciso di far convergere entrambe le tipologie terapeutiche nella formulazione del comma, sempre applicando il limite del rispetto della persona umana. I problemi più complessi sono stati d’altro genere: se un singolo rifiutasse di sottoporsi ad un intervento che determinerebbe la sua guarigione, la sua richiesta andrebbe accolta, ma il rifiuto delle cure non dovrebbe avere conseguenze negative sulla collettività, quali un pericolo di contagio su larga scala; solo e soltanto in questo caso può verificarsi l’intervento coattivo dello Stato. L’intervento medico senza previo consenso del paziente può verificarsi solo qualora il malato versi in condizioni d’urgenza e, in questo caso, l’inadempimento del dovere può comportare seri rischi penali per il medico in questione.

Quale che sia l’interpretazione data all’articolo, esso garantisce l’assoluto diritto del cittadino di essere assistito e gratuitamente visitato da un medico di fiducia e se ciò non dovesse essere possibile, il cittadino può rivolgersi, sempre gratuitamente, al servizio di guardia medica.

2.Pubblica Istruzione

Direttamente collegata alla famiglia è la formazione sociale scuola. Il processo ideale di formazione intellettuale e spirituale del cittadino si svolge naturalmente, nelle sue fasi iniziali e senza soluzione di continuità,dalla famiglia alla scuola. Quest’ultima assolve al compito di preparare culturalmente l’individuo in modo che questi possa, superato lo stadio scolare, inserirsi con una idonea preparazione di base nel mondo del lavoro.

 

Art. 34 La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. Successivamente l’obbligo è stato elevato a  10 anni con la legge n 9 del 20/01/99 e poi con il progetto di riforma Moratti (a 12 anni)

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Dopo il periodo formativo iniziale di istruzione inferiore per tutti obbligatorio (art. 34 comma II), i capaci e i meritevoli sono messi in condizione di proseguire gli studi per mezzo di provvidenze economiche pubbliche. Il fatto che siffatte forme di contributi vengano attribuite solo ai capaci e meritevoli “privi di mezzi” non costituisce discriminazione tra i cittadini né violazione del principio di eguaglianza, ma, all’inverso, specificazione del principio medesimo nella materia dell’istruzione, essendo dettata la ratio dell’art. 34 comma III, proprio dall’esigenza di intervenire a favore di quelle categorie di cittadini di fatto” diseguali” per ripristinare fra essi e i cittadini restanti condizioni di sostanziale parità. Per questo solo i capaci e meritevoli godono delle provvidenze pubbliche, tant’è che l’attribuzione di esse deve avvenire, secondo l’ultimo comma dell’art. 34, per concorso.

La sola capacità non è dunque sufficiente, giacchè è ben possibile riscontrare questa qualità intellettuale anche in capo a persone non bisognose; nè è da solo sufficiente il merito, giacchè l’impegno assiduo e la volontà di studio degli scolari naturalmente incapaci non vanno premiati con un diploma o una laurea, bensì assicurando loro l’inserzione nel mondo del lavoro, adeguatamente alle attitudini e alle capacità dei singoli individui. Occorre quindi, il cumulo di entrambe le qualità:della capacità(attributo intellettuale) e del merito (attributo spirituale).

 

3. Sussidi di previdenza sociale e di disoccupazione

Il sistema di previdenza sociale italiano è gestito dall'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) e, limitatamente agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, dall'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro). Esso comprende: (1) assicurazione malattia e maternità; (2) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; (3) assicurazione obbligatoria generale invalidità, vecchiaia e superstiti; (4) assicurazione contro la disoccupazione; (5) assegni per il nucleo familiare.

Per facilitare tali prestazioni alle stesse condizioni dei cittadini italiani, è preferibile disporre dei modelli E.

I modelli E sono formulari standardizzati, essenziali per ottenere, entro un lasso di tempo ragionevole, prestazioni di previdenza sociale in un altro Paese dell'UE. Essi si ottengono presso l'ente di Previdenza sociale competente del Paese di residenza. All'arrivo in un altro Stato membro è necessario presentare gli appositi moduli all'ente di previdenza sociale competente in modo che la richiesta di prestazioni possa essere evasa più rapidamente.

