Les mots, il ne leur
manque que la parole !
P. Dumayet
La Costituzione, un
testo (non solo )normativo.
Come leggere il testo della nostra Carta
costituzionale? Con cosa e a cosa affiancare e confrontare questo
testo particolare? Quali punti di riferimento dinnanzi agli occhi sono
necessari per affrontarne la lettura?
Con quello rappresentato dalla realtà che ci sta
di fronte, caratterizzata dalla sua immediatezza non ancora sottoposta
a riflessione e analisi critica? Con la tradizione culturale nella
quale siamo collocati? E con quale tradizione culturale, quella
specificamente nazionale o con quella europea, o con quella mondiale?
O, ancora, leggiamo il testo della Carta in
riferimento ai nostri bisogni? Ai nostri interessi? Ma, di nuovo,
“nostri” di chi? I nostri bisogni pubblici o quelli privati, i
nostri interessi pubblici o i nostri interessi privati?
Oppure, ancora, leggiamo e interpretiamo il testo
che ci sta di fronte con gli occhi rivolti alla trama di rapporti che
si intrecciano nella dimensione del nostro essere soggetti di azione
(cfr. H.Arendt), oppure con specifico riferimento alla nostra
“singolare singolarità” , con particolare attenzione alle
nostre irriducibili differenze individuali?
E, in tutte le circostanze sopra richiamate,
leggiamo il testo della nostra Carta per confrontarlo con il nostro
essere o con il nostro possibile dover essere?
Ovviamente, la serie delle interrogazioni, dei
dubbi, delle difficoltà, potrebbero estendersi all’infinito (cfr.
Meditazioni del Quichotte) e potrebbero pertanto metterci (come in
effetti è stato) in imbarazzo. Ma potrebbero, anche (come pure è
stato nel corso della nostra ricerca) indurci a considerare il testo
che esaminiamo, come un testo appartenente alla filosofia piuttosto
che alla giurisprudenza, come appartenente alla storia delle dottrine
politiche piuttosto che al diritto o all’etica o, addirittura, alla
letteratura.
In verità, nel corso della nostra analisi, il
testo della Carta costituzionale, si è, per così dire, tinto dei
colori i più vari, rivelandosi, anche al di là della sua
“freddezza”, non solo un testo complicato, intendiamo
disciplinarmente complicato, ma anche, e soprattutto,
complesso, polisenso e polisemico.
Non vogliamo, e non possiamo per difetto di
competenza, riferirci ad una complessità interpretativa di carattere,
osiamo dire, tecnico-giurisprudenziale. Ci riferiamo, invece, al fatto
che il testo della nostra Carta racchiude la sua storia, la sua genesi
e quindi anche il suo futuro.
La Costituzione che abbiamo letta, è un testo vivo
al quale, occorre chiarire immediatamente, non abbiamo inteso dare
significati che non ha. La nostra riflessione vuole piuttosto essere
una interrogazione rivolta sia al testo sia(indirettamente) a
quell’universo della “politica” e delle istituzioni che alla
Costituzione si riferisce (o dovrebbe riferirsi) nel corso del suo
quotidiano operare.
Non intendiamo spingerci, cioè, all’interno
delle intricate questioni del diritto costituzionale. Vogliamo restare
, per così dire, all’esterno, forse in superficie; ma , in ogni
caso, vogliamo tentare di coglierne
alcuni tratti essenziali ed importanti.
“… perché correggere una costituzione non è
impresa
minore del costruirla la prima volta,
come
non lo è il riapprendere una scienza
di
fronte all’apprenderla la prima volta…”
(Aristotele,
Politica, IV, I, 1289 a)
Istanze di Cambiamento
Capire
la Costituzione, significa (almeno ha significato per noi) anche
incontrarsi con il tema-problema della sua modifica e/o revisione.
Auspicata
da alcuni, respinta da altri, la questione non ha potuto non attrarre
la nostra attenzione.
Questo per una serie di motivi non strettamente e/o
non sempre connessi al dibattito più o meno recente che, in verità,
non sempre ci è parso chiaro e, soprattutto, coinvolgente o orientato
a coinvolgere la pubblica opinione.
Ci è sembrato che dietro le proposte (alcune,
molte, tutte?) di modifica della Carta si nasconda una certa incapacità
di comprendere le parole della Costituzione; il mondo che dietro
quelle parole, come detto poco sopra, sta. Non solo il mondo,
l’universo dei valori e delle culture che erano dietro , alle spalle
del travaglio dei Costituenti; ma anche e soprattutto il mondo che si
prospettava come il mondo possibile; il mondo a venire.
La nostra non vuole essere, tuttavia,
una difesa d’ufficio della Carta costituzionale; si tratta di
una difesa “dinamica” che parte innanzitutto – come ribadito più
volte tra le righe – dalla necessità di comprendere le reali
ragioni del cambiamento e, pertanto, dalla volontà di sentirci
coinvolti in quanto titolari di diritti di cittadinanza attiva.
Lo studio della genesi storica,sociale, culturale e
politica della nostra Carta costituzionale ci ha condotti ad un esame
più attento e consapevole di quello che possiamo definire lo spirito
della Costituzione vigente. In questo percorso, più volte abbiamo
incontrato posizioni critiche, anzi , di critica rivolte alla Carta.
Difficile riassumerle tutte; in particolare quelle
di questi ultimi anni ci sono parse non sempre chiare e convincenti.
