Capire la Costituzione

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   Dirigente Scolastico  Beatrice Mezzina; Docente referente: prof. Giuseppe Di Florio

 

CAPIRE LA COSTITUZIONE  

6Cambiare la Costituzione? la Costituzione italiana: il “fascino dell’impossibilità”

Les mots, il ne leur manque que la parole !

P. Dumayet

 

 

 

La Costituzione, un testo (non solo )normativo.

Come leggere il testo della nostra Carta costituzionale? Con cosa e a cosa affiancare e confrontare questo testo particolare? Quali punti di riferimento dinnanzi agli occhi sono necessari per affrontarne la lettura?

Con quello rappresentato dalla realtà che ci sta di fronte, caratterizzata dalla sua immediatezza non ancora sottoposta a riflessione e analisi critica? Con la tradizione culturale nella quale siamo collocati? E con quale tradizione culturale, quella specificamente nazionale o con quella europea, o con quella mondiale?

O, ancora, leggiamo il testo della Carta in riferimento ai nostri bisogni? Ai nostri interessi? Ma, di nuovo, “nostri” di chi? I nostri bisogni pubblici o quelli privati, i nostri interessi pubblici o i nostri interessi privati?

Oppure, ancora, leggiamo e interpretiamo il testo che ci sta di fronte con gli occhi rivolti alla trama di rapporti che si intrecciano nella dimensione del nostro essere soggetti di azione (cfr. H.Arendt), oppure con specifico riferimento alla nostra  “singolare singolarità” , con particolare attenzione alle nostre irriducibili differenze individuali?

E, in tutte le circostanze sopra richiamate, leggiamo il testo della nostra Carta per confrontarlo con il nostro essere o con il nostro possibile dover essere?

Ovviamente, la serie delle interrogazioni, dei dubbi, delle difficoltà, potrebbero estendersi all’infinito (cfr. Meditazioni del Quichotte) e potrebbero pertanto metterci (come in effetti è stato) in imbarazzo. Ma potrebbero, anche (come pure è stato nel corso della nostra ricerca) indurci a considerare il testo che esaminiamo, come un testo appartenente alla filosofia piuttosto che alla giurisprudenza, come appartenente alla storia delle dottrine politiche piuttosto che al diritto o all’etica o, addirittura, alla letteratura.

In verità, nel corso della nostra analisi, il testo della Carta costituzionale, si è, per così dire, tinto dei colori i più vari, rivelandosi, anche al di là della sua “freddezza”, non solo un testo complicato, intendiamo disciplinarmente complicato, ma anche, e soprattutto,  complesso, polisenso e polisemico.

Non vogliamo, e non possiamo per difetto di competenza, riferirci ad una complessità interpretativa di carattere, osiamo dire, tecnico-giurisprudenziale. Ci riferiamo, invece, al fatto che il testo della nostra Carta racchiude la sua storia, la sua genesi e quindi anche il suo futuro.

Pensiamo che a livello delle espressioni, degli enunciati, delle dichiarazioni, delle singole parole, si nasconda un mondo, non sempre immediatamente percepibile, portatore di visioni prospettiche più ampie di quelle immediatamente racchiuse nelle formule adottate anche, evidentemente, “condizionate” da quelle enunciazioni tecniche.

«... E’ davvero una visione ingenua quella secondo cui ciò che un testo vuole dire è tutto nelle sue parole. Quello che si trova scritto nella Divina Commedia è solo una parte, una piccolissima parte delle cose che il testo può comunicare: nulla ci viene detto dal testo sul significato da attribuire alle parole, nulla sui riferimenti impliciti o espliciti, nulle sulle regole sintattiche...Anche la Costituzione scrive solo una piccola parte delle cose che vuole comunicare: non solo perché non ci dice che cosa significhino le parole che impiega(tutt’oggi non sappiamo esattamente, per esempio, che cosa sia il domicilio  che l’art.  14 gelosamente protegge, e che non è quello del codice civile né quello del diritto penale), ma soprattutto perché vi sono cose così importanti da essere sottintese, date per scontate».[1]

La Costituzione che abbiamo letta, è un testo vivo al quale, occorre chiarire immediatamente, non abbiamo inteso dare significati che non ha. La nostra riflessione vuole piuttosto essere una interrogazione rivolta sia al testo sia(indirettamente) a quell’universo della “politica” e delle istituzioni che alla Costituzione si riferisce (o dovrebbe riferirsi) nel corso del suo quotidiano operare.

Non intendiamo spingerci, cioè, all’interno delle intricate questioni del diritto costituzionale. Vogliamo restare , per così dire, all’esterno, forse in superficie; ma , in ogni caso, vogliamo tentare di  coglierne alcuni tratti essenziali ed importanti.

 

 

 

 

 

 

 

      “… perché correggere una costituzione non è

impresa minore del costruirla la prima volta,

come non lo è il riapprendere una scienza

di fronte all’apprenderla la prima volta…”

(Aristotele, Politica, IV, I, 1289 a)

 

 

Istanze di Cambiamento

Capire la Costituzione, significa (almeno ha significato per noi) anche incontrarsi con il tema-problema della sua modifica e/o revisione.

Auspicata da alcuni, respinta da altri, la questione non ha potuto non attrarre la nostra attenzione.

Questo per una serie di motivi non strettamente e/o non sempre connessi al dibattito più o meno recente che, in verità, non sempre ci è parso chiaro e, soprattutto, coinvolgente o orientato a coinvolgere la pubblica opinione.

Ci è sembrato che dietro le proposte (alcune, molte, tutte?) di modifica della Carta si nasconda una certa incapacità di comprendere le parole della Costituzione; il mondo che dietro quelle parole, come detto poco sopra, sta. Non solo il mondo, l’universo dei valori e delle culture che erano dietro , alle spalle del travaglio dei Costituenti; ma anche e soprattutto il mondo che si prospettava come il mondo possibile; il mondo a venire.

La nostra non vuole essere, tuttavia,  una difesa d’ufficio della Carta costituzionale; si tratta di una difesa “dinamica” che parte innanzitutto – come ribadito più volte tra le righe – dalla necessità di comprendere le reali ragioni del cambiamento e, pertanto, dalla volontà di sentirci coinvolti in quanto titolari di diritti di cittadinanza attiva.