Le serie di modelli più importanti sono:

la serie E 100 che dà diritto a prestazioni di malattia e di maternità

la serie E 200 destinata al calcolo e al pagamento delle pensioni

la serie E 300 che dà diritto all'indennità di disoccupazione

la serie E 400 che dà diritto alle prestazioni familiari

Chi fa ritorno al proprio Paese d'origine dopo aver lavorato in Italia deve di nuovo assicurarsi in base alla legislazione del Paese d'origine. Egli cessa di versare contributi in Italia e riprende a versarli alla Previdenza Sociale del Paese d'origine. Non si perdono i diritti acquisiti in precedenza, perché ogni Paese dell'UE tiene conto dei periodi trascorsi in altri Paesi dell'UE nel calcolo del diritto alle prestazioni. Ciò è particolarmente importante per le pensioni. Quando si raggiunge l'età della pensione, ogni Paese dove si è stati assicurati per almeno un anno verserà una pensione di vecchiaia: chi, ad esempio, ha lavorato in tre Paesi, riceverà tre pensioni di vecchiaia distinte, una volta raggiunta l'età della pensione. Ciascuna di esse verrà calcolata secondo la carriera assicurativa dell'interessato in tale Paese. Chi, in esso, è stato assicurato a lungo, otterrà una quota elevata della pensione completa; chi lo è stato per un periodo relativamente breve, riceverà una quota inferiore.

 

Sussidi di disoccupazione

Il sistema italiano per l'assegnazione dei sussidi di disoccupazione è gestito dall'INPS.
In caso di perdita di lavoro in Italia, occorre rivolgersi al Centro Territoriale per l’Impiego , il quale vi istruirà sulle procedure da seguire per l'assegnazione dei sussidi di disoccupazione.

I disoccupati hanno il diritto di soggiornare in Italia per cercarvi un impiego entro un periodo di sei mesi. Tuttavia, l'autorità non potrà imporre di lasciare il territorio dello Stato se si prova che si prosegue con impegno la ricerca del posto di lavoro e che ci sono reali possibilità di trovarlo (ad esempio a seguito di colloqui ancora da affrontare).

Date certe condizioni, c'è anche la possibilità, con una domanda all'istituto previdenziale del Paese di provenienza, di continuare a percepire per 3 mesi il sussidio di disoccupazione a carico del Paese in cui si è assicurati.

 

Trasferimento dei sussidi di disoccupazione

Ai disoccupati in cerca di lavoro l'indennità di disoccupazione viene pagata dal Paese di ultima occupazione. Chi è all'estero può ricevere, per 3 mesi, l'indennità di disoccupazione nello Stato membro in cui cerca lavoro, ma a determinate condizioni: occorre aver cercato, per almeno 4 settimane dopo essere diventato disoccupato, un nuovo lavoro nel paese che già paga l'indennità di disoccupazione;

Iscriversi presso l'Ufficio del lavoro del nuovo Paese non oltre 7 giorni dopo la partenza, presentando il modello E 303, da richiedere prima di partire. Tale modello è disponibile presso il competente ente di previdenza sociale del Paese che paga l'indennità di disoccupazione.

E' importante notare che, se non si è in grado di trovare un lavoro entro 3 mesi, si continua a percepire l'indennità di disoccupazione solo in caso di rientro nel Paese che la versava prima della fine del periodo di 3 mesi. Si ha diritto al pagamento di 3 mesi una sola volta tra due periodi di occupazione.

 

 

Indennita' di disoccupazione

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, per licenziamento e per alcuni casi di dimissioni, al lavoratore spetta un sostegno economico: l'indennità di disoccupazione ordinaria. Per richiederla occorre presentare la domanda di disoccupazione all'Inps, anche tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego, entro 68 giorni dal licenziamento. Il diritto decorre dall’8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

Possono presentare la domanda i lavoratori

·               con almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria

·               con una anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro

·               che hanno versato almeno un contributo settimanale nell’anno precedente a quello per il quale si chiede l’indennità e hanno lavorato almeno 78 giornate nell’anno precedente a quello nel quale è erogato il contributo

Al disoccupato viene corrisposta l’indennità per un periodo di 180 giorni. Dal 1° gennaio 2008 l’indennità passa a 8 mesi che diventano 12 per i lavoratori che hanno superato i 50 anni. Ai lavoratori che sono stati sospesi, spetta invece il contributo per un massimo di 65 giorni.

 L’indennità è pari al 40% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. L'indennità è soggetta al limite di un importo massimo mensile lordo che per il 2008 è di € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.857,48. Dal 1° gennaio 2008 la percentuale passa al 60% della retribuzione per i primi sei mesi e al 50% per il settimo mese e al 40% per i mesi successivi.