Probabilmente a causa della nostra giovane età; ma anche in ragione della algidità e astrattezza del dibattito, quasi sempre
iniziato con grande clamore e quasi sempre concluso nei silenzi più
assordanti.D’altra
parte, sebbene a seguito del referendum… la riforma della
Costituzione è stata respinta dal “popolo sovrano”, il problema
resta e, a ben guardare, ci sembra ancora viva
«…la
tendenza a calare l’argomento della riforma costituzionale nella
pratica quotidiana senza un’adeguata riflessione, senza vere e
proprie consapevolezze di ordine storico sul peso e sul valore della
Costituzione nella storia della nostra Repubblica, insomma senza una
prospettiva chiara, tale da dare significato e sostanza alla stessa
riforma costituzionale ».
Ora, poiché non è né nostro compito né nostro
scopo formulare giudizi “politici” a tal proposito, sospendiamo ,
appunto, il giudizio ma non rinunciamo a ripercorrere, seppur
brevemente (anche per rendere un servizio agli altri allievi del
Liceo,considerata la finalità specificamente didattica del lavoro)
alcune delle tappe dei tentativi di ri-scrittura (più o meno ampia)
della Costituzione.
Il nuovo è
oggi di gran lunga troppo pieno di sé:
esso ritiene di non aver
più bisogno di una legittimazione
o di una copertura
giuridica.
(Carl
Schmitt, Le categorie del “politico”)
Cambiare la Costituzione
perché è cambiata la società.
Si
è detto che la società italiana, decisamente cambiata dagli anni
dell’immediato dopoguerra, non sia ormai più descritta dalla
attuale Costituzione.
Pertanto la Costituzione deve essere cambiata. L’argomento non ci
convince del tutto e ci sembra piuttosto debole.
Lo
studio della storia ci ha insegnato che non sono rari i casi di iato
tra storie sociali e storie costituzionali.
Tuttavia deve pur esserci un canone di riferimento
che consenta di valutare e definire l’entità degli aggiornamenti
che possono risultare necessari , e questo canone di riferimento a
nostro avviso non può che
essere il testo stesso della Carta che definisce i limiti stessi del
cambiamento, seppur in “negativo”, suggerendoci, piuttosto, quello
che non si può (o non si potrebbe, o non si dovrebbe)fare.
Il giudizio (storico, culturale, politico) sulla
attuale Carta costituzionale rischierebbe di venire
offuscato da una tendenza non sempre corretta che è quella di
far derivare le necessità dei mutamenti da situazioni contingenti e/o
di fatto ovvero da spinte particolari e/o corporative.
Ci sembra abbastanza interessante far notare che la
“cronologia” – seppur limitata – delle proposte di riforma
della Costituzione coincida con alcuni degli episodi
più significativi, nel bene e /o nel male, della storia del
nostro paese.
Ne ripercorriamo brevemente alcune tappe, convinti
che non siano estranee alla economia complessiva del nostro lavoro.
Breve
cronologia delle istanze riformatrici:
-
giugno
1969, durante l’XI congresso della Democrazia
Cristiana viene consegnato un documento in favore del
presidenzialismo;
-
25
settembre 1979, l’”Avanti!” pubblica
un articolo di Bettino Craxi in cui avanza la proposta di una
“grande riforma”;
-
novembre
1979, viene approvato il rapporto del Ministro della
Funzione Pubblica Giannini sulla riforma della pubblica
amministrazione;
-
1982,
Spadolini propone un decalogo di riforme legislative e costituzionali;
-
1983,
Gianfranco Miglio esprime l’insoddisfazione generale per la mancata
attuazione di riforme
costituzionali, proponendo uno “sbrego” della Costituzione;
-
1985,
la prima Bicamerale
chiude i lavori con un nulla di fatto;
-
capodanno
1987, Cossiga sollecita le forze politiche a risolvere la
“questione costituzionale”;
-
1987,
proposto il modello presidenziale al congresso di Rimini;
-
21
giugno 1991, discorso alle Camere di
Cossiga sulle riforme istituzionali;
-
1992/93/94,
proposta e fallimento del progetto della seconda
Bicamerale;
-
capodanno
1995, Scalfaro auspica che entro il primo gennaio 1998
(in occasione del cinquantenario della Costituzione) possano chiudersi
i lavori per la rifoma costituzionale;
-
18
settembre 1996, discorso alle Camere di
Scalfaro in cui incita a non temporeggiare sulle riforme;
-
10
febbraio 1996, il “lodo Meccanico”
propone un governo di larghe intese all’insegna di un progetto
semipresidenziale;
-
24
gennaio 1997, fallimento della terza
Bicamerale;
-
1999,
fallimento del progetto di legge per l’elezione di una Costituente;
-
capodanno
2000, Ciampi auspica nuove riforme per la stabilità
dei governi;
-
novembre
2005, il Parlamento approva la modifica, voluta da Lega
Nord, della Seconda Parte della Costituzione (nascita del Senato
federale e fine del bicameralismo perfetto, diminuzione del numero di
Deputati e Senatori, il Presidente del Consiglio, ora chiamato Primo
Ministro, acquista poteri maggiori);
-
giugno
2006, referendum sulla modifica della Seconda Parte
della Costituzione (Titolo V): il 62,3% dei votanti respinge la
Devolution;
-
ottobre
2007, vengono
proposte in Parlamento “nuove” modifiche costituzionali (che di
fatto ricalcano il modello proposto nel 2006, con qualche piccola
differenza).
Il “catalogo” ci sembra far emergere piuttosto
che una lucida capacità progettuale, la bizzarra tendenza a voler
demolire le istituzioni vigenti per progettarne di nuove e di più
complesse (destinate a rimanere spesso solo progetti), piuttosto che a
rafforzare e rendere più efficienti e dinamiche quelle esistenti.
