| Socrate - Liceo Classico Statale di Bari | |||||||||||||
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REGOLAMENTO DEL
LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE - BARI Il
Regolamento d’Istituto si struttura in una precisa corrispondenza ai
singoli articoli della norma di legge rappresentata dal D.P.R. n.249/98,
con integrazioni del D.P.R. n. 235/07, concernente lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria. ARTICOLO
1 VITA
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA Il
Liceo Socrate, si riconosce pienamente nei principi e nel dettato
dell’art.1 dello Statuto e, in particolare, garantisce ·
La formazione,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica;
·
Il dialogo, la ricerca,
l’esperienza sociale informata ai valori democratici; ·
Lo sviluppo della personalità
dei giovani, la libera espressione di pensiero, di coscienza, di
religione, nel rispetto reciproco. ARTICOLO
2 DIRITTI 1.
Lo
studente ha diritto a una formazione
qualificata che valorizzi i ritmi di apprendimento e le inclinazioni
di ciascuno. 2.
Il
Liceo promuove la solidarietà tra gli studenti e ne tutela il diritto
alla riservatezza. 3.
Gli
studenti hanno diritto ad
essere informati su decisioni
e norme che regolano la vita della
scuola tramite la partecipazione attiva e responsabile. E’ prevista a tal proposito la
partecipazione di diritto agli -
Organi
collegiali (Consiglio di Istituto e Consigli di Classe).
In tali sedi si avvia il dialogo fra le diverse componenti (allievi-docenti-genitori)
sulla programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei
libri e del materiale didattico. Nel
Consiglio di Istituto la
componente alunni è costituita da quattro studenti eletti
annualmente secondo le norme indicate precisamente agli Studenti dalla
Commissione Elettorale del Liceo. Alle
sedute dei Consigli di Classe,
possono assistere tutti gli studenti e i genitori che lo desiderino,
oltre ai rappresentanti dei genitori (2) e degli studenti (2) eletti
annualmente. E’ esclusa la partecipazione di studenti e genitori non
rappresentanti solo nei casi in cui l’oggetto della discussione sia
costituito da episodi di rilevanza formale e riservata ( ad esempio,
decisioni disciplinari). Le
competenze relative al coordinamento didattico, alla valutazione
periodica e finale, spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza
dei docenti. -
Sono
previste per gli
studenti assemblee di Istituto
e di classe Le assemblee di istituto
(1 al mese da ottobre ad aprile), sono richieste dai Rappresentanti di
Istituto - firmate dal 10% degli studenti - al Dirigente Scolastico con
preavviso di almeno
cinque giorni e con la indicazione precisa dei punti all’ordine del
giorno, cui deve corrispondere, al termine, la redazione del verbale
relativo da consegnarsi al Dirigente scolastico. Gli studenti devono
formulare un regolamento da sottoporre al Dirigente Scolastico e al
Consiglio di Istituto. Possono essere invitati estranei solo con
richiesta e approvazione del consiglio di Istituto. Si richiamano le
norme previste dal Testo Unico, e in particolare la possibilità del
Dirigente Scolastico o di un suo delegato di sciogliere
l’Assemblea per sopravvenuti motivi di sicurezza o ordine
pubblico. Gli studenti devono preventivamente indicare le modalità di
attuazione dell’assemblea, compatibilmente con la sicurezza secondo le
norme previste. Le assemblee di classe ( 1 al mese di
due ore) sono
richieste al Dirigente Scolastico con la firma dei 2 rappresentanti di
classe previo consenso dei docenti nelle cui ore di lezione si svolge
l’assemblea . All’assemblea possono partecipare il Dirigente
Scolastico o i docenti della classe. La stessa può essere sciolta in
caso di non ordinato svolgimento. 4.
Gli studenti possono
essere consultati nei casi in cui si attuino rilevanti decisioni sull’organizzazione della scuola. Può
essere costituito un Comitato
studentesco Il
Comitato studentesco è
formato dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe,
integrato dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e
nella Consulta Provinciale. Formula proposte ed esprime pareri circa
attività integrative da proporre o previste dal POF, concordando con la
Presidenza le modalità e le forme della consultazione. Gli studenti possono
formulare richieste, realizzare iniziative autonome, sviluppare tematiche
liberamente individuate, tramite Richiesta e Delibera del Consiglio di
Istituto. 5.
Si garantisce allo studente la trasparenza e tempestività delle valutazioni
dei docenti al fine di trarne una esperienza di crescita e un processo
di autovalutazione. La
revisione “pubblica” (in classe) delle prove assume funzione
diagnostica per il superamento delle difficoltà
e il consolidamento delle positività. I
registri dei voti possono essere richiesti in visione, secondo le norme
vigenti, nel rispetto della tutela dei dati relativi a terzi. Si
può dare comunicazione agli studenti dei voti relativi agli scrutini
quadrimestrali proposti dai docenti al Consiglio di Classe anche se, in
ogni caso, è il Consiglio stesso che in sede di scrutinio decide in via
definitiva. 6.