 

L’indennità cessa quando

·                    si sono percepite tutte le giornate di indennità

·                    si inizia un nuovo lavoro

·                    si va in pensione

·                    si viene cancellati dalle liste di disoccupazione

 

 

4.Assistenza d’invalidità e vecchiaia.

Art. 38: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

 I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze in caso d’infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

 Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in quest’articolo provvedono gli organi predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

 

Quest’articolo esprime il dovere dello Stato di venire in aiuto ai cittadini non in grado di lavorare e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. La norma tuttavia non tutela coloro che, pur in grado di svolgere un’attività lavorativa non esercitino funzioni socialmente utili.

Il secondo comma si riferisce in modo più specifico ai lavoratori e mira ad affrancarli da situazioni di bisogno: qualora il lavoratore non possa praticare la sua attività per cause indipendenti dalla sua volontà (malattia, vecchiaia, invalidità, ecc.) lo Stato è tenuto ad organizzare un sistema d’assistenza e previdenza che sia in grado, in situazioni di bisogno, di fornire al lavoratore i mezzi necessari per la sua vita e per la vita della sua famiglia; questi sussidi sono definiti pensioni e il loro valore cresce in base all’entità del danno ricevuto.

Nel 1995 la nuova riforma delle pensioni (riforma Dini) ha ridefinito il sistema delle pensioni: ha introdotto il principio di capitalizzazione o contributivo, secondo cui ciascun individuo, per tutta la durata della sua attività lavorativa deve versare le somme che, al termine della carriera, ricapitalizzate, diventeranno la sua pensione. Le società di assicurazione funzionano nello stesso modo, perché al momento della pensione restituiscono le somme versate dai loro clienti sottoforma di un unico capitale. La riforma inoltre lasciò immutato il limite d’anni, d’età o di servizio, necessario per percepire la pensione (circa 35 anni di servizio e 60-65 anni d’età, a seconda degli impieghi), con l’unica differenza che il limite d’anzianità fosse applicato solo per quei lavori che prestazioni particolarmente impegnative o rischiose a livello fisico. Un altro motivo d’iniquità della vecchia legge che fu cambiato era relativo al conteggio della pensione, calcolato in base agli ultimi anni della carriera; questo sistema rendeva molto elevate le pensioni di alti funzionari e di tutti coloro che percepivano alti stipendi.

 

5.Risorse culturali : arte e scienza

Che l’arte e la scienza siano libere sta a significare non solo che non possono esistere un’arte od una scienza di Stato ma anche che all’artista od allo scienziato è concessa la massima libertà di espressione non considerando oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza e ponendo in esse tutte quelle misure idonee a consentire esercizio delle attività artistiche e scientifiche.

L’attività creativa,nel campo dell’arte, si svolge prevalentemente su base individuale senza richiedere l’impiego di strumenti tecnici o di mezzi materiali che non siano facilmente accessibili. Manca, invece, in Italia una politica della ricerca scientifica che valga a stabilire un’alleanza d’ordine costituzionale fra i creatori del mondo futuro(gli scienziati) e gli organizzatori del mondo presente(politici, tecnici dell’amministrazione).

Si ricordi che,a norma dell’art. 9 Cost., “ La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica” e che il collegamento fra questa norma e quella contenuta nell’art. 33 comma I “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”, è ben stretto.

Esse pongono il problema dei rapporti fra scienza e politica, il problema cioè di conciliare la libertà della scienza con la necessità di un apparato organizzativo pubblico di  supporto e di finanziamento. Perché la libertà della scienza significa anche questo: fornire a chi opera nel campo della ricerca scientifica i mezzi e gli strumenti organizzativi e finanziari sufficienti perché la ricerca possa effettivamente e liberamente svolgersi.

La libertà della scienza trova quindi, una sua più precisa connotazione qualora la si ricolleghi all’impegno della Repubblica sia di rimuovere gli ostacoli, d’ordine economico sociale, sia di promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro anche in relazione al dovere di ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Collegata alla libertà dell’arte e della scienza appare essere la libertà d’insegnamento artistico e scientifico che consiste nel garantire il docente contro ogni costrizione o condizionamento da parte dei pubblici poteri; dev’essere assicurata al docente un’assoluta autonomia circa gli indirizzi e gli orientamenti culturali da elaborare o da seguire. Il docente ha il diritto di comunicare le proprie idee e di esporre le proprie teorie ed in genere il proprio modo di intendere e risolvere i problemi scientifici, morali, artistici, religiosi, ecc., a coloro ai quali impartisce l’insegnamento, purchè rispetti, a sua volta, la libertà del discente e ne stimoli il senso critico facendo conoscere per debito di obiettività, anche le tesi diverse dalle sue.