Sebbene già dal 1969, durante l’XI congresso
della Democrazia Cristiana si mise per la prima volta in discussione
il dogma dell’immodificabilità della Costituzione, soltanto nel
1979 Bettino Craxi avanzò pubblicamente la proposta di una “grande
riforma”, denunciando l’immobilismo delle Istituzioni italiane. A
partire dal 1983, tutte le legislature si proposero come
“legislature costituenti” dalle sorti incerte e dai risultati
“non proprio brillanti”. I successivi interventi dei Presidenti
della Repubblica, da Cossiga a Ciampi, produssero come risultato
l’istituzione di una seconda e di una terza Bicamerale, anch’esse
naufragate.
Nel corso degli anni questi fallimenti hanno
portato all’estrema proposta, formulata da Cossiga nel 1991, di
istituire un’Assemblea Costituente finalizzata alla realizzazione di
una nuova stesura della Carta costituzionale. Secondo l’ormai
affermata “tradizione” italiana, tale progetto, riproposto dal
centro-destra nel 1996 (anno di fondazione dei Cobas, Comitati di base
per l’assemblea Costituente) e successivamente condiviso da entrambi
gli schieramenti politici, è finito, almeno in apparenza,
nell’oblio senza portare ad nessun effettivo risultato.
Se in principio Craxi aveva raccolto ben pochi
consensi, soprattutto delle sinistre, col tempo i numerosi dibattiti
parlamentari palesarono l’esigenza di un cambiamento della nostra
Costituzione; esigenza nata proprio dalla denuncia di Craxi, il quale
scaricò sulla Carta costituzionale le colpe della partitocrazia,
legittimando la riforma. Ma, in realtà, lo stesso Craxi ammise la sua
non necessità, nel caso in cui la Costituzione fosse stata applicata
correttamente; cosa impossibile data l’opposizione dei partiti, la
cui unica preoccupazione era di mantenere saldamente il potere. Quindi
il progetto “grande riforma” nacque da un’esigenza
“artificiale” e divenne presto consuetudine, perchè tutti siamo
(stati) abituati a credere nella fondatezza di questa esigenza.
Tale consuetudine venne in seguito alimentata
dall’attribuzione alla Carta costituzionale delle colpe di cui si
macchiò la politica dell’epoca, ma anche la società civile: le
generazioni di giovani a partire agli anni ’80 hanno acquisito una
dimensione distorta e “televisiva” della realtà e della politica,
tendendo a giustificare, perdonare o a dimenticare i misfatti e gli
scandali di cui Calvino ci fornisce un sunto significativo nell’
apologo pubblicato da ”La Repubblica” del 15 marzo 1980.
Il
trionfo della corruzione del sistema di quegli anni, tuttavia, si
manifestò nell’epocale scandalo Tangentopoli, cha ha fatto tabula rasa dei partiti
che avevano scritto la storia della Repubblica Italiana. Da questo momento nacquero una serie di nuove formazioni
politiche, che continuano ad essere presenti sulla scena politica
ancora oggi e che mostrano ancora un volta un febbrile desiderio di
modificare la nostra Costituzione (Devolution in primis).
La genesi dell’attuale sistema politico è dunque
rintracciabile in Tangentopoli. Di tale scandalo non può essere però
definita complice la nostra Carta costituzionale; anzi, se il fenomeno
è stato arginato è proprio merito dell’indipendenza, garantita
dalla Costituzione, del potere giudiziario rispetto alla politica. Se
così non fosse stato probabilmente il nostro Paese sarebbe alla
deriva in un mare di corruzione e mazzette più di quanto
effettivamente non sia.
Un’altra delle conseguenze che Tangentopoli ha
prodotto è stata la supplenza della Magistratura a tutti gli altri
poteri dello Stato: la sua valenza politica è andata via via
crescendo a scapito della sua primaria funzione, quella
giurisdizionale. Se ciò può sembrare aver arricchito e reso più
importante il ruolo dei giudici, in realtà li ha proiettati nella
politica delegittimandoli del loro ruolo e lasciando lo Stato privo di
guardiani. È dunque proprio la violazione dell’indipendenza della
Giustizia dalla politica, che la Carta costituzionale difende, ad
affossare la legalità ed a compromettere la sicurezza del cittadino
italiano.
Insomma la nostra Costituzione, ed il nostro Paese,
più che un autunno sembra stia attraversando un lungo, ed anche
piuttosto rigido e torbido, inverno...
É evidente, dunque, che l’esigenza di una
revisione della Carta costituzionale non nasca da una sua effettiva
mancanza, ma piuttosto da una sua cattiva interpretazione. Spesso si
è imputata alla Costituzione la colpa di utilizzare termini di
significato troppo ampio o di tralasciare aspetti fondamentali della
nostra società, ma entrambi questi “vizi” che le sono attribuiti
nascono dalla necessità di conferirle universalità nel tempo e nello
spazio. Cambiare la Costituzione significherebbe privarla di tale
universalità. Come direbbe Sartre, infatti, sta a noi interpretare
segni e indicazioni che ci vengono dati, e sta a noi fare una scelta e
assumerci le responsabilità che ne derivano. Il fatto che la Carta
costituzionale venga vista come responsabile dei "misfatti"
compiuti è un chiaro segno di malafede (sempre sartrianamente
parlando).
Non bisogna dimenticare che gli esponenti di
spicco, che contribuirono alla scrittura della Costituzione, a
prescindere da tutte le attuali perplessità, sono stati in grado di
unirsi e dar vita – come più volte ripetuto – ad un documento a
dir poco lungimirante segnando la storia dell’Italia. È importante
sottolineare che il lento e scrupoloso lavoro fatto all’inizio del
percorso costitutivo in Italia è stato sicuramente soddisfacente ed
ha garantito alla Nazione un documento ammirevole e di raro valore.
