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CAPIRE LA COSTITUZIONE 4. Riconoscimento e difesa del diritto al lavoro nella Costituzione italiana
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“Molte volte noi studenti abbiamo riflettuto
sull’importanza della libertà di associazione, vista oggi come
diritto irrinunciabile. Sappiamo però che essa comporta alcune
limitazioni e modalità di attuazione. In quale misura la nostra
Costituzione affronta tale questione, alla luce dell’esperienza
negativa verificatasi durante il regime fascista?” Affermazione
della libertà di associazione nella Costituzione italiana IL LAVORO NELLA COSTITUZIONEImportanza
del lavoro nella Costituzione
Il
lavoro è uno dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione della Repubblica italiana, valore addirittura fondante della
Repubblica stessa ,come riportato nell’articolo 1,e criterio
ispiratore dell'emancipazione sociale, oltre che oggetto di forte
tutela. La nostra
costituzione attribuisce uno spiccato rilievo al lavoro, dichiarandone
la volontà di tutela mediante la previsione di numerose e importanti
disposizioni. Il primo articolo sottolinea in modo
particolare, oltre l'identità repubblicana dello Stato, come la
Nazione sia fondata sul lavoro("L'Italia
è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”) Prima di arrivare alla forma tuttora
vigente, vennero esposte varie proposte. La prima, presentata dal deputato
Mario
Cevolotto
ometteva la formula "...fondata
sul lavoro" e venne presentata il 28
novembre 1946.
Questa, però, non piacque alla quasi totalità dei membri
dell'Assemblea e venne definita carente dei tratti precisi del
nascente Stato Italiano. Fu Aldo Moro a chiedere di
inserire un riferimento al lavoro. Palmiro
Togliatti presentò una seconda proposta: "L'Italia
è una Repubblica democratica di lavoratori".
Ma anche questo emendamento venne bocciato. Ma fu il democristiano
Amintore Fanfani
a presentare la formula attuale che fu appoggiata dal Partito Comunista Italiano
e dal Partito Socialista Italiano. L'articolo 1 della Costituzione Italiana
venne approvato nella sua interezza il 22
marzo 1947
dando finalmente un'identità alla nascente Repubblica. Da questo articolo emerge che il lavoro non è solo un rapporto economico, ma
anche un valore sociale, non serve ad identificare una classe ma è
anche un dovere, che eleva il singolo. Tra
le norme costituzionali dedicate al lavoro ed ai lavoratori si devono
ricordare anche: l’articolo 3, comma 2, che pone alla Repubblica il
compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,
impediscono l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del paese;
l’articolo 35, comma 1 che ribadisce il principio della tutela da
parte della Repubblica del lavoro “in tutte le sue forme ed
applicazioni”, comma 2 e 3 che garantisce una cura particolare per
la formazione e l’elevazione professionale del lavoratore nonché
una regolamentazione internazionale dei diritti del lavoro. E ancora:
l’articolo 36 (diritto alla giusta retribuzione,
alle ferie e al riposo, limite della giornata lavorativa);
l’articolo 37 (diritto e tutela della donna lavoratrice e dei
minori); l’articolo 38 (previdenza sociale); l’articolo 40
(diritto di sciopero); l’articolo 46 (collaborazione dei lavoratori
alla gestione delle aziende); l’articolo 51 (conservazione del posto
di lavoro per chi è chiamato a funzioni elettive). Il
lavoro come diritto – dovere :
l’articolo 4
Art.