 

6.Tutela dell’ambiente

Purtroppo nella nostra Costituzione non si fa riferimento al problema ambientale, perché al momento della sua redazione non si ritenne che la salvaguardia dell’ambiente fosse una questione essenziale. L’unico accenno si trova nell’art. 9, che fa riferimento unicamente al patrimonio storico e paesaggistico nazionale. La sensibilità per l’ambiente in Italia si sarebbe affermata soltanto più tardi, nel 1966, con la legge antismog, che tuttavia si limitava solo all’inquinamento atmosferico; nel 1976 fu introdotta una legge per la tutela delle acque, integrata nel 1979, e in seguito furono presi provvedimenti in particolari settori come la biodegradabilità dei detergenti sintetici, la disciplina dei fertilizzanti, il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione. Con il D.P.R.616 del 1977, riguardante l’inquinamento dell’ambiente, sono state trasferite alle regioni alcune competenze in materia di protezione ambientale e con la legge 349 del 1986 è stato istituito il Ministero dell’ambiente con il preciso compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali necessarie agli interessi fondamentali della comunità e alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento. La legge prevede certe procedure per il risarcimento a favore dello Stato di qualsiasi danno provocato all’ambiente e contiene diverse disposizioni transitorie per la valutazione di impatto ambientale. Nel 1989 fu varata una legge, Norme per il riassetto organizzativo e funzione della difesa del suolo, che finalmente considerava anche le acque fluviali, lacustri, costiere, il suolo e il sottosuolo, la flora e la fauna , ma che ha finora trovato scarsa applicazione. Negli anni più recenti sono state emanate leggi che tengono in considerazione anche l’inquinamento acustico e la questione della produzione e consumazione delle risorse energetiche.

Oltre al Ministero dell’Ambiente, in Italia esistono altri organismi che si prefissano la tutela delle risorse ambientali:

·                   Il Ministero per il Coordinamento delle risorse agricole , alimentari e forestali tutela il territorio dai rischi di alcune coltivazioni, controlla l’utilizzo di prodotti chimici, salvaguardia gli ambienti naturali e agricoli;

·                   Il Ministero dell’Industria e del commercio controlla lo sfruttamento delle risorse geotermiche, il servizio geologico, l’uso delle energie rinnovabili;

·                   Il Ministero dei Lavori pubblici si occupa del risanamento di acque, acquedotti, fognature, depuratori, smaltimento di rifiuti tossici;

·                   Il Ministero della Marina mercantile si occupa della difesa e del controllo delle spiagge, delle coste e del demanio marittimo;

·                   Il Ministero della Sanità ha competenze in materia di protezione della salubrità dell’aria, dell’acqua potabile, delle acque minerali;

·                   Il Ministero dei Beni culturali e ambientali ha compiti di coordinamento per la salvaguardia delle bellezze naturali e dei beni culturali ed ha il potere di impedire ad altri organi di governo interventi dannosi per l’ambiente;

·                   Il Comitato interministeriale per l’ambiente progetta i piani di politica ambientale in collegamento con gli enti locali e gli organismi internazionali, raccoglie i dati e le ricerche sullo stato dell’ambiente;

·                   Le Regioni hanno competenze in materia di disciplina degli scarichi, tutela contro l’inquinamento atmosferico, idrico e acustico. Elaborano i piani paesaggistici, coordinano i piani per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti e per gli scarichi delle fognature;

·                   Le Province rilevano l’inquinamento atmosferico e controllano i lavori per gli impianti destinati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti e controllano gli scarichi nei corsi d’acqua;

·                   I Comuni e le Usl controllano l’inquinamento da impianti termici, da veicoli e industrie, gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, rilasciano autorizzazioni per insediamenti industriali, controllano i rischi per l’uomo e per l’ambiente derivanti dalle sostanze usate dalle industrie e il risanamento degli ambienti di lavoro, concedono le licenze di licenze di costruzione, controllano gli scarichi pubblici e privati nelle acque, gestiscono le fognature e la depurazione delle acque, regolamentano gli scarichi in mare e i permessi dia balneazione.

 

     

 

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