È difficile ai giorni nostri
trovare altrettanta lungimiranza e acutezza nella casta politica che
è al potere e, guardando le figure che si aggirano nei nostri palazzi
di governo con le loro condanne con sentenza definitiva e le
prescrizioni che ormai sembrano essere collezionate di partito in
partito, la domanda da porci sembra cambiare: più che domandarci se
modificare o meno il testo costitutivo, dovremmo prima di tutto
cercare di capire chi
sarebbe effettivamente in grado
di farlo. È infatti impensabile affidare una sua revisione ad una
sola formazione politica, in base a semplici rapporti numerici fra
maggioranza e minoranza.
Inoltre bisogna tenere conto della ormai diffusa
sfiducia nei confronti della classe dirigente da parte dell’opinione
pubblica, sfociata in più occasioni nell’antipolitica. Quello che
si sente contestare più spesso nelle interviste ai cittadini italiani
e nei sondaggi è la mancanza di un progetto credibile che abbia
trovato attuazione, o che abbia accresciuto la considerazione del
nostro Paese. Pesa inoltre l’onnipresente ombra della malavita
organizzata, nonché della “neo-massoneria” (si consideri la
tristemente nota P2…), che lega le mani alle nostre Istituzioni.
Può però la realtà, per quanto non priva di
aspetti negativi, farci dimenticare l’importanza di un testo che
fonda la cosa pubblica? Si potrebbe rispondere con le parole del
cantautore Francesco de Gregori: “la Costituzione Italiana è un
atto poetico... tutti i
cittadini sono uguali davanti alla legge... potrebbe averlo
scritto Dante ...ecco, la Costituzione Italiana è il Kamasutra della
democrazia”. In fondo aveva proprio ragione. Come infatti il
Kamasutra (una delle più importanti opere della letteratura sanscrita
sull’amore) fornisce le linee guida di questa arte che accomuna il
genere umano, così la Costituzione dona alla sua Nazione, nella
completezza nascosta dietro ogni suo articolo, la traccia su cui
segnare il percorso della nostra giustizia, dell’identità nazionale
che, nonostante tutto, non può essere dimenticata.
Il senso profondo di questo testo si può
rintracciare già all’indomani della sua “nascita”, nelle parole
pronunciate da Calamandrei al termine dei lavori dell’Assemblea
Costituente: “In questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra
storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre
sciagure, le nostre glorie. Sono tutti sfociati qui, in questi
articoli, e a sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono
delle voci lontane…”
La Costituzione come
frutto del consociativismo
Quella
di essere frutto di un compromesso tra forze “nemiche”, e dunque
di aver prodotto un sistema istituzionalmente debole, è una altra
obiezione rivolta alla nostra Carta di cui abbiamo trovato spesso
traccia. L’argomento non è slegato da quello precedente. Il
compromesso, necessario, forse, nelle condizioni della società
italiana del secondo dopoguerra, non risponde più alle
caratteristiche attuali della realtà del nostro Paese. Pertanto la
Costituzione deve essere cambiata e resa adeguata ai tempi.
Ci
preme innanzitutto far rilevare che l’obiezione non è nuova. In
forme diverse, con accenti più o meno forti, gli stessi padri
costituenti “rivelano” che il testo consegnato al Paese presenta
“lacune” (espressione nostra) ed è priva di scheletro.
Il
giudizio di Piero Calamandrei al riguardo
e a dir poco tagliente.
«E’
un po’ successo agli articoli di questa Costituzione, quel che si
dice avvenisse a quel libertino di mezza età, che aveva i capelli
grigi ed aveva due amanti, una giovane e una vecchia: la giovane gli
strappava i capelli bianchi e la vecchia i capelli neri; e lui rimase
calvo. Nella nostra Costituzione ci sono purtroppo alcuni che sono
rimasti calvi ».
E ancora, a proposito dei tentativi di conciliare
posizioni abbastanza lontane, aggiungeva : «Mi
immagino un dialogo tra un conservatore ed un progressista: l’uno e
l’altro ci trovano argomenti per sostenere che la Costituzione dà
ragione a lui. Il conservatore dirà: “Vedi, la proprietà privata
è riconosciuta e garantita”. Il progressista risponderà: “ Sì,
ma i beni possono appartenere allo stato o a enti pubblici”. Il
conservatore o liberale che sia dirà: “L’iniziativa economica
privata è libera”. Il progressista risponderà: “Sì, ma non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recar
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” ».
In
occasione della presentazione del progetto della Commissione dei
Settantacinque, Benedetto Croce denunciò la scarsa, se non la totale
assenza, di organicità del testo: «Ai
tre partiti che ora tengono il governo, non già in una benefica concordia
discors, ma in una mirabile concordia di parole e discordia di
fatti, ha corrisposto una commissione di studi e di proposte della
stessa disposizione d’animo, nella quale ciascuno di quei partiti ha
tirato l’acqua al suo mulino…Da tale procedere è nato quel che
l’onorevole Relatore chiama, eufemisticamente, “carattere
intermedio delle proposte” o “diversità di accento”, ossia i
ben trasparenti negoziati tra i rappresentanti dei partiti, che hanno
messo capo a un reciproco concedere e ottenere, appagando alla meglio
o alla peggio le richieste di ciascuno, ma giustificando le richieste
oggettive dell’opera che si doveva eseguire. La quale opera era
semplicemente e severamente questa: di dare al popolo italiano un
complesso di norme giuridiche che garantissero a tutti i cittadini, di
qualsiasi opinione politica, categoria economica e condizione sociale,
la sicurezza del diritto e l’esercizio della libertà... ».