Lo studio della genesi storica,sociale, culturale e politica della nostra Carta costituzionale ci ha condotti ad un esame più attento e consapevole di quello che possiamo definire lo spirito della Costituzione vigente. In questo percorso, più volte abbiamo incontrato posizioni critiche, anzi , di critica rivolte alla Carta.

Difficile riassumerle tutte; in particolare quelle di questi ultimi anni ci sono parse non sempre chiare e convincenti. Probabilmente a causa della nostra giovane età; ma anche in ragione  della algidità e astrattezza del dibattito, quasi sempre iniziato con grande clamore e quasi sempre concluso nei silenzi più assordanti.[2]D’altra parte, sebbene a seguito del referendum… la riforma della Costituzione è stata respinta dal “popolo sovrano”, il problema resta e, a ben guardare, ci sembra ancora viva  «…la tendenza a calare l’argomento della riforma costituzionale nella pratica quotidiana senza un’adeguata riflessione, senza vere e proprie consapevolezze di ordine storico sul peso e sul valore della Costituzione nella storia della nostra Repubblica, insomma senza una prospettiva chiara, tale da dare significato e sostanza alla stessa riforma costituzionale »[3].

Ora, poiché non è né nostro compito né nostro scopo formulare giudizi “politici” a tal proposito, sospendiamo , appunto, il giudizio ma non rinunciamo a ripercorrere, seppur brevemente (anche per rendere un servizio agli altri allievi del Liceo,considerata la finalità specificamente didattica del lavoro) alcune delle tappe dei tentativi di ri-scrittura (più o meno ampia) della Costituzione.

 

 

 

 

 

 

Il nuovo è  oggi di gran lunga troppo pieno di sé:

esso ritiene di non aver più bisogno di una legittimazione

o di una copertura giuridica.

(Carl Schmitt, Le categorie del “politico”)

 

 

Cambiare la Costituzione perché è cambiata la società.

 

Si è detto che la società italiana, decisamente cambiata dagli anni dell’immediato dopoguerra, non sia ormai più descritta dalla attuale Costituzione.[4] Pertanto la Costituzione deve essere cambiata. L’argomento non ci convince del tutto e ci sembra piuttosto debole.

Lo studio della storia ci ha insegnato che non sono rari i casi di iato tra storie sociali e storie costituzionali.

Tuttavia deve pur esserci un canone di riferimento che consenta di valutare e definire l’entità degli aggiornamenti che possono risultare necessari , e questo canone di riferimento a nostro avviso non può  che essere il testo stesso della Carta che definisce i limiti stessi del cambiamento, seppur in “negativo”, suggerendoci, piuttosto, quello che non si può (o non si potrebbe, o non si dovrebbe)fare.[5]

Il giudizio (storico, culturale, politico) sulla attuale Carta costituzionale rischierebbe di venire  offuscato da una tendenza non sempre corretta che è quella di far derivare le necessità dei mutamenti da situazioni contingenti e/o di fatto ovvero da spinte particolari e/o corporative. [6]

Ci sembra abbastanza interessante far notare che la “cronologia” – seppur limitata – delle proposte di riforma della Costituzione coincida con alcuni degli episodi  più significativi, nel bene e /o nel male, della storia del nostro paese.

Ne ripercorriamo brevemente alcune tappe, convinti che non siano estranee alla economia complessiva del nostro lavoro.

 

 

Breve cronologia delle istanze riformatrici:

-                giugno 1969, durante l’XI congresso della Democrazia Cristiana viene consegnato un documento in favore del presidenzialismo;

-                25 settembre 1979, l’”Avanti!” pubblica un articolo di Bettino Craxi in cui avanza la proposta di una “grande riforma”;

-                novembre 1979, viene approvato il rapporto del Ministro della Funzione Pubblica Giannini sulla riforma della pubblica amministrazione;

-                1982, Spadolini propone un decalogo di riforme legislative e costituzionali;

-                1983, Gianfranco Miglio esprime l’insoddisfazione generale per la mancata attuazione di  riforme costituzionali, proponendo uno “sbrego” della Costituzione;

-                1985, la prima  Bicamerale chiude i lavori con un nulla di fatto;

-                capodanno 1987, Cossiga sollecita le forze politiche a risolvere la “questione costituzionale”;

-                1987, proposto il modello presidenziale al congresso di Rimini;

-                21 giugno 1991, discorso alle Camere di Cossiga sulle riforme istituzionali;

-                1992/93/94, proposta e fallimento del progetto della seconda Bicamerale;

-                capodanno 1995, Scalfaro auspica che entro il primo gennaio 1998 (in occasione del cinquantenario della Costituzione) possano chiudersi i lavori per la rifoma costituzionale;

-                18 settembre 1996, discorso alle Camere di Scalfaro in cui incita a non temporeggiare sulle riforme;

-                10 febbraio 1996, il “lodo Meccanico” propone un governo di larghe intese all’insegna di un progetto semipresidenziale;

-                24 gennaio 1997, fallimento della terza Bicamerale;

-                1999, fallimento del progetto di legge per l’elezione di una Costituente;

-                capodanno 2000, Ciampi auspica nuove riforme per la stabilità dei governi;

-                novembre 2005, il Parlamento approva la modifica, voluta da Lega Nord, della Seconda Parte della Costituzione (nascita del Senato federale e fine del bicameralismo perfetto, diminuzione del numero di Deputati e Senatori, il Presidente del Consiglio, ora chiamato Primo Ministro, acquista poteri maggiori);

-                giugno 2006, referendum sulla modifica della Seconda Parte della Costituzione (Titolo V): il 62,3% dei votanti respinge la Devolution;

-                ottobre 2007,  vengono proposte in Parlamento “nuove” modifiche costituzionali (che di fatto ricalcano il modello proposto nel 2006, con qualche piccola differenza).

 

Il “catalogo” ci sembra far emergere piuttosto che una lucida capacità progettuale, la bizzarra tendenza a voler demolire le istituzioni vigenti per progettarne di nuove e di più complesse (destinate a rimanere spesso solo progetti), piuttosto che a rafforzare e rendere più efficienti e dinamiche quelle esistenti.

Sebbene già dal 1969, durante l’XI congresso della Democrazia Cristiana si mise per la prima volta in discussione il dogma dell’immodificabilità della Costituzione, soltanto nel 1979 Bettino Craxi avanzò pubblicamente la proposta di una “grande riforma”, denunciando l’immobilismo delle Istituzioni italiane. A partire dal 1983, tutte le legislature si proposero come “legislature costituenti” dalle sorti incerte e dai risultati “non proprio brillanti”. I successivi interventi dei Presidenti della Repubblica, da Cossiga a Ciampi, produssero come risultato l’istituzione di una seconda e di una terza Bicamerale, anch’esse naufragate.