4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto. Ogni cittadino
ha il dovere di
svolgere una attività o una funzione che concorre al progresso
materiale e spirituale della società”. L’art. 4
dunque si sofferma sul lavoro come diritto-dovere e dà anche
una definizione di “lavoro” come “una attività o una funzione che concorre al
progresso materiale e spirituale della società”.Esso non può
essere considerato dunque una disposizione che garantisce al cittadino
il diritto al conseguimento di occupazione, o quello della
conservazione del posto, ma il diritto al lavoro, di cui parla
quest’articolo, riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerarsi
quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si
estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio della vita lavorativa. La
tutela del lavoro
( tutela = difesa, protezione )
Art.35
: “Lo Stato tutela ( = protegge
) il lavoro in tutte le sue forme, cura e migliora
la formazione professionale
dei lavoratori”. Inoltre
nell’ art.36 e 37 lo Stato riconosce al lavoratore una serie di
diritti : Diritto
ad una retribuzione ( =
stipendio ) sufficiente
ad assicurare a sé
ed alla famiglia
una esistenza libera e dignitosa
( Art. 36 ) Durata massima della giornata lavorativa ( art. 36 ) Riposo settimanale e ferie annuali retribuite (
= pagate ) ( Art. 36 ) Limite minimo di età per
iniziare a lavorare ( art. 37 ) La Costituzione vieta l’impiego di adolescenti per
lavori pericolosi o in ambienti non sani e stabilisce l’età minima
di ammissione al lavoro a 15 anni , ridotta a 14 per gli apprendisti
e gli addetti a
lavori agricoli o lavori leggeri L’articolo
37 prevede una tutela particolare per le donne lavoratrici, stabilisce
che siano riconosciuti alle donne gli stessi diritti e le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore ( non è stato sempre così )
ed inoltre riconosce alle donne la garanzia di poter svolgere
all’interno della famiglia il suo ruolo di madre con un
congedo ( = possibilità di non lavorare )
retribuito per parte della gravidanza e dopo la nascita del
bambino, per le malattie
del bambino nei primi anni di vita. La
retribuzione
La retribuzione
è il corrispettivo che spetta al lavoratore per l'attività
lavorativa svolta. È la principale obbligazione in capo al datore di
lavoro. La retribuzione connota il rapporto di lavoro come un
contratto oneroso di scambio (o a prestazioni corrispettive). In ambito di retribuzione interviene
addirittura la Costituzione: l'art.36, comma 1, infatti stabilisce che
il lavoratore deve essere retribuito proporzionatamente al lavoro
svolto e sufficientemente per poter aver una "esistenza libera e
dignitosa". La retribuzione è stabilita, nei limiti predetti di proporzione
sufficienza, dalla contrattazione collettiva e, in senso migliorativo,
da quella individuale. La retribuzione non è mero corrispettivo
dell'adempimento dell'attività, ma dell'impegno profuso personalmente
nell'attività, tant'è vero che spesso il lavoratore viene retribuito
anche quando non adempie all'obbligazione (ferie, permessi..). La
corrispettività della retribuzione subisce in questi casi un
allentamento per motivi attinenti alla persona del lavoratore: la
disciplina legale o contrattuale impone al datore di lavoro di
retribuire comunque il lavoratore anche se questo non effettua la
controprestazione, contrariamente a quanto normalmente avviene nei
contratti sinallagmatici ovvero contratti a prestazioni corrispettive.
Un simile allentamento si verifica anche in alcuni istituti
retributivi che compensano la prestazione effettuata nell'anno o
nell'intero rapporto senza una correlazione diretta con il lavoro
effettivamente svolto (p.e. gratifica natalizia, tredicesima, indennità
di anzianità, ecc) I principi costituzionali sanciti
espressamente dall'art.36 della Costituzione sono la proporzionalità
e la sufficienza. ·
Sufficienza:
al lavoratore deve essere garantita una retribuzione che possa attuare
il programma sociale individuato dall'art.3 della Costituzione,
proporzionata anche alle concrete esigenze del singolo lavoratore e
della propria famiglia. ·
Proporzionalità:
la quantità dell'ammontare della retribuzione non è relazionata
soltanto al tempo del lavoro svolto, ma anche dalla qualità della
prestazione in termini di difficoltà, importanza e complessità,
nonché di responsabilità. La proporzionalità è determinata, salvo qualche valutazione
affidata alla discrezione della parti, dalla disciplina sindacale. La
giurisprudenza infatti ritiene sufficiente la retribuzione quando
questa è pari o superiore ai minimi tabellari contenuti nei contratti
collettivi. La sufficienza è normalmente considerata sussistente
dalla giurisprudenza allorquando è rispettato il principio di
proporzione. L'articolo 2121 del codice civile
definisce la retribuzione (ai fini del calcolo dell'indennità di
mancato preavviso) come "le provvigioni, i premi di produzione,
le partecipazioni agli utili e ai prodotti ed ogni altro compenso di
carattere continuativo, con l'esclusione di quanto è corrisposto a
titolo di rimborso spese". La legge 279/1982 definisce la
retribuzione come tutti gli emolumenti corrisposti a titolo non
occasionale. La dottrina e la giurisprudenza, nel ricostruire il
concetto di retribuzione, non hanno raggiunto un accordo sulle voci da
ricomprendere in essa. La giurisprudenza si è consolidata attorno al
concetto unitario o onnicomprensivo di retribuzione: sarebbero voci
retributive tutti i compensi erogati dal datore di lavoro in modo
determinato (in misura fissa o variabile), obbligatorio (escluse le
liberalità), corrispettivo (in correlazione causale con il rapporto
di lavoro) e continuo (cioè con regolarità). Una parte della
dottrina ha ritenuto di dare una definizione più restrittiva di
retribuzione, sull'assunto che non esiste nessun fondamento normativo
dell'onnicomprensività e che anzi tale concezione ha effetti
distorsivi sul calcolo di quegli istituti che adottano la retribuzione
come parametro. Secondo questa dottrina, recepita poi dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite 1/04/93 n.388),
non esisterebbe nessun concetto legale unitario di retribuzione, ma
l'individuazione della retribuzione sarebbe un problema interpretativo
delle formule utilizzate dal legislatore e delle parti collettive
(nelle legge o nel contratto collettivo) che, di volta in volta,
fissano gli elementi costitutivi della retribuzione come parametro per
il calcolo di altri istituti. Nell'ordinamento italiano la
retribuzione minima è fissata dall'autonomia collettiva, non
esistendo una disciplina con forza di legge che determini in maniera
specifica i principi generali dell'art.36 della Costituzione. È
funzione e compito, pertanto, del contratto collettivo di lavoro determinare, con l'aggiornamento ad
ogni accordo di rinnovo, l'oggetto della retribuzione. Quando questa manca in determinati
ambiti, il lavoratore è comunque tutelato in caso di retribuzione
inadeguata.