Dal
canto suo, Gaetano Salvemini definì la nuova Costituzione un
“pateracchio”.
Quindi,
che la Costituzione fosse l’esito di un compromesso fu cosa
riconosciuta dai suoi stessi estensori.
Tuttavia
«…
compromesso è una parola che può essere intesa positivamente o
negativamente, o come risultato di uno sforzo verso una comprensione
reciproca, fondato sulla rinuncia consapevole al proprio predominio,
oppure come effetto di un accomodamento insincero e furbesco. Dal modo
con cui il compromesso costituzionale fu valutato, con una
connotazione positiva o negativa, si può dedurre quale fu il
contributo che ad esso diedero le singole forze politiche in campo:
quelle che vi contribuirono maggiormente … diedero
un’interpretazione positiva, mentre i gruppi minoritari ne diedero
generalmente un’interpretazione negativa …».
Ci piace ricordare a questo proposito gli
interventi di Tupini nella seduta del 5 marzo 1947 e quella di
Togliatti nella già citata seduta del giorno 11 marzo 1947.
Dichiara Tupini « Gli
onorevoli colleghi che hanno ieri parlato – Lucifero, Bozzi e
Calamandrei – hanno pronunziato tre discorsi che oserei giudicare,
se pure da punti di vista diversi... di opposizione talvolta generale
e, in alcuni tratti specifica al progetto che ora è sottoposto al
nostro esame. L’onorevole Calamandrei l’ha giudicato calvo, mentre
altri ... lo qualifica perfino troppo zazzeruto...Ma poiché ...vi ho
lavorato su con una discreta assiduità, sento di doverlo difendere
nel suo insieme... intanto un’osservazione preliminare va fatta. Il
progetto è la risultante feconda degli sforzi dei componenti delle
varie Sottocommissioni che hanno sempre cercato... di giungere, quando
potevano, all’accordo e all’intesa...I contrasti, quando si sono
delineati, non sono stati mai messi in sordina...ma non sono mai
venute meno la volontà di conciliazione e la convinzione responsabile
che la Carta fondamentale di un popolo non può riflettere
l’intransigente pensiero del minimo numero possibile di cittadini,
uniti da una medesima fede, sebbene il pensiero del maggior numero di
essi, consenzienti su una sostanza comune di pensiero e di vita».
In “materia di compromesso” significativo
l’intervento di Palmiro Togliatti nella seduta pomeridiana di martedì
11 marzo 1947: «
Che cosa è un compromesso? Gli onorevoli colleghi che si sono serviti
di questa espressione, probabilmente l’hanno fatto dando ad essa un
senso deteriore. Questo parola non ha però in sé un senso deteriore;
ma se voi attribuite ad essa questo senso, ebbene, scartiamola pure.
In realtà, noi non abbiamo cercato un compromesso con mezzi
deteriori, per lo meno in quella parte della Costituzione alla cui
elaborazione io ho cercato di partecipare attivamente. Meglio sarebbe
dire che abbiamo cercato di arrivare ad una unità; cioè di
individuare quale poteva essere il terreno comune sul quale potevano
confluire correnti ideologiche e politiche diverse, ma un terreno
comune che fosse abbastanza solido perché si potesse costruire sopra
di esso una Costituzione...uno Stato nuovo e abbastanza ampio per
andare al di là anche di quelli che possono essere gli accordi
politici contingenti dei singoli partiti che costituiscono, o possono
costituire, una maggioranza parlamentare ».
Ci piace di questa dichiarazione l’intento di
andare al di là degli accordi contingenti; un intento che non sempre
abbiamo colto (almeno così ci è parso) nelle dichiarazioni dei
protagonisti recenti del dibattito intorno alle riforme
costituzionali.
La questione non è quella di un rifiuto
pregiudizievole rispetto alle necessità (vere o presunte) di un
cambiamento della nostra Carta, mutamento – magari – funzionale
all’evolversi delle nuove dinamiche sociali, culturali e politiche;
la questione è piuttosto quella di un maggiore coinvolgimento – il
nostro, ossia quello delle giovani generazioni – nella definizione
del percorso; un coinvolgimento indispensabile anche per evitare di
incorrere nel rischio di cadere in quel costume dell’antipolitica
che, come scritto sopra, sembra tanto diffuso.
Come giustamente sottolinea Gadamer «...
rapraesentare significa far
essere presente...L’importante, nel concetto giuridico di
rappresentanza, è che la persona rapraesentata
è solo rappresentata e tuttavia il rappresentante che ne tiene il
luogo ne dipende...Solo in
quanto portatore di una funzione pubblica ...il funzionario, ecc., quando appare non
appare come un privato qualunque ma “nell’esercizio
delle sue funzioni” – e in dà
in tal modo una rappresentazione visibile di esse – solo in questo
senso si può dire di lui che egli “rappresenta”».
Non ci sembra, in ogni caso, proponibile una
richiesta di trasformazione che si nutra unicamente delle rivalità
tra forze politiche piuttosto che sulla esigenza di ricomporre le
scissioni, non già per superare le differenze ma, piuttosto, per
promuovere il riconoscimento delle identità nelle differenze.