Per
favorire informazione e dialogo
è istituita la figura del coordinatore
di classe che segue attentamente
tutte le problematiche della classe ed è elemento di riferimento per i
genitori. La
comunicazione attraverso il sito
web facilita inoltre l’informazione sulla vita della scuola a
genitori e studenti. I
genitori possono richiedere assemblee
su problemi scolastici con richiesta al Dirigente scolastico.
La Scuola affigge ogni informazione relativa all’orientamento
universitario, ai concorsi.
7. La
Scuola promuove a.
la costruzione di apprendimento autonomo e critico b.
la libera adesione alle attività curricolari integrative e alle attività
aggiuntive facoltative, che sono pianificate tenendo conto delle esigenze
degli studenti. c.
lo sviluppo di ogni attività interculturale che favorisca ogni iniziativa
di accoglienza e tutela degli studenti stranieri. 8.
La
Scuola si impegna per: a.
un’offerta formativa di alto profilo; b.
il sostegno alle iniziative studentesche; c.
iniziative di prevenzione e recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio; d.
attività di sostegno in orario curricolare e pomeridiano; e.
attività di recupero del debito formativo; f.
sportelli didattici; g.
attività seminariali; h.
approfondimento per l’eccellenza; i.
la sicurezza e la adeguatezza degli ambienti per tutti gli studenti, anche
con handicap; I
piani contenenti le norme di sicurezza sono affissi nei vari locali,
in forma visibile e chiara. Inoltre, ogni anno, se ne rinnova
l’informazione a studenti, insegnanti e personale tutto. l.
una polizza assicurativa contro gli infortuni che possono
verificarsi durante le lezioni di educazione fisica, le esercitazioni di
laboratorio, visite di istruzione e qualsiasi altra attività scolastica; m.
una adeguata strumentazione tecnologica; n.
l’attuazione del “piano nazionale per il benessere dello studente”,
sostenendo stili di vita positivi; o.
la promozione della salute con sportelli di consulenza psicologica. 9.
Il Liceo favorisce la
continuità del legame e il rapporto di collaborazione con gli ex studenti
e con le loro
associazioni. ARTICOLO
3 DOVERI 1.
Gli studenti sono tenuti alla regolare frequenza, alla presenza e
all’attenzione in classe, all’assiduità
nell’impegno di studio. 2.
Gli studenti devono mantenere nei confronti del personale tutto della
scuola e dei compagni il massimo rispetto che richiedono per sé. 3.
Gli studenti sono tenuti ad evitare ogni atteggiamento insofferente,
intollerante, aggressivo o irridente, esplicito o indiretto, nei confronti
dei compagni e del personale tutto della scuola, perché considerato
gravemente lesivo della dignità delle persone. 4.
Gli studenti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni che
regolano la vita della scuola anche nella sua articolazione burocratica. 5.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture
didattiche senza arrecare alcun danno al patrimonio dell’Istituto o
creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri. 6.
Gli studenti sono tenuti a condividere la responsabilità della qualità
dell’ambiente e a corrispondere al tenore di un clima ispirato alla
trasparenza dei rapporti, al rispetto della legalità, alla cordialità,
all’accoglienza, alla condivisione, alla convivenza civile,
all’integrazione, al benessere e alla pace. 7.
Gli studenti si devono impegnare ad atteggiamenti di netto rifiuto di ogni
forma di arroganza, bullismo e violenza all’interno della scuola e anche
all’esterno. 8.
Gli studenti sono tenuti a disattivare
tutti i dispositivi elettronici e i telefoni cellulari durante le
lezioni e lo svolgimento dei compiti in classe ( come da Atto di Indirizzo
del Ministero della P.I., 15 marzo 2007). E’ vietata, inoltre la diffusione
di filmati, immagini o suoni relativi ad altre persone, che non
abbiano fornito consenso (come da Direttiva n.104 del 30, 11, 07). 9.
Gli studenti sono tenuti a conformarsi alle disposizioni in vigore per la
tutela della privacy (come da Direttiva n.104, 30 novembre 2007). 10.
Gli studenti sono tenuti ad attenersi
alle disposizioni di sicurezza dettate dalle norme specifiche. 11.