Orario
di lavoro
Nella legge italiana, per orario
di lavoro si intende: « qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività
o delle sue funzioni » (d.lgs.
n. 66/2003, art. 1, comma 2, lett. a) La Costituzione non fornisce alcuna
definizione di orario di lavoro né pone limiti, l'art. 36 comma 2
Cost. si limita a rinviare alla legge la fissazione di un tetto
massimo di durata giornaliera, e l'art. 2107 cod. civ., a sua volta,
fa rinvio a leggi speciali e alla contrattazione collettiva la
determinazione temporale della giornata e della settimana lavorativa.
Per lungo tempo la disciplina sull'orario di lavoro è stata dettata
dal r.d.l. n. 692/1923 il quale fissava in 8 ore giornaliere e 48 ore
settimanali il tetto massimo di esigibilità del lavoro. Lo stesso
provvedimento si preoccupava di fissare dei limiti anche al lavoro
straordinario, rispettivamente in 2 ore giornaliere e 12 ore
settimanali. Questa disciplina è stata soggetta a parziale revisione
dalla legge n. 196/1997 che, seguendo le linee guida tracciate dalla
prassi della contrattazione collettiva, ha ridotto l'orario
settimanale di lavoro in 40 ore. L'intera disciplina è stata poi
sottoposta ad una organica revisione dal d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 la
quale, come poc'anzi visto, ha fornito per la prima volta una
definizione precisa di orario di
lavoro. La nuova disciplina di cui al d.lgs. 66/2003 trova
applicazione generale per tutti i tipi di contratti lavorativi,
compreso il settore pubblico nonché apprendisti maggiorenni, con
alcune eccezioni relative al lavoro di: ·
gente
di mare ·
personale
di volo d'aviazione civile ·
personale
scolastico Sono inoltre esclusi i lavoratori il
cui orario di lavoro, a causa dell'attività lavorativa svolta, non è
predeterminato, o è lasciato alla determinazione del lavoratore: ·
dirigenti ·
personale
direttivo di aziende ·
personale
avente potere decisionale autonomo ·
personale
addetto alla manodopera familiare ·
lavoratori
nel settore liturgico ·
lavoro
a domicilio ·
telelavoro La
protezione sociale
Art. 38
Ogni cittadino inabile al
lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento
e all'assistenza sociale. I
lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di
vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità
o vecchiaia,
disoccupazione involontaria. Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione
ed all’avviamento professionale.
I
concetti previdenza ed
assistenza sociale, emergono dalla lettura dell'art. 38 della Costituzione, mentre il diritto della sicurezza
sociale si è detto avere un valore riassuntivo dei due predetti
concetti. L'assistenza
sociale consiste in tutti quegli interventi dello stato a favore di
tutta la cittadinanza a prescindere dal fatto che questa possa
lavorare, anzi l'intervento è erogato proprio nel duplice presupposto
che il cittadino sia inabile al
lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere (art 38 comma 1). Il
trattamento previdenziale è invece riservato strettamente ai lavoratori,
che come tali hanno diritto all'intervento dello stato sociale per la
copertura di rischi tipici del rapporto di lavoro e della persona
umana (malattia, infortunio sul lavoro, pensione di vecchiaia e di anzianità...) L'idea
della sicurezza sociale ha avuto attuazione mediante quegli interventi
che consistono nell'erogazione di beni e servizi ai cittadini e che si
trovino in condizione di bisogno. Tali sono gli interventi dello stato
che vanno dalla fornitura di cure gratuite agli indigenti alla
predisposizione e alla integrazione di organi e istituti che
assicurino ai cittadini il mantenimento ed assistenza sociale i
lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortuni,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. L'idea
della sicurezza sociale trova la sua essenziale attuazione in quel
complesso attraverso il quale la pubblica amministrazione, o altri
enti pubblici, realizzano il fine pubblico della solidarietà con
l'erogazione di beni, in denaro o in natura, ed i servizi e cittadini
che si trovano in condizione di bisogno. In precedenza l'assistenza
sociale assolveva ad una generica funzione di tutela degli indigenti.