In tale ottica, per esempio, il problema della
scarsa coesione della società italiana non ci pare possa essere fatto
discendere dalla presunta assenza di omogeneità del dettato
costituzionale. Al contrario, come più volte ribadito, ci pare che il
sentimento del “particulare” tenda ad orientare la lettura della
Carta nella direzione della sua inadeguatezza rovesciando,
paradossalmente, la situazione. Così, si corre il rischio che il
contingente, l’urgenza del fatto, prevalga sulla sostanza e sul
diritto.
Si legga, a titolo d’esempio, il giudizio espresso
da Carlo Lottieri sulla Carta:« Non bisogna certo farsi illusioni
sulla capacità della Costituzione di proteggere veramente i diritti
individuali... è certamente vero che mettere mano alla Costituzione
obbligherebbe a chiedersi davvero se e in che misura l’attuale
ordinamento giuridico è schierato a difesa della libertà individuale
e di quale visione di tale libertà ritengono di farsi interpreti i
nostri ceti dirigenti»
Piuttosto ingeneroso ci pare l’altro giudizio
espresso dallo stesso filosofo del diritto:«Nel trattare i rapporti
civili, quelli etico-sociali, quelli economici e quelli politici, la
Costituzione manifesta l’assoluta incapacità a prendere davvero sul
serio la dignità della persona. Ogni principio affermato a tutela
della libertà, infatti, è sempre accompagnato da qualche
riserva(“salvo che, “purchè”, “se non in base alla legge”, e via dicendo). In questo quadro, per
giunta, i diritti non sono altro ch attributi legali ed essi sono
costantemente definiti e limitati dal potere pubblico ed orientati
all’interesse del “gruppo” medesimo». (C. Lottieri, le Finte
garanzie della Costituzione, in IBL Focus, Speciale Costituzione
2006).
Crediamo, piuttosto, che proprio questa presunta
“vaghezza”, anzi “incapacità” costituisca una dei punti di
forza della Costituzione della repubblica. Ci piace leggere questa
imprecisione come segnale di flessibilità, come capacità della Carta
di sapersi adattare – costringendo ad adattarsi a sua volta – alle
sempre nuove “tenzoni” cui la società (anche quella
specificamente politica) è sottoposta.
In verità, nonostante i mutamenti critici,
drammaticamente critici, che hanno modificato il quadro, la cornice di
riferimento ha saputo contenere le
rotture drastiche e le possibili involuzioni del sistema proprio –
forse siamo ingenui – in virtù della sua (della cornice, ossia
della Costituzione) “flessibilità”.
Peraltro, la conseguenza immediata di quel tipo di
considerazioni, conduce inevitabilmente alla conclusione che un
processo, un progetto di revisione costituzionale limitato alla sola
seconda parte della Costituzione sia inevitabilmente destinato ad un
fallimento. Più coerente con quella impostazione di fondo sarebbe la
istanza di una integrale riscrittura della Carta così come auspicato
da Franco Debenedetti che ritrova nella volontà di modificare la
prima parte della Costituzione il “pricipium individuationis” degli autentici
riformatori (che per essere autentici devono superare gli schieramenti
a cui appartengono).
C’è da chiedersi se il tipo di Costituzione al
quale si aspira non rappresenti piuttosto un ritorno ad una idea di
Carta seconda la quale «
La
costituzione scritta dello Stato legislativo parlamentare si deve limitare fondamentalmente a regolamentazioni organizzatorie
e procedurali».
Quale dovrebbe essere un visione “autenticamente
liberale della società” è, poi, questione tutta da definire. Se
per visione liberale si intende quella in cui prevale una certa logica
di mercato, allora le nostre perplessità si fanno ancora più forti.
La possibilità che il mercato fagociti la politica non è più una
possibilità remota(che tra politica ed economia l’intreccio sia
sempre più intenso non siamo noi a dirlo).
Allora, di fronte a tale pericolo, il fatto che la
Repubblica sia “ancora” fondata sul lavoro, appare non come un
limite ma come una garanzia di rinnovata comprensione
dell’importanza dello spazio pubblico; è anche attraverso il lavoro
che si ri-costituisce la dimensione della partecipazione attiva, della
cittadinanza e, dunque, del senso della politica( il suo “fascino
dell’impossibilità”); non riteniamo che sia imputabile al dettato
costituzionale né la modifica – sia che la si giudichi
positivamente, sia che la si consideri negativamente – delle forme
del lavoro, né la “evoluzione” nel senso della flessibilità (o,
secondo alcuni interpreti, precarizzazione) del mercato del lavoro con
una conseguente, come sempre più spesso si legge, perdita di identità
dei cittadini lavoratori. Spetta, ci sembra, semmai alla politica
fornire linee di indirizzo.
E le
linee di indirizzo dovrebbero tendere verso una rinnovata forma di
integrazione dei cittadini – integrazione a nostro giudizio favorita
e garantita proprio dalla prima parte della Costituzione – senza la
quale il sistema non è più definibile come democratico. Il primo
articolo della Carta riesce ad assolvere – in linea di principio –
alla funzione di mediazione tra persone (cittadini lavoratori) e cose
(mercato e prodotti).
Un
capitano che in una notte buia tempestosa
debba navigare
in
un canale non riportato sulle carte, senza l’aiuto di un faro e
di
altri supporti per la navigazione, o andrà a infrangersi sulle
scogliere
o riguadagnerà il mare oltre lo stretto.
Se
perde la nave e la vita, il suo fallimento prova
che
la rotta prescelta era quella sbagliata.