Nel corso degli anni questi fallimenti hanno portato all’estrema proposta, formulata da Cossiga nel 1991, di istituire un’Assemblea Costituente finalizzata alla realizzazione di una nuova stesura della Carta costituzionale. Secondo l’ormai affermata “tradizione” italiana, tale progetto, riproposto dal centro-destra nel 1996 (anno di fondazione dei Cobas, Comitati di base per l’assemblea Costituente) e successivamente condiviso da entrambi gli schieramenti politici, è finito, almeno in apparenza,  nell’oblio senza portare ad nessun effettivo risultato.

Se in principio Craxi aveva raccolto ben pochi consensi, soprattutto delle sinistre, col tempo i numerosi dibattiti parlamentari palesarono l’esigenza di un cambiamento della nostra Costituzione; esigenza nata proprio dalla denuncia di Craxi, il quale scaricò sulla Carta costituzionale le colpe della partitocrazia, legittimando la riforma. Ma, in realtà, lo stesso Craxi ammise la sua non necessità, nel caso in cui la Costituzione fosse stata applicata correttamente; cosa impossibile data l’opposizione dei partiti, la cui unica preoccupazione era di mantenere saldamente il potere. Quindi il progetto “grande riforma” nacque da un’esigenza “artificiale” e divenne presto consuetudine, perchè tutti siamo (stati) abituati a credere nella fondatezza di questa esigenza.

Tale consuetudine venne in seguito alimentata dall’attribuzione alla Carta costituzionale delle colpe di cui si macchiò la politica dell’epoca, ma anche la società civile: le generazioni di giovani a partire agli anni ’80 hanno acquisito una dimensione distorta e “televisiva” della realtà e della politica, tendendo a giustificare, perdonare o a dimenticare i misfatti e gli scandali di cui Calvino ci fornisce un sunto significativo nell’ apologo pubblicato da ”La Repubblica” del 15 marzo 1980.

Il trionfo della corruzione del sistema di quegli anni, tuttavia, si manifestò nell’epocale  scandalo Tangentopoli, cha ha fatto tabula rasa dei partiti che avevano scritto la storia della Repubblica Italiana.  Da questo momento nacquero una serie di nuove formazioni politiche, che continuano ad essere presenti sulla scena politica ancora oggi e che mostrano ancora un volta un febbrile desiderio di modificare la nostra Costituzione (Devolution in primis).

La genesi dell’attuale sistema politico è dunque rintracciabile in Tangentopoli. Di tale scandalo non può essere però definita complice la nostra Carta costituzionale; anzi, se il fenomeno è stato arginato è proprio merito dell’indipendenza, garantita dalla Costituzione, del potere giudiziario rispetto alla politica. Se così non fosse stato probabilmente il nostro Paese sarebbe alla deriva in un mare di corruzione e mazzette più di quanto effettivamente non sia.

Un’altra delle conseguenze che Tangentopoli ha prodotto è stata la supplenza della Magistratura a tutti gli altri poteri dello Stato: la sua valenza politica è andata via via crescendo a scapito della sua primaria funzione, quella giurisdizionale. Se ciò può sembrare aver arricchito e reso più importante il ruolo dei giudici, in realtà li ha proiettati nella politica delegittimandoli del loro ruolo e lasciando lo Stato privo di guardiani. È dunque proprio la violazione dell’indipendenza della Giustizia dalla politica, che la Carta costituzionale difende, ad affossare la legalità ed a compromettere la sicurezza del cittadino italiano.

Insomma la nostra Costituzione, ed il nostro Paese, più che un autunno sembra stia attraversando un lungo, ed anche piuttosto rigido e torbido, inverno...

É evidente, dunque, che l’esigenza di una revisione della Carta costituzionale non nasca da una sua effettiva mancanza, ma piuttosto da una sua cattiva interpretazione. Spesso si è imputata alla Costituzione la colpa di utilizzare termini di significato troppo ampio o di tralasciare aspetti fondamentali della nostra società, ma entrambi questi “vizi” che le sono attribuiti nascono dalla necessità di conferirle universalità nel tempo e nello spazio. Cambiare la Costituzione significherebbe privarla di tale universalità. Come direbbe Sartre, infatti, sta a noi interpretare segni e indicazioni che ci vengono dati, e sta a noi fare una scelta e assumerci le responsabilità che ne derivano. Il fatto che la Carta costituzionale venga vista come responsabile dei "misfatti" compiuti è un chiaro segno di malafede (sempre sartrianamente parlando).

Non bisogna dimenticare che gli esponenti di spicco, che contribuirono alla scrittura della Costituzione, a prescindere da tutte le attuali perplessità, sono stati in grado di unirsi e dar vita – come più volte ripetuto – ad un documento a dir poco lungimirante segnando la storia dell’Italia. È importante sottolineare che il lento e scrupoloso lavoro fatto all’inizio del percorso costitutivo in Italia è stato sicuramente soddisfacente ed ha garantito alla Nazione un documento ammirevole e di raro valore.

È difficile ai giorni nostri trovare altrettanta lungimiranza e acutezza nella casta politica che è al potere e, guardando le figure che si aggirano nei nostri palazzi di governo con le loro condanne con sentenza definitiva e le prescrizioni che ormai sembrano essere collezionate di partito in partito, la domanda da porci sembra cambiare: più che domandarci se modificare o meno il testo costitutivo, dovremmo prima di tutto cercare di capire chi sarebbe effettivamente in grado di farlo. È infatti impensabile affidare una sua revisione ad una sola formazione politica, in base a semplici rapporti numerici fra maggioranza e minoranza.

Inoltre bisogna tenere conto della ormai diffusa sfiducia nei confronti della classe dirigente da parte dell’opinione pubblica, sfociata in più occasioni nell’antipolitica. Quello che si sente contestare più spesso nelle interviste ai cittadini italiani e nei sondaggi è la mancanza di un progetto credibile che abbia trovato attuazione, o che abbia accresciuto la considerazione del nostro Paese. Pesa inoltre l’onnipresente ombra della malavita organizzata, nonché della “neo-massoneria” (si consideri la tristemente nota P2…), che lega le mani alle nostre Istituzioni.