Anche la previdenza sociale assolveva alla funzione specifica di
tutela dei lavoratori in quanto espressione di una solidarietà
imposta esclusivamente ai loro datori di lavoro. Nell'assistenza
sociale, gli assistiti erano titolari di un interesse legittimo,
mentre soltanto della previdenza sociale era riconosciuto lavoratori
un diritto soggettivo alle prestazioni. Nell'evoluzione si è giunti
alla realizzazione di un’adeguata tutela degli interessi dei
cittadini non lavoratori, e di altri soggetti non cittadini ritenuti
meritevoli di tutela. La previdenza sociale destinata a realizzare il
fine fondamentale dello stato di provvedere alle esigenze dei
lavoratori conseguenti al verificarsi di eventi generatori di bisogno
ha perso ormai ogni eventuale residuo del modello delle assicurazioni.
In questo contesto assumono le nozioni di previdenza e assistenza
sociale, quando vengono utilizzate, per distinguere le prestazioni
ancora finanziate su base contributiva e quelle finanziate soltanto a
carico dello stato. L’evoluzione della previdenza sociale
nelle disposizioni della costituzione L’idea della sicurezza sociale è
stata anche accolta da nostro ordinamento per effetto
dell’accoglimento, nella nostra Costituzione, del principio secondo
il quale è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese - art. 3,
comma 2 Cost. Tale principio trova specificazione in numerose altre
disposizioni della Costituzione. È previsto dall’art. 38 che
“ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.
"I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortuni,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria".
"Gli invalidi e i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale". "Ai compiti previsti questo
articolo provvedono anche organi e istituti predisposti o integrati
dallo stato". "L'assistenza privata è libera". Il
quarto comma dell'art. 38 dispone che la realizzazione del programma
previsto debba avvenire ad opera dello stato, tenuto non solo a
predisporre gli organi e gli istituti necessari ma anche ad
integrarli. Intervento dello stato deve tendere all'effettiva
realizzazione della tutela dei soggetti protetti. Dal secondo comma
dell'art. 3 Cost. risulta che tutti cittadini, in caso di bisogno,
hanno diritto ai mezzi necessari per vivere. I lavoratori hanno
diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita quando si verificano determinati eventi generatori di
bisogno. Il sistema della previdenza sociale supera l'ambito del
lavoro subordinato per estendersi a tutte le categorie di lavoratori.
Il sistema previdenziale ha superato anche tradizionale carattere
territoriale che delimitava attuazione al criterio nazionale. La Corte
Costituzionale ha esteso la tutela previdenziale anche ai lavoratori
italiani all'estero. Le prestazioni previdenziali devono essere
adeguate anche alle esigenze di vita della famiglia del lavoratore:
garanzia dei mezzi adeguati alle esigenze di vita e una retribuzione
proporzionata e sufficiente. L'art. 38 Cost, all'ultimo comma, afferma
il principio della libertà della previdenza privata, come
manifestazione di quella specifica solidarietà che si esprime anche
nelle formazioni sociali (art. 2 Cost). La previdenza privata non può
essere che libera in quanto volontaria e destinata esclusivamente alla
soddisfazione di interessi privati. La previdenza privata deve essere
anche incoraggiata e tutelata costituendo una forma di risparmio (art.