(Paul Watzlawick, La
realtà inventata, p. 14)
Mappe e realtà
Il tema “analizzato” poco sopra, ci pone di fronte
ad un ulteriore problema. Le critiche rivolte alla Carta, come già
accennato, indugiano non di rado sul suo basso gradiente di
definizione. Insomma la nostra Costituzione – la Grande ammalata –
sarebbe come una carta fotografica a grana grossa. Una rete a maglie
larghe i cui nodi sarebbero troppo distanti e, pertanto,
permetterebbero un passaggio troppo facile tra le maglie stesse. La
Costituzione, continuiamo con la metafora fotografica, sarebbe una
fotografia sgranata, troppo sgranata per poter realmente indirizzare
verso mete precise.
Il nostro quesito, a questo riguardo, è il seguente:
può una mappa che è un modello della realtà coincidere totalmente
con la realtà? Non è forse vero che un modello tanto più funziona
quanto più, pur non coincidendo interamente con ciò che rappresenta
(la realtà), ci aiuta ad orientarci con successo nella realtà
stessa?
Se una mappa stradale dovesse coincidere esattamente
con ciò che rappresenta non sarebbe più mappa ma realtà. Il
vantaggio di una mappa sta nella sua flessibilità d’uso,
flessibilità che non significa arbitrio interpretativo ma
intelligenza nella interpretazione. Il punto è, allora, relativo
all’interprete, alla sua buona fede, alla sua competenza ed
indipendenza da quei centri o da quelle situazioni che potrebbero
necessitare di correzione.
Il crollo di un ponte non è imputabile alla mappa, né
lo stesso crollo rende inservibile la mappa di cui si serviranno,
presumibilmente,in prima istanza i “riparatori” del ponte; il
crollo di un sistema politico non è imputabile – a nostro avviso
– ad un documento programmatico che, semmai potrebbe essere chiamato
in giudizio se non dovesse prevedere – magari
tra le righe – meccanismi più o meno espliciti di
correzione.
Ma meccanismi previsti di correzione possono trovarsi
solo in documenti flessibili, dove, ripetiamo, per flessibili
intendiamo capacità di aprire al nuovo sapendo scongiurare i
drammi della rottura della continuità istituzionale. E’
questo, peraltro, il motivo per cui non siamo ancora riusciti a
comprendere , a Costituzione immutata, il perché del nome di Seconda
Repubblica ( e di Terza secondo il titolo
del testo di M.Calise, appunto La
terza Repubblica, Laterza, Bari-Roma 2006) assegnato al nostro
sistema dopo i fatti, notissimi, di Tangentopoli.
Ci piace far notare che, i sostenitori della vaghezza
contenutistica della Costituzione sono fronteggiati con pari, o
analoghi argomenti, meglio sarebbe dire con analoghe fallacie
argomentative,
dai sostenitori della dottrina opposta ossia da chi ritiene che la
Carta sia fin troppo precisa (che dica, insomma, troppo); così,
ancora una volta, il poco efficace ed efficiente sistema di regole
sviluppatosi o applicato in Italia viene considerato come effetto
della scelta dei costituenti di disegnare un governo parlamentare –
debole verosimilmente, nell’idea dei sostenitori
dell’argomentazione – piuttosto che un altro (per esempio il
modello del premierato forte previsto dal progetto di riforma del
2005).
Non è banale, a questo punto, far rilevare che il
problema non è solo
italiano. Per quelle che sono le nostre conoscenze, la maggior parte
delle Costituzioni hanno problemi analoghi, ossia il problema della «
capacità regolativa della costituzione, la possibilità che essa
fornisca norme allo stesso tempo sufficientemente generali da
contenere migliaia di disposizioni legislative e sufficientemente
concrete da costituire un sicuro limite alle scelte del legislatore,
un metro di valutazione del suo operato ».
Nella direzione del dire troppo, leggiamo la
considerazione di Lottieri secondo cui « in particolare, l’articolo
sulla proprietà (§42) muove da una definizione della stessa che
sovverte la logica autentica di tale diritto, nel momento in cui inizia con
un’affermazione (La proprietà è pubblica e privata)che non solo
antepone la proprietà statale a quella dei privati, lo stato agli
individui, ma al tempo stesso equipara le risorse detenute
dall’apparato statale grazie alla tassazione ed i beni
legittimamente posseduti da quanto li hanno prodotti, scambiati o
ricevuti in eredità. Muovendo da tale premessa, la Carta del 1947
adotta una prospettiva del tutto “legalista”, che fa della
proprietà nient’altro che il prodotto della volontà dei
legislatori ».
In questo caso la Costituzione non solo direbbe troppo
ma lo direbbe anche male!...
Da queste brevissime e incomplete riflessioni si
possono derivare alcune conclusioni, anch’esse incomplete e
parzialissime. Una prima di natura “storica”. Se negli anni
cruciali della crisi del sistema repubblicano (1989, 1994, 1996) la
proposta di una riforma del dettato costituzionale traeva la sua
giustificazione dalla necessità della stabilizzazione del sistema
politico, stabilizzazione che, si diceva, doveva passare attraverso
una nuova attribuzione di legittimità al sistema stesso, cammin
facendo, l’idea della riforma si è mutata (è stata mutata) in un
mero espediente funzionale alla elusione di problemi di altra natura
quale quello della perdità di identità dei partiti e delle loro
leadership. Quello delle riforme si è rivelato come il terreno più
agevole su cui ri-fondare o ri-conquistare le posizioni perdute o che
man mano qualcuno, meno fortunato, andava perdendo.
Nel corso degli anni successivi, fino a quelli a noi
più vicini, l’afflato riformatore ha subito una nuova metamorfosi e
dal bruco non è sortita nessuna farfalla! In termini più
specificamente pragmatici, la dialettica positiva del confronto
politico si è tramutata, ci sembra, in esercizio di sterile retorica.