Può però la realtà, per quanto non priva di aspetti negativi, farci dimenticare l’importanza di un testo che fonda la cosa pubblica? Si potrebbe rispondere con le parole del cantautore Francesco de Gregori: “la Costituzione Italiana è un atto poetico... tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge... potrebbe averlo scritto Dante ...ecco, la Costituzione Italiana è il Kamasutra della democrazia”. In fondo aveva proprio ragione. Come infatti il Kamasutra (una delle più importanti opere della letteratura sanscrita sull’amore) fornisce le linee guida di questa arte che accomuna il genere umano, così la Costituzione dona alla sua Nazione, nella completezza nascosta dietro ogni suo articolo, la traccia su cui segnare il percorso della nostra giustizia, dell’identità nazionale che, nonostante tutto, non può essere dimenticata.

Il senso profondo di questo testo si può rintracciare già all’indomani della sua “nascita”, nelle parole pronunciate da Calamandrei al termine dei lavori dell’Assemblea Costituente: “In questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie. Sono tutti sfociati qui, in questi articoli, e a sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane…”

 

 

            La Costituzione come frutto del consociativismo

 

Quella di essere frutto di un compromesso tra forze “nemiche”, e dunque di aver prodotto un sistema istituzionalmente debole, è una altra obiezione rivolta alla nostra Carta di cui abbiamo trovato spesso traccia. L’argomento non è slegato da quello precedente. Il compromesso, necessario, forse, nelle condizioni della società italiana del secondo dopoguerra, non risponde più alle caratteristiche attuali della realtà del nostro Paese. Pertanto la Costituzione deve essere cambiata e resa adeguata ai tempi. [7]

Ci preme innanzitutto far rilevare che l’obiezione non è nuova. In forme diverse, con accenti più o meno forti, gli stessi padri costituenti “rivelano” che il testo consegnato al Paese presenta  “lacune” (espressione nostra) ed è priva di scheletro.

Il giudizio di Piero Calamandrei al riguardo  e a dir poco tagliente.

«E’ un po’ successo agli articoli di questa Costituzione, quel che si dice avvenisse a quel libertino di mezza età, che aveva i capelli grigi ed aveva due amanti, una giovane e una vecchia: la giovane gli strappava i capelli bianchi e la vecchia i capelli neri; e lui rimase calvo. Nella nostra Costituzione ci sono purtroppo alcuni che sono rimasti calvi ».

E ancora, a proposito dei tentativi di conciliare posizioni abbastanza lontane, aggiungeva : «Mi immagino un dialogo tra un conservatore ed un progressista: l’uno e l’altro ci trovano argomenti per sostenere che la Costituzione dà ragione a lui. Il conservatore dirà: “Vedi, la proprietà privata è riconosciuta e garantita”. Il progressista risponderà: “ Sì, ma i beni possono appartenere allo stato o a enti pubblici”. Il conservatore o liberale che sia dirà: “L’iniziativa economica privata è libera”. Il progressista risponderà: “Sì, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” ».[8]

In occasione della presentazione del progetto della Commissione dei Settantacinque, Benedetto Croce denunciò la scarsa, se non la totale assenza, di organicità del testo: «Ai tre partiti che ora tengono il governo, non già in una benefica concordia discors, ma in una mirabile concordia di parole e discordia di fatti, ha corrisposto una commissione di studi e di proposte della stessa disposizione d’animo, nella quale ciascuno di quei partiti ha tirato l’acqua al suo mulino…Da tale procedere è nato quel che l’onorevole Relatore chiama, eufemisticamente, “carattere intermedio delle proposte” o “diversità di accento”, ossia i ben trasparenti negoziati tra i rappresentanti dei partiti, che hanno messo capo a un reciproco concedere e ottenere, appagando alla meglio o alla peggio le richieste di ciascuno, ma giustificando le richieste oggettive dell’opera che si doveva eseguire. La quale opera era semplicemente e severamente questa: di dare al popolo italiano un complesso di norme giuridiche che garantissero a tutti i cittadini, di qualsiasi opinione politica, categoria economica e condizione sociale, la sicurezza del diritto e l’esercizio della libertà... ».[9]

Dal canto suo, Gaetano Salvemini definì la nuova Costituzione un “pateracchio”.[10]

Quindi, che la Costituzione fosse l’esito di un compromesso fu cosa riconosciuta dai suoi stessi estensori.

Tuttavia «… compromesso è una parola che può essere intesa positivamente o negativamente, o come risultato di uno sforzo verso una comprensione reciproca, fondato sulla rinuncia consapevole al proprio predominio, oppure come effetto di un accomodamento insincero e furbesco. Dal modo con cui il compromesso costituzionale fu valutato, con una connotazione positiva o negativa, si può dedurre quale fu il contributo che ad esso diedero le singole forze politiche in campo: quelle che vi contribuirono maggiormente … diedero un’interpretazione positiva, mentre i gruppi minoritari ne diedero generalmente un’interpretazione negativa …».[11]

Ci piace ricordare a questo proposito gli interventi di Tupini nella seduta del 5 marzo 1947 e quella di Togliatti nella già citata seduta del giorno 11 marzo 1947.

Dichiara Tupini « Gli onorevoli colleghi che hanno ieri parlato – Lucifero, Bozzi e Calamandrei – hanno pronunziato tre discorsi che oserei giudicare, se pure da punti di vista diversi... di opposizione talvolta generale e, in alcuni tratti specifica al progetto che ora è sottoposto al nostro esame. L’onorevole Calamandrei l’ha giudicato calvo, mentre altri ... lo qualifica perfino troppo zazzeruto...Ma poiché ...vi ho lavorato su con una discreta assiduità, sento di doverlo difendere nel suo insieme... intanto un’osservazione preliminare va fatta. Il progetto è la risultante feconda degli sforzi dei componenti delle varie Sottocommissioni che hanno sempre cercato... di giungere, quando potevano, all’accordo e all’intesa...I contrasti, quando si sono delineati, non sono stati mai messi in sordina...ma non sono mai venute meno la volontà di conciliazione e la convinzione responsabile che la Carta fondamentale di un popolo non può riflettere l’intransigente pensiero del minimo numero possibile di cittadini, uniti da una medesima fede, sebbene il pensiero del maggior numero di essi, consenzienti su una sostanza comune di pensiero e di vita».[12]