47 cost). L’ evoluzione della previdenza
sociale nella legislazione ordinaria Il mosaico legislativo che regola il
sistema previdenziale può essere considerato unitariamente. I
principi contenuti nel secondo comma dell'art. 3 e nell'art. 38 della
Costituzione consentono di individuare lo schema essenziale di quel
sistema. La legislazione ordinaria non poteva che dare attuazione ai
principi della sicurezza sociale. Di questa evoluzione sono
espressione, oltre che l'istituzione del servizio sanitario nazionale,
l'intervento finanze dello stato e l'integrale finanziamento a carico
del bilancio dello stato dell'assegno sociale, la continua estensione
della tutela previdenziale nell'ambito stesso del lavoro subordinato o
e l'estensione della tutela di malattia a tutti i cittadini, la
rivalutazione automatica delle pensioni, l'estensione della tutela
infortunistica per eventi dannosi occorsi in ambito domestico. Per
contrastare fenomeni di povertà e di esclusione sociale, il
legislatore ha anche predisposto interventi in favore dei soggetti
dotati di risorse economiche insufficienti a garantire la liberazione
dal bisogno e ha istituito il sistema integrato di interventi e
servizi sociali. I destinatari delle provvidenze sono: i cittadini
stranieri presenti sul territorio italiano, le persone esposte al
rischio della marginalità sociale e impossibili a provvedere al
mantenimento proprio ed i figli (c.d. assegno di povertà), le madri
cittadine italiane, residenti tale, alle quali compete un assegno per
maternità. È affidato allo stato il compito di realizzare la tutela
previdenziale, mentre l'estensione di quest'ultima oltre l'ambito
tradizionale del lavoro subordinato risponde all'esigenza di garantire
a chiunque viva del proprio lavoro e tutti cittadini i minimi mezzi di
sostentamento al verificarsi di eventi generatori di bisogno. L’ ASSISTENZA
deriva dall’art. 2 della Costituzione dove si richiede
l’adempimento ( = rispetto ) dei
doveri di solidarietà politica, economica e sociale. I
due enti pubblici che si occupano della
PREVIDENZA sono
: Inps
( Istituto Nazionale di previdenza
Sociale ) Si occupa di - pensioni di
invalidità e vecchiaia - disoccupazione involontaria
(cassa
integrazione guadagni)
- - malattia Inail ( Istituto Nazionale
per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ) Si occupa di - infortuni sul lavoro - malattie
professionali La
protezione offerta dalla Previdenza
è realizzata per mezzo di assicurazioni
obbligatorie per le quali il datore di lavoro versa dei contributi,
mentre il lavoratore ha delle trattenute
sullo stipendio.
Entrambi gli enti previdenziali quando si verificano gli eventi assicurati effettuano delle
I SindacatiI Sindacati sono associazioni che hanno
lo scopo di
difendere i diritti e gli interessi, sia economici sia professionali, dei lavoratori
La Costituzione, all’interno del
diritto di
associarsi,
( Art. 18 ) ha previsto uno
specifico diritto di libera associazione
sindacale. ( Art. 39 ) I motivi di questa
scelta possono essere due: •
l'importanza dei sindacati
in una società democratica •
la repressione
contro i sindacati durante
il periodo fascista. Pertanto
ogni soggetto ( lavoratore o datore di lavoro ) è libero di aderire o
meno a un sindacato e di scegliere quello che rispecchia più da vicino le sue idee. I
sindacati, secondo l'
articolo 39,
hanno il compito di stipulare
contratti collettivi
o, più
in generale, di tutelare
il lavoratore (
la parte
più debole ) nei
confronti del datore di lavoro,
sia riguardo alla
retribuzione sia riguardo all’ aspetto normativo (es.: garanzia
di sicurezza sul posto di lavoro, possibilità
di effettuare assemblee in orario di lavoro
ecc.).
L’articolo 39, comma 1, della nostra
costituzione proclamando che “l’organizzazione sindacale è
libera”, dispone con ciò stesso che tale forma di associazione
rientra nella sfera dell’autonomia privata. Infatti è riconosciuta
la possibilità che sorgano più sindacati e che il singolo abbia non
solo il diritto di iscriversi o meno ad uno di essi e di scegliere, se
vuole tesserarsi il
sindacato che più gli aggrada, ma anche quello di recedere
dall’iscrizione quando gli sembra opportuno. La seconda parte
dell’articolo è rimasta inattuata e pertanto il sindacato resta
un’associazione non riconosciuta., regolata dalle poche norme
contenute nel Codice civile,senza necessità di registrazione. Sempre
nell’articolo 39, comma 5 stabilisce che i contratti collettivi di
lavoro stipulati dai sindacati registrati hanno efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce lasciando intendere che i contratti, eventualmente stipulati
da sindacati non registrati , sono obbligatori soltanto per gli
iscritti. I contratti collettivi del pubblico impiego hanno ricevuto
una nuova disciplina a seguito dell’emanazione del decreto
legislativo n.29/1993, e delle successive modifiche ad esso apportate.