In questo senso, e al di là dei giudizi che sono
stati espressi e che ancora possono e devono essere espressi sulla
proposta di riforma poi bocciata dagli elettori, vogliamo sottolineare
che quel progetto (vedi appendice) aveva comunque un limite intrinseco
(come un limite intrinseco ha avuto la revisione del V Titolo
approvata nel 2001) che, a nostro avviso, è consistito nel pensare
– erroneamente – la Carta come un organismo non omogeneo e
unitario; così si è pensato di modificarne la II parte lasciando
immutata la I, mostrando, quindi, poca lungimiranza e dimenticando o
volendo dimenticare che «... la Costituzione si poggia sulle disposizioni organizzative non meno che
sulle disposizioni che proclamano i diritti fondamentali, e che anche
la Prima parte crolla se si incide, d’un colpo solo, sulle strutture
organizzative previste nella Seconda parte».
In tale prospettiva, ma soltanto in tale prospettiva, quella “vecchia”
proposta di Franco Debenedetti – riformiamo la prima parte della
Costituzione (vedi sopra) – potrebbe essere, oggi, quando i progetti
di riforma tornano a farsi sentire, un modo per costringere
la “classe dirigente” a promuovere un dibattito nel Paese,
effettivamente allargato alla partecipazione dei cittadini.
Legami indissolubili
Torniamo, brevemente, a guardare la proposta di riforma discussa e approvata
dalla XIV legislatura e poi respinta a seguito di referendum. Proprio
in quel progetto possono leggersi, o meglio, possono essere
individuati alcuni elementi di incertezza legati alla volontà di
intendere la Costituzione non come un testo unitario.
Quella riforma, mutava in modo abbastanza profondo (pur non intervenendo
direttamente sulla prima parte del testo) le regole predisposte allo
scopo di consentire al popolo l’esercizio della sovranità in un
sistema rappresentativo (art. 2 Cost.) e , quindi, a contribuire a
determinare la politica nazionale secondo quanto previsto dall’
articolo 49 della Costituzione.
E’ evidente, che la scelta di proporre un rafforzamento dei poteri del
Primo Ministro (indipendentemente dalla valutazione positiva o
negativa della proposta), ridefinendo – conseguentemente – sia il
ruolo dei partiti sia il ruolo del Parlamento, ridelinea il concetto
stesso di sovranità (limitando le prerogative dell’assemblea
rappresentativa, limita paradossalmente le prerogative del popolo
sovrano – pur facendo della investitura popolare il fulcro intorno
al quale graviterebbe il nuovo sistema costituzionale – che, come
recita il secondo comma dell’art.1 Cost. vigente “la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione”).
Se, dunque, si modifica una parte della Costituzione l’altra non può non
esserne toccata.
Così, anche la proposta di ri-definizione del Senato nel senso della
creazione di un Senato Federale, pone problemi, a nostro giudizio, di
revisione dell’intera Carta e non solo di questa o di quell’altra
parte. La questione era
(o è tuttora) quella di garantire meglio e più direttamente gli
interessi territoriali nelle materie economiche e finanziarie.
Il Senato Federale, rappresenterebbe l’unico organo nei rispetti del quale
il Primo Ministro incontra limiti ai suoi poteri. Il Senato federale
non può essere sciolto dal premier che qui non può ricorrere al voto
di fiducia; se non un contropotere (come nel giudizio di alcuni
commentatori e interpreti) almeno un “potere di bilanciamento” (countervailing
power) di quello del Primo Ministro (secondo altre interpretazioni).
Quello che qui interessa sottolineare è che sia premier sia Senato federale
rappresentano la sovranità popolare, il senato federale con maggiori
margini dal momento che riesce (o dovrebbe riuscire) a rappresentare
al meglio le istanze territoriali.
Forse sbagliamo ma si potrebbe correre il rischio, fintanto che il
modello di sovranità
popolare resta quello classico, di rimanere invischiati in una
querelle tra sostenitori di differenti concetti di sovranità e di
popolo con conseguenti limiti alle azioni di governo.
Ma a quale popolo (idea e/o nozione di popolo) ci
si richiama? A quale idea di sovranità?
Efficace la formula sintetica impiegata – per
altro con sguardo fortemente critico – da R. Bin:
“La Costituzione – si dice..., è incompleta,
insufficiente, troppo vaga e imprecisa...”, Roberto Bin, op.cit.,
p. 28.
A.Pace,La Costituzione non è una
legge qualsiasi,www. costituzionalismo.it, 3/03/2004. Sempre
Paci«... Così opinando, non si è però riflettuto che la Costituzione non è
soltanto una legge formalmente diversa dalle altre, ma è una
legge tutt’affatto «speciale» dal punto di vista sia giuridico
che politico: è la «Legge fondamentale» consistente bensì in
un documento, che però vive, come un «tutto», nel significato
ad esso dato dalle convenzioni costituzionali, dalla prassi
parlamentare, dalla giurisprudenza (non solo costituzionale),
dalle manifestazioni popolari e dalle battaglie giudiziarie
condotte per la difesa dei suoi principi. Il che significa che
anche profondi cambiamenti di essa sono ben possibili (purché non
incidano sulla «forma repubblicana» sostanzialmente intesa), ma
devono essere necessariamente graduali. E ciò proprio per evitare la traumatica (e perciò esiziale)
distruzione di quel diffuso patrimonio di esperienze istituzionali
e di ricordi personali che fanno sì che una Costituzione non sia
solo un atto normativo, ma qualcosa di vivo e di interiorizzato
nell’animo di tutti i cittadini» .