In “materia di compromesso” significativo l’intervento di Palmiro Togliatti nella seduta pomeridiana di martedì 11 marzo 1947: « Che cosa è un compromesso? Gli onorevoli colleghi che si sono serviti di questa espressione, probabilmente l’hanno fatto dando ad essa un senso deteriore. Questo parola non ha però in sé un senso deteriore; ma se voi attribuite ad essa questo senso, ebbene, scartiamola pure. In realtà, noi non abbiamo cercato un compromesso con mezzi deteriori, per lo meno in quella parte della Costituzione alla cui elaborazione io ho cercato di partecipare attivamente. Meglio sarebbe dire che abbiamo cercato di arrivare ad una unità; cioè di individuare quale poteva essere il terreno comune sul quale potevano confluire correnti ideologiche e politiche diverse, ma un terreno comune che fosse abbastanza solido perché si potesse costruire sopra di esso una Costituzione...uno Stato nuovo e abbastanza ampio per andare al di là anche di quelli che possono essere gli accordi politici contingenti dei singoli partiti che costituiscono, o possono costituire, una maggioranza parlamentare ».[13]

Ci piace di questa dichiarazione l’intento di andare al di là degli accordi contingenti; un intento che non sempre abbiamo colto (almeno così ci è parso) nelle dichiarazioni dei protagonisti recenti del dibattito intorno alle riforme costituzionali.

La questione non è quella di un rifiuto pregiudizievole rispetto alle necessità (vere o presunte) di un cambiamento della nostra Carta, mutamento – magari – funzionale all’evolversi delle nuove dinamiche sociali, culturali e politiche; la questione è piuttosto quella di un maggiore coinvolgimento – il nostro, ossia quello delle giovani generazioni – nella definizione del percorso; un coinvolgimento indispensabile anche per evitare di incorrere nel rischio di cadere in quel costume dell’antipolitica che, come scritto sopra, sembra tanto diffuso.

Come giustamente sottolinea Gadamer «... rapraesentare significa far essere presente...L’importante, nel concetto giuridico di rappresentanza, è che la persona rapraesentata è solo rappresentata e tuttavia il rappresentante che ne tiene il luogo ne dipende...Solo in quanto portatore di una funzione pubblica ...il funzionario, ecc., quando appare non appare come un privato qualunque ma nell’esercizio delle sue funzioni – e in dà in tal modo una rappresentazione visibile di esse – solo in questo senso si può dire di lui che egli “rappresenta”».[14]

Non ci sembra, in ogni caso, proponibile una richiesta di trasformazione che si nutra unicamente delle rivalità tra forze politiche piuttosto che sulla esigenza di ricomporre le scissioni, non già per superare le differenze ma, piuttosto, per promuovere il riconoscimento delle identità nelle differenze.

In tale ottica, per esempio, il problema della scarsa coesione della società italiana non ci pare possa essere fatto discendere dalla presunta assenza di omogeneità del dettato costituzionale. Al contrario, come più volte ribadito, ci pare che il sentimento del “particulare” tenda ad orientare la lettura della Carta nella direzione della sua inadeguatezza rovesciando, paradossalmente, la situazione. Così, si corre il rischio che il contingente, l’urgenza del fatto, prevalga sulla sostanza e sul diritto.

Si legga, a titolo d’esempio, il giudizio espresso da Carlo Lottieri sulla Carta:« Non bisogna certo farsi illusioni sulla capacità della Costituzione di proteggere veramente i diritti individuali... è certamente vero che mettere mano alla Costituzione obbligherebbe a chiedersi davvero se e in che misura l’attuale ordinamento giuridico è schierato a difesa della libertà individuale e di quale visione di tale libertà ritengono di farsi interpreti i nostri ceti dirigenti»

Piuttosto ingeneroso ci pare l’altro giudizio espresso dallo stesso filosofo del diritto:«Nel trattare i rapporti civili, quelli etico-sociali, quelli economici e quelli politici, la Costituzione manifesta l’assoluta incapacità a prendere davvero sul serio la dignità della persona. Ogni principio affermato a tutela della libertà, infatti, è sempre accompagnato da qualche riserva(“salvo che, “purchè”, “se non  in base alla legge”, e via dicendo). In questo quadro, per giunta, i diritti non sono altro ch attributi legali ed essi sono costantemente definiti e limitati dal potere pubblico ed orientati all’interesse del “gruppo” medesimo». (C. Lottieri, le Finte garanzie della Costituzione, in IBL Focus, Speciale Costituzione 2006).

Crediamo, piuttosto, che proprio questa presunta “vaghezza”, anzi “incapacità” costituisca una dei punti di forza della Costituzione della repubblica. Ci piace leggere questa imprecisione come segnale di flessibilità, come capacità della Carta di sapersi adattare – costringendo ad adattarsi a sua volta – alle sempre nuove “tenzoni” cui la società (anche quella specificamente politica) è sottoposta.

In verità, nonostante i mutamenti critici, drammaticamente critici, che hanno modificato il quadro, la cornice di riferimento ha saputo contenere  le rotture drastiche e le possibili involuzioni del sistema proprio – forse siamo ingenui – in virtù della sua (della cornice, ossia della Costituzione) “flessibilità”.

Peraltro, la conseguenza immediata di quel tipo di considerazioni, conduce inevitabilmente alla conclusione che un processo, un progetto di revisione costituzionale limitato alla sola seconda parte della Costituzione sia inevitabilmente destinato ad un fallimento. Più coerente con quella impostazione di fondo sarebbe la istanza di una integrale riscrittura della Carta così come auspicato da Franco Debenedetti che ritrova nella volontà di modificare la prima parte della Costituzione  il “pricipium individuationis” degli autentici riformatori (che per essere autentici devono superare gli schieramenti a cui appartengono).[15]

C’è da chiedersi se il tipo di Costituzione al quale si aspira non rappresenti piuttosto un ritorno ad una idea di Carta  seconda la quale « La costituzione scritta dello Stato legislativo parlamentare si deve limitare fondamentalmente a regolamentazioni organizzatorie e procedurali»[16].

Quale dovrebbe essere un visione “autenticamente liberale della società” è, poi, questione tutta da definire. Se per visione liberale si intende quella in cui prevale una certa logica di mercato, allora le nostre perplessità si fanno ancora più forti. La possibilità che il mercato fagociti la politica non è più una possibilità remota(che tra politica ed economia l’intreccio sia sempre più intenso non siamo noi a dirlo).