La riforma del pubblico impiego ha previsto un avvicinamento della
disciplina del settore a quella privatistica e, in particolare, ha
stabilito che i contratti collettivi costituiscono fonte primaria e
diretta del rapporto del lavoro, senza che sia più necessario per il
loro recepimento, come avveniva in precedenza, un decreto del
Presidente della Repubblica.
Il
diritto di sciopero
Art.
40
II diritto
di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano. Lo sciopero è
una forma di protesta dei lavoratori attraverso l'astensione volontaria e collettiva
dal lavoro. Gli
scopi dello sciopero possono essere : - ottenere migliori
condizioni salariali e
normative in occasione del rinnovo del contratto collettivo di lavoro - protestare contro il mancato rispetto del contratto da
parte dal datore di
lavoro - far accogliere le proprie richieste. Il
diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione
italiana e, con riferimento ai
servizi di pubblica utilità (come trasporti e sanità), è
regolamentato dalla legge che stabilisce le modalità e i tempi dello
sciopero sanzionando eventuali violazioni. In alcuni servizi di
interesse pubblico lo sciopero può essere annullato di fatto tramite
la precettazione
da parte delle autorità di pubblica sicurezza, dei Trasporti o della
Sanità. Per
lo Statuto
dei Lavoratori,
assumere personale per sostituire gli scioperanti, decurtare la paga
degli scioperanti più del salario giornaliero oppure aumentarla ai
non aderenti, per ridurre le adesioni allo sciopero, sono forme di condotta antisindacale. Siccome si tratta
di un diritto, l'astensione dal lavoro per aderire a uno sciopero organizzato non può
essere
considerata un' inadempienza contrattuale.(
= una mancanza di rispetto del contratto ) Di conseguenza, lo
scioperante non è perseguibile penalmente e non può essere licenziato
o chiamato a pagare i danni per la mancata prestazione. Durante
lo sciopero il rapporto di lavoro è
sospeso e sono temporaneamente
annullati anche gli obblighi delle parti (come la prestazione
lavorativa e la retribuzione). Perciò per il tempo in cui sciopera
il lavoratore non riceve lo stipendio.
Le pratiche dette in precedenza sono
illecite anche quando lo sciopero è stato vietato dalla precettazione
del Ministero competente. Il mancato rispetto della precettazione è un reato di interruzione
di pubblico servizio, ma non è "giusta causa" di
licenziamento. Anche se lo
sciopero è un diritto, tuttavia come tutti i diritti,
deve essere esercitato entro certi limiti e non può
danneggiare i diritti degli altri. Per questo nel 1990 affinché gli
scioperi non
danneggiassero diritti dei cittadini come la
salute, la circolazione, l’informazione sono state stabilite
delle regole per gli scioperi
dei lavoratori dei servizi pubblici essenziali
: trasporti, sanità, poste, informazione radiotelevisiva. In questi
settori lo sciopero può essere fatto solo se sono rispettati precisi
obblighi : - preavviso di
almeno 10 giorni e comunicazione agli utenti della limitazione del
servizio almeno 5 giorni prima - garanzia di
assicurare le prestazioni minime indispensabili Ad
esempio i medici ospedalieri hanno diritto di scioperare,
purchè ai cittadini
sia garantita
l’assistenza in caso di
urgenza. Il licenziamento Il licenziamento è l'atto con il quale il datore di lavoro recede unilateralmente dal contratto di lavoro con un suo dipendente. Il licenziamento nell'ordinamento italianoNell'ordinamento italiano, il potere di licenziare può essere esercitato solo nel rispetto
di precisi limiti e modalità, sia sotto l'aspetto dei motivi del
recesso sia sotto quello della procedura da seguire. Motivazioni del licenziamento
Nella maggior parte dei casi, il
licenziamento del lavoratore dipendente è possibile solo in presenza
di specifiche motivazioni socialmente giustificate (art. 1 l. 15
luglio 1966, n. 604; art. 18 dello Statuto
dei lavoratori),
che possono riguardare la condotta del lavoratore (licenziamento
disciplinare, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo)
ovvero la situazione in cui si trova l'azienda (licenziamento per
giustificato motivo oggettivo). Il
licenziamento per colpa del lavoratore (licenziamento disciplinare) La motivazione più frequente del
licenziamento riguarda comportamenti colposi o dolosi del lavoratore, la cui gravità non
consente la prosecuzione del rapporto di lavoro per via della lesione
del vincolo fiduciario. In relazione alla gravità della condotta, nel
diritto italiano si distingue tradizionalmente tra licenziamenti per
"giusta causa" e per "giustificato motivo". La giusta causa
"Giusta causa" è un concetto
usato dal codice civile italiano (art.
2119 c.c.) per riferirsi ad un comportamento
talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure
a titolo provvisorio (in sostanza: neppure per il tempo previsto per
il preavviso di licenziamento). In queste ipotesi, il datore può
licenziare in tronco, senza dare alcun preavviso. A titolo
esemplificativo, possono costituire giusta causa di licenziamento: ·
rifiuto
ingiustificato e reiterato di eseguire la prestazione lavorativa ·
rifiuto
a riprendere il lavoro dopo visita medica che ha constatato
l'insussistenza di una malattia ·
lavoro
prestato a favore di terzi durante il periodo di malattia, se tale
attività pregiudica la pronta guarigione e il ritorno al lavoro ·
sottrazione
di beni aziendali nell'esercizio delle proprie mansioni (specie se
fiduciarie) ·
condotta
extralavorativa penalmente
rilevante ed idonea a far venir meno il vincolo fiduciario (es. rapina
commessa da dipendente bancario)
Il giustificato
motivo soggettivo
Il "giustificato motivo"
(soggettivo) è un'ipotesi meno grave di inadempimento degli obblighi contrattuali, che giustifica il licenziamento ma
con l'obbligo da parte del datore di lavoro di concedere il preavviso
previsto (ovvero di pagarne il relativo ammontare). Possono costituire
ipotesi di giustificato motivo soggettivo: ·
l'abbandono
ingiustificato del posto di lavoro ·
minacce,
percosse, ingiurie e/o grave diffamazione
nei confronti del datore di lavoro o di superiori gerarchici ·
reiterate
violazioni del codice disciplinare di gravità tale da condurre al
licenziamento Differenze tra le
due nozioni
Al di là delle elencazioni
esemplificative, a volte proposte anche dai contratti collettivi, la condotta del lavoratore dipendente deve essere valutata sia
con riguardo alle modalità concrete del comportamento (tipo di
rapporto, grado di affidamento fiduciario, gravità intrinseca della
condotta, ecc.) sia all'elemento soggettivo (intensità del dolo,
grado della colpa, motivazioni, circostanze di fatto, effetti
dell'atto). A valutare l'ascrivibilità di una condotta all'una o
all'altra nozione è, qualora invocato, il giudice
del lavoro,
che in tale valutazione dispone di ampia discrizionalità. Sul piano
pratico, la differenza tra le due nozioni si risolve in questo: in
caso di licenziamento per giustificato motivo, il datore è tenuto a
dare un periodo di preavviso, stabilito dai contratti collettivi; se
vuole interrompere subito il rapporto di lavoro, è tenuto
corrispondere al lavoratore una indennità di mancato preavviso, pari
alla retribuzione, complessiva di tutte le sue voci, che
gli sarebbe spettata se avesse lavorato durante tale periodo. In caso di licenziamento per
giusta causa, il rapporto si interrompe immediatamente e il datore non
deve corrispondere alcuna indennità di mancato preavviso. Il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo A volte il licenziamento è reso
necessario da una riorganizzazione del lavoro, da ragioni relative
all'attività produttiva (innovazioni tecnologiche, modifica dei cicli
produttivi, ecc.), ovvero da una crisi
aziendale.
Nelle ipotesi, cioè, in cui l'azienda, per vari motivi, non ricava più
utilità dal lavoro svolto da quel dipendente, o, in generale, da una
categoria di dipendenti. Per ragioni di natura economica o tecnica, il
datore può quindi decidere di licenziare uno o più lavoratori. Se il
licenziamento interessa cinque o più lavoratori nell'arco di 120
giorni, il datore è tenuto ad osservare la speciale disciplina
prevista per i licenziamenti
collettivi.
Se tali soglie non sono raggiunte, si applica la generale disciplina
sui licenziamenti qui esposta. Casi di giustificato motivo oggettivo
Possono costituire casi di giustificato motivo oggettivo: ·
la
chiusura dell'attività produttiva ·
la
soppressione del posto di lavoro ·
introduzione
di nuovi macchinari che necessitano di minori interventi umani ·
affidamento
di servizi ad imprese esterne Va precisato che le ragioni sopra
esposte devono sussistere effettivamente e al momento in cui il
licenziamento viene intimato, a pena dell'inefficacia dello stesso. Il
giudice può controllare l'effettiva sussistenza delle ragioni
tecniche ed organizzative, anche se non può sindacare sulla loro
reale convenienza ed opportunità[1]. Una presunzione di illegittimità del licenziamento si ha qualora
il datore assuma, nei mesi successivi al licenziamento, nuovi
lavoratori (anche a termine) per ricoprire le stesse mansioni in
precedenza esercitate dai dipendenti licenziati [2]. In caso di contestazione in giudizio,
è sempre il datore di lavoro a dover provare: 1.