Allora, di fronte a tale pericolo, il fatto che la Repubblica sia “ancora” fondata sul lavoro, appare non come un limite ma come una garanzia di rinnovata comprensione dell’importanza dello spazio pubblico; è anche attraverso il lavoro che si ri-costituisce la dimensione della partecipazione attiva, della cittadinanza e, dunque, del senso della politica( il suo “fascino dell’impossibilità”); non riteniamo che sia imputabile al dettato costituzionale né la modifica – sia che la si giudichi positivamente, sia che la si consideri negativamente – delle forme del lavoro, né la “evoluzione” nel senso della flessibilità (o, secondo alcuni interpreti, precarizzazione) del mercato del lavoro con una conseguente, come sempre più spesso si legge, perdita di identità dei cittadini lavoratori. Spetta, ci sembra, semmai alla politica fornire linee di indirizzo.

 E le linee di indirizzo dovrebbero tendere verso una rinnovata forma di integrazione dei cittadini – integrazione a nostro giudizio favorita e garantita proprio dalla prima parte della Costituzione – senza la quale il sistema non è più definibile come democratico. Il primo articolo della Carta riesce ad assolvere – in linea di principio – alla funzione di mediazione tra persone (cittadini lavoratori) e cose (mercato e prodotti).

 

 

 

 

 

 

 

Un capitano che in una notte buia  tempestosa debba navigare

in un canale non riportato sulle carte, senza l’aiuto di un faro e

di altri supporti per la navigazione, o andrà a infrangersi sulle

scogliere o riguadagnerà il mare oltre lo stretto.

Se perde la nave e la vita, il suo fallimento prova

che la rotta prescelta era quella sbagliata.

(Paul Watzlawick, La realtà inventata, p. 14)

 

 

 

 

Mappe e realtà

 

Il tema “analizzato” poco sopra, ci pone di fronte ad un ulteriore problema. Le critiche rivolte alla Carta, come già accennato, indugiano non di rado sul suo basso gradiente di definizione. Insomma la nostra Costituzione – la Grande ammalata – sarebbe come una carta fotografica a grana grossa. Una rete a maglie larghe i cui nodi sarebbero troppo distanti e, pertanto, permetterebbero un passaggio troppo facile tra le maglie stesse. La Costituzione, continuiamo con la metafora fotografica, sarebbe una fotografia sgranata, troppo sgranata per poter realmente indirizzare verso mete precise.

Il nostro quesito, a questo riguardo, è il seguente: può una mappa che è un modello della realtà coincidere totalmente con la realtà? Non è forse vero che un modello tanto più funziona quanto più, pur non coincidendo interamente con ciò che rappresenta (la realtà), ci aiuta ad orientarci con successo nella realtà stessa?

Se una mappa stradale dovesse coincidere esattamente con ciò che rappresenta non sarebbe più mappa ma realtà. Il vantaggio di una mappa sta nella sua flessibilità d’uso, flessibilità che non significa arbitrio interpretativo ma intelligenza nella interpretazione. Il punto è, allora, relativo all’interprete, alla sua buona fede, alla sua competenza ed indipendenza da quei centri o da quelle situazioni che potrebbero necessitare di correzione.

Il crollo di un ponte non è imputabile alla mappa, né lo stesso crollo rende inservibile la mappa di cui si serviranno, presumibilmente,in prima istanza i “riparatori” del ponte; il crollo di un sistema politico non è imputabile – a nostro avviso – ad un documento programmatico che, semmai potrebbe essere chiamato in giudizio se non dovesse prevedere – magari  tra le righe – meccanismi più o meno espliciti di correzione.

Ma meccanismi previsti di correzione possono trovarsi solo in documenti flessibili, dove, ripetiamo, per flessibili intendiamo capacità di aprire al nuovo sapendo scongiurare i  drammi della rottura della continuità istituzionale. E’ questo, peraltro, il motivo per cui non siamo ancora riusciti a comprendere , a Costituzione immutata, il perché del nome di Seconda Repubblica ( e di Terza secondo il titolo  del testo di M.Calise, appunto La terza Repubblica, Laterza, Bari-Roma 2006) assegnato al nostro sistema dopo i fatti, notissimi, di Tangentopoli.

Ci piace far notare che, i sostenitori della vaghezza contenutistica della Costituzione sono fronteggiati con pari, o analoghi argomenti, meglio sarebbe dire con analoghe fallacie argomentative[17], dai sostenitori della dottrina opposta ossia da chi ritiene che la Carta sia fin troppo precisa (che dica, insomma, troppo); così, ancora una volta, il poco efficace ed efficiente sistema di regole sviluppatosi o applicato in Italia viene considerato come effetto della scelta dei costituenti di disegnare un governo parlamentare – debole verosimilmente, nell’idea dei sostenitori dell’argomentazione – piuttosto che un altro (per esempio il modello del premierato forte previsto dal progetto di riforma del 2005).

Non è banale, a questo punto, far rilevare che il problema non è  solo italiano. Per quelle che sono le nostre conoscenze, la maggior parte delle Costituzioni hanno problemi analoghi, ossia il problema della « capacità regolativa della costituzione, la possibilità che essa fornisca norme allo stesso tempo sufficientemente generali da contenere migliaia di disposizioni legislative e sufficientemente concrete da costituire un sicuro limite alle scelte del legislatore, un metro di valutazione del suo operato »[18].

Nella direzione del dire troppo, leggiamo la considerazione di Lottieri secondo cui « in particolare, l’articolo sulla proprietà (§42) muove da una definizione della stessa che sovverte la logica autentica di tale diritto, nel momento in cui inizia con un’affermazione (La proprietà è pubblica e privata)che non solo antepone la proprietà statale a quella dei privati, lo stato agli individui, ma al tempo stesso equipara le risorse detenute dall’apparato statale grazie alla tassazione ed i beni legittimamente posseduti da quanto li hanno prodotti, scambiati o ricevuti in eredità. Muovendo da tale premessa, la Carta del 1947 adotta una prospettiva del tutto “legalista”, che fa della proprietà nient’altro che il prodotto della volontà dei legislatori »[19].

In questo caso la Costituzione non solo direbbe troppo ma lo direbbe anche male!...

Da queste brevissime e incomplete riflessioni si possono derivare alcune conclusioni, anch’esse incomplete e parzialissime. Una prima di natura “storica”. Se negli anni cruciali della crisi del sistema repubblicano (1989, 1994, 1996) la proposta di una riforma del dettato costituzionale traeva la sua giustificazione dalla necessità della stabilizzazione del sistema politico, stabilizzazione che, si diceva, doveva passare attraverso una nuova attribuzione di legittimità al sistema stesso, cammin facendo, l’idea della riforma si è mutata (è stata mutata) in un mero espediente funzionale alla elusione di problemi di altra natura quale quello della perdità di identità dei partiti e delle loro leadership. Quello delle riforme si è rivelato come il terreno più agevole su cui ri-fondare o ri-conquistare le posizioni perdute o che man mano qualcuno, meno fortunato, andava perdendo.

Nel corso degli anni successivi, fino a quelli a noi più vicini, l’afflato riformatore ha subito una nuova metamorfosi e dal bruco non è sortita nessuna farfalla! In termini più specificamente pragmatici, la dialettica positiva del confronto politico si è tramutata, ci sembra, in esercizio di sterile retorica.

In questo senso, e al di là dei giudizi che sono stati espressi e che ancora possono e devono essere espressi sulla proposta di riforma poi bocciata dagli elettori, vogliamo sottolineare che quel progetto (vedi appendice) aveva comunque un limite intrinseco (come un limite intrinseco ha avuto la revisione del V Titolo approvata nel 2001) che, a nostro avviso, è consistito nel pensare – erroneamente – la Carta come un organismo non omogeneo e unitario; così si è pensato di modificarne la II parte lasciando immutata la I, mostrando, quindi, poca lungimiranza e dimenticando o volendo dimenticare che «... la Costituzione si poggia sulle disposizioni organizzative non meno che sulle disposizioni che proclamano i diritti fondamentali, e che anche la Prima parte crolla se si incide, d’un colpo solo, sulle strutture organizzative previste nella Seconda parte»[20].

In tale prospettiva, ma soltanto in tale prospettiva, quella “vecchia” proposta di Franco Debenedetti – riformiamo la prima parte della Costituzione (vedi sopra) – potrebbe essere, oggi, quando i progetti di riforma tornano a farsi sentire, un modo per costringere  la “classe dirigente” a promuovere un dibattito nel Paese, effettivamente allargato alla partecipazione dei cittadini.

 

Legami indissolubili

Torniamo, brevemente, a guardare la proposta di riforma discussa e approvata dalla XIV legislatura e poi respinta a seguito di referendum. Proprio in quel progetto possono leggersi, o meglio, possono essere individuati alcuni elementi di incertezza legati alla volontà di intendere la Costituzione non come un testo unitario.

Quella riforma, mutava in modo abbastanza profondo (pur non intervenendo direttamente sulla prima parte del testo) le regole predisposte allo scopo di consentire al popolo l’esercizio della sovranità in un sistema rappresentativo (art. 2 Cost.) e , quindi, a contribuire a determinare la politica nazionale secondo quanto previsto dall’ articolo 49 della Costituzione.

E’ evidente, che la scelta di proporre un rafforzamento dei poteri del Primo Ministro (indipendentemente dalla valutazione positiva o negativa della proposta), ridefinendo – conseguentemente – sia il ruolo dei partiti sia il ruolo del Parlamento, ridelinea il concetto stesso di sovranità (limitando le prerogative dell’assemblea rappresentativa, limita paradossalmente le prerogative del popolo sovrano – pur facendo della investitura popolare il fulcro intorno al quale graviterebbe il nuovo sistema costituzionale – che, come recita il secondo comma dell’art.1 Cost. vigente “la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione[21]”).

Se, dunque, si modifica una parte della Costituzione l’altra non può non esserne toccata.

Così, anche la proposta di ri-definizione del Senato nel senso della creazione di un Senato Federale, pone problemi, a nostro giudizio, di revisione dell’intera Carta e non solo di questa o di quell’altra parte.  La questione era (o è tuttora) quella di garantire meglio e più direttamente gli interessi territoriali nelle materie economiche e finanziarie.

Il Senato Federale, rappresenterebbe l’unico organo nei rispetti del quale il Primo Ministro incontra limiti ai suoi poteri. Il Senato federale non può essere sciolto dal premier che qui non può ricorrere al voto di fiducia; se non un contropotere (come nel giudizio di alcuni commentatori e interpreti) almeno un “potere di bilanciamento” (countervailing power) di quello del Primo Ministro (secondo altre interpretazioni).

Quello che qui interessa sottolineare è che sia premier sia Senato federale rappresentano la sovranità popolare, il senato federale con maggiori margini dal momento che riesce (o dovrebbe riuscire) a rappresentare al meglio le istanze territoriali[22]. Forse sbagliamo ma si potrebbe correre il rischio, fintanto che il modello  di sovranità popolare resta quello classico, di rimanere invischiati in una querelle tra sostenitori di differenti concetti di sovranità e di popolo con conseguenti limiti alle azioni di governo.
Ma a quale popolo (idea e/o nozione di popolo) ci si richiama? A quale idea di sovranità?



[1] R. Bin, Capire la Costituzione, Laterza, Roma – Bari 2002, p. 25.

[2] Senza nulla togliere alla complessità delle discussioni, che, come è noto, hanno prodotto non poche lacerazioni nel Paese, e sperando di non offendere nessuno, ad indicare la poca(per noi) “chiarezza” del dibattito recente sulla revisione della Costituzione, ricorriamo ad una divertente “immagine” di Jean Cocteau che ben descrive lo stato dei fatti e degli spettatori. Così Cocteau descrive il pubblico, e così noi, in quanto pubblico non sempre coinvolto, ci siamo sentiti :«Quelli che difendono l’oggi servendosi dell’ieri, e che presentano il domani(quattro per cento). Quelli che difendono l’oggi distruggendo l’ieri e che negheranno il domani (quattro per cento). Quelli che negano l’oggi per difendere l’ieri, il loro oggi (dieci per cento). Quelli che s’immaginano che l’oggi sia un errore, e danno appuntamento per dopodomani(dodici per cento). Quelli d’avant’ieri che adottano l’ieri per provare che l’oggi esce dai limiti consentiti(venti per cento)... » Jean Cocteau, Il Gallo e l’ Arlecchino, Passigli Editori, Firenze 1987, p. 57.