l'effettiva
sussistenza delle ragioni tecniche o organizzative 2.
l'impossibilità
di adibire il lavoratore ad attività equivalente in azienda,
ad esempio perché al momento del licenziamento non sussisteva in
azienda alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla
quale il lavoratore licenziato avrebbe potuto essere assegnato per
l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle da lui in precedenza
svolte, tenuto conto della professionalità raggiunta dal lavoratore
medesimo 3.
il
nesso tra le esigenze aziendali e il licenziamento intimato. Forma
del licenziamento
Sotto il profilo della procedura
da seguire, si deve distinguere il licenziamento disciplinare (per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo) da quello non
disciplinare (giustificato motivo oggettivo).
Licenziamento non disciplinare
Deve essere intimato necessariamente per
iscritto, pena l'inefficacia del provvedimento. Secondo costante
giurisprudenza, infatti, la forma scritta del licenziamento è
richiesta ad substantiam, in
base all’art. 2 della legge n. 604/66, anche dopo la riformulazione
di questa norma operata con la legge n. 108/90.
Il licenziamento produce i suoi effetti quando
giunge a conoscenza del lavoratore. In particolare l’art. 2 della
legge n. 604/1966 esige che lo scritto, da utilizzare come strumento
di comunicazione, non solo sia espressamente diretto
all’interessato, ma sia anche a lui consegnato, con la conseguenza
che è inidonea a realizzare la comunicazione scritta voluta dalla
legge la conoscenza che il lavoratore abbia avuto altrimenti del
licenziamento. Ciò comporta che, maggior parte dei casi, la lettera
di licenziamento assuma la forma di una raccomandata, consegnata
direttamente all'interessato (raccomandata a mano) o a mezzo posta
(raccomandata con ricevuta di ritorno), presso la sua residenza o il
suo domicilio. Finché la comunicazione è meramente orale, il
lavoratore resta dipendente in forza presso il datore di lavoro, ed è
tenuto a presentarsi sul luogo di lavoro, potendo rappresentare le
assenze non giustificate (senza certificati medici) un giustificato
motivo di licenziamento. Il licenziamento dispiega i suoi effetti
quando la lettera con cui è intimato perviene all'indirizzo del
lavoratore (articolo 1335 c.c.). Lo scritto con cui è intimato il
licenziamento potrebbe non contenere alcun riferimento ai motivi del
provvedimento datoriale. In questo caso il lavoratore può richiedere
- nel termine di 15 giorni - i motivi del licenziamento, richiesta cui
il datore di lavoro deve rispondere entro i successivi sette giorni,
pena l'inefficacia del provvedimento.
Anche la comunicazione dei motivi deve, a pena
di inefficacia, rivestire la forma scritta. I motivi comunicati in
questa fase dal datore di lavoro non sono modificabili
successivamente.
Licenziamento
disciplinare
In caso di licenziamento disciplinare, la procedura da seguire è
quella prevista dallo Statuto
dei lavoratori
per il corretto esercizio del potere disciplinare (art. 7 legge 300
del 1970). Al datore di lavoro sono posti vari obblighi, tra i quali
assumono rilevanza centrale: ·
la
predisposizione di un codice disciplinare che individui le infrazioni
e le relative sanzioni (di norma si tratta di un estratto del
contratto collettivo di settore). Non è necessario elencare i
comportamenti comunemente avvertiti come antisociali e/o previsti
dalla legge come reato,
in quanto il dipendente non può non sapere che un comportamento
considerato illecito dalla legge può essere sanzionato anche in
azienda. ·
la
pubblicazione del codice disciplinare, da effettuarsi esclusivamente
mediante affissione dello stesso in luogo accessibile a tutti i
dipendenti ·
la
contestazione per iscritto dell'addebito. La contestazione deve
rispettare alcuni principi: -
Immediatezza:
l'addebito va contestato prima possibile, e in ogni caso entro il
termine stabilito dal contratto collettivo. Per la Cassazione,
l'immediatezza è presupposto di legittimità del provvedimento. -
Specificità:
i fatti vanno individuati in modo preciso, per consentire una difesa
puntuale. -
Immutabilità:
il fatto risultante dalla contestazione non può essere
successivamente modificato. Contestato l'addebito, il datore deve consentire l'esercizio del diritto
di difesa
da parte del prestatore, che deve essere sentito qualora ne faccia
richiesta. Il licenziamento disciplinare non può essere intimato
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione.
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