[3] M.Fioravanti, Costituzione e popolo sovrano, il Mulino, Bologna 2004, prefazione alla seconda edizone, p.VIII

[4]Efficace la formula sintetica impiegata – per altro con sguardo fortemente critico – da R. Bin:  “La Costituzione – si dice..., è incompleta, insufficiente, troppo vaga e imprecisa...”, Roberto Bin, op.cit., p. 28.

[5] “la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana(art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”, sentenza 1146/88 della Corte Costituzionale.

[6] Cfr. per esempio, l’intervista rilasciata a M.Costanzo da Licio Gelli e apparsa il 5 ottobre 1980 sul “Corriere della Sera”.

[7] «Nata da un compromesso tra forze assai differenti ( e nel corso dei lavori preparatori un dei costituenti, l’on. Meuccio Ruini, la definì come il risultato di “un anelito che unisce insieme le correnti democratiche degli immortali principi, quelle anteriori e cristiane del Sermone della Montagna e le più recenti del Manifesto dei Comunisti”), la prima parte è a pieno titolo figlia di un’etò che era dominata da ideologie variamente collettiviste, e nella quale perfino molti tra quanti si dicevano liberali non mostravano alcun vero interesse per l’autonomia dell’individua di fronte al potere»,. C. Lottieri, Le finte garanzie della Costituzione, in IBL Focus – speciale Costituzione, 12 agosto 2006.

[8] P.Calamandrei, Chiarezza nella Costituzione, Discorso pronunciato alla Assemblea Costituente il 4 marzo 1947.

[9] B. Croce, Scritti e discorsi politici, Laterza, Bari 1963, vol. II, p.367. Discorso pronunciato alla Assemblea costituente l’11 marzo 1947, p. 2006

[10] Cfr. G. Salvemini, Lettere dall’America, Laterza, Bari 1967.

   [11] N Bobbio, Dal fascismo alla democrazia, Baldini e Castoldi, Milano 2008, p.173.

   [12] Tupini, Discorso pronunciato alla Assemblea costituente il 5 marzo 1947, p. 1758.

   [13] P.Togliatti, Discorso pronunciato alla Assemblea costituente l’11 maro 1947, p. 1995.

                   [14] H.G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1989, pp. 176n. e 177n.

[15]«Il concetto di riformismo, ha scritto Franchi sul suo giornale (il Riformista), si è fatto evanescente. ... Io propongo per “questo” riformismo da aggiungere alla bandiera comune. Sopra c’e’ scritto : riforma della prima parte della Costituzione. Perché lì è l’origine di tutto, lì è nato e si è – felicemente, per quei tempi – realizzata la sintesi delle tre culture politiche... Ma sono passati 60 anni, è cambiata l’Italia, è cambiato il mondo. “l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro” continua a recitare l’articolo 1, quando le aspirazioni, le visioni e i comportamenti della larghissima parte degli italiani sono lì a contraddirlo. Per non parlare degli articoli dal 35 al 47, dedicati ai rapporti economici, di cui Tommaso Padoa Schioppa scrisse che “riflettono un misto anacronismo di sfiducia nelle forze del mercato e di ottimismo sulle possibilità del governo; che furono redatti in modo da non essere incompatibili neppure con un programma di sovietizzazione dell’economia”...Ma resta lo scarto tra la lettera della Costituzione del ’48 e una visione moderna e autenticamente liberale della società. Non si tratta, è evidente, di un programma  politico, e non c’è un termine per la sua attuazione..>>. F. Debenedetti, “invece di fare a cazzotti, i riformisti riscrivano la prima parte della Carta”, pubblicato sul  Riformista di venerdì 21 luglio 2006.

[16] Carl Scmitt, Le  categorie del politico, Il Mulino, Bologna 2001, p. 233.

[17] Si cade in una delle classiche fallacie a posteriori, in particolare in quella nota come “Non causa pro causa” in cui l’evento presentato come causa di un certo effetto, in realtà non ne è la causa o è dubbio che lo sia

[18] R. Bin, op. cit., p. 22.

[19] C. Lottieri, articolo cit., p.6.

[20] A.Pace,La Costituzione non è una legge qualsiasi,www. costituzionalismo.it, 3/03/2004.  Sempre Paci«... Così opinando, non si è però riflettuto che la Costituzione non è soltanto una legge formalmente diversa dalle altre, ma è una legge tutt’affatto «speciale» dal punto di vista sia giuridico che politico: è la «Legge fondamentale» consistente bensì in un documento, che però vive, come un «tutto», nel significato ad esso dato dalle convenzioni costituzionali, dalla prassi parlamentare, dalla giurisprudenza (non solo costituzionale), dalle manifestazioni popolari e dalle battaglie giudiziarie condotte per la difesa dei suoi principi. Il che significa che anche profondi cambiamenti di essa sono ben possibili (purché non incidano sulla «forma repubblicana» sostanzialmente intesa), ma devono essere necessariamente graduali. E ciò proprio per evitare la traumatica (e perciò esiziale) distruzione di quel diffuso patrimonio di esperienze istituzionali e di ricordi personali che fanno sì che una Costituzione non sia solo un atto normativo, ma qualcosa di vivo e di interiorizzato nell’animo di tutti i cittadini» .

 

[21] «...la disposizione che il popolo è sovrano nelle forme e nei limiti della Costituzione non significa che la Costituzione sopravvenga per porre limiti estrinseci all’esercizio di una preesistente sovranità del popolo ( e che in sostanza la Costituzione neghi la sovranità popolare per affermare la propria), ma proprio all’opposto che la sovranità del popolo esiste nei limiti e nelle forme in cui la costituzione la organizza, la riconosce e la rende possibile, e fin quando sia esercitata nelle forme e nei limiti del diritto. Fuori della Costituzione e del diritto non c’è la sovranità, ma l’arbitrio popolare, non c’è il popolo sovrano, ma la massa con le sue passioni e con la sua debolezza». C. Esposito, commento all’art. 1 della Costituzione, in La Costituzione italiana – Saggi, Padova 1954, p.11.

[22] Diciamo dovrebbe perché, sempre a nostro avviso, il progetto di riforma in parte vanifica questa aspirazione quando prevede all’art.58 che “Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione...  o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni”. Un allargamento che sembra strizzare l’occhio più alle esigenze di controllo dei partiti che non alle autentiche istanze federaliste.

 

     

 

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