Gli studenti sono tenuti ad un comportamento conforme alle leggi vigenti
dello Stato. In
particolare si richiamano NORME
DI COMPORTAMENTO SCOLASTICO a) E’ assolutamente
vietato fumare in tutti i locali dell’Istituto. Si ricorda che la
normativa prevede sanzioni per chi non vi ottemperi. b) Per le lezioni nei laboratori gli alunni vi accedono solo se accompagnati
dai docenti. E’ previsto un registro delle presenze. c) In segreteria, per
richieste di documenti o informazioni si rispetta
l’orario affisso all’ingresso della scuola e sulla porta della
segreteria stessa. d) E’ proibito agli
alunni servirsi dell’ascensore,
se non autorizzati per seri motivi. e) I rifiuti devono
essere raccolti in appositi contenitori secondo le indicazioni della raccolta differenziata. f) I motori devono
essere parcheggiati nelle
apposite aree del garage. La scuola non risponde di eventuali danni o
furti in quanto lo spazio non è soggetto a vigilanza. ENTRATE,
USCITE, ASSENZE, VIGILANZA a) Le lezioni hanno
inizio alle ore 8,20. Gli alunni sono
tenuti ad essere in classe entro le ore 8,15 attesi dai docenti della
prima ora che assicurano la sorveglianza. b) Gli allievi
ritardatari ( che entrano alla II ora) devono giustificare il ritardo in
Presidenza, il ritardo deve essere registrato sul libretto delle
giustificazioni (controfirmato dai genitori) e trascritto sul registro di
classe dai docenti della seconda ora. c) Dopo tre ritardi,
la riammissione in classe di studenti minorenni è possibile solo in
presenza del genitore d) le giustificazioni
sono trascritte sul registro di classe da parte del docente presente in
classe. Le assenze devono essere controllate settimanalmente dal docente
coordinatore di classe e le assenze
numerose e reiterate vengono segnalate dallo stesso docente coordinatore
direttamente ai genitori (anche nel caso di studenti maggiorenni). e) La riammissione in
classe dopo assenze di durata superiore ai cinque giorni è subordinata
alla presentazione di certificato medico. f) Gli studenti
maggiorenni devono giustificare apponendo la loro firma sul libretto.
Questo deve essere ritirato
da un genitore che dichiara di essere a conoscenza della norma in
questione. g) Non
più di un alunno per volta può lasciare l’aula per recarsi in
bagno o presso i distributori di bevande; i
docenti curano il rispetto della disposizione. h) E’ fatto divieto
agli alunni, di uscire dal
perimetro della scuola durante l’orario di lezione. i) La vigilanza sugli
alunni compete a tutto il personale della scuola, docente e non docente;
gli alunni devono maturare progressivamente un senso di autodisciplina e
autoregolazione nella consapevolezza che nessuna vigilanza può essere
superiore alle regole condivise e rispettate. l) Nella scuola, e
durante le visite didattiche, gli alunni devono attenersi alle indicazioni
dei docenti accompagnatori cui è affidata la vigilanza. m) Le uscite
anticipate, per gravi e giustificati motivi, sono consentite solo se il
genitore in persona si presenta a scuola a prelevare il/la proprio/a
figlio/a o, per gli studenti maggiorenni, tramite una relativa
documentazione che attesti l’effettiva necessità d’uscita anticipata. n)
Al suono della campanella dell’ultima ora gli alunni devono lasciare in
maniera ordinata le proprie aule sotto la sorveglianza dei docenti in
servizio nella classe, seguendo le direttive previste dalle norme di
sicurezza. o)
Ogni 5 assenze si richiede per gli studenti minorenni la presenza di un
genitore per la giustifica. In caso di un numero rilevante di assenze il
coordinatore convocherà il genitore dello studente, sia esso minorenne o
maggiorenne, e il Consiglio di Classe per le decisioni del caso. p)
Per le assenze collettive e/o di gruppo i genitori dovranno dichiarare,
sull’apposito libretto, di essere a conoscenza dell’assenza; in caso
contrario l’alunno sarà ammesso alle lezioni con riserva e con
l’obbligo di giustificare alla presenza dei genitori entro 3 giorni. In
caso di reiterazione dell’assenza sarà richiesta la presenza a scuola
di un genitore. La norma vale anche per gli studenti autorizzati a
auto-giustificarsi perché maggiorenni. ARTICOLO
4 DISCIPLINA PROVVEDIMENTI
E SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDURE DI IRROGAZIONE Nell’ambito dei
provvedimenti disciplinari improntati esclusivamente ad una finalità
educativa e al rafforzamento del senso di responsabilità e di coesione
della comunità scolastica, considerando la responsabilità disciplinare
come un fatto personale, il Liceo, in conformità con il corrispondente
articolo dello Statuto: 1. garantisce allo studente la possibilità di esporre le proprie ragioni
prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari. 2.
non considera sanzionabile la libera espressione, correttamente
manifestata, delle opinioni personali. 3.
si impegna ad un dialogo costruttivo che rafforzi lo studente per superare
gli aspetti di fragilità inerenti i comportamenti oggetto di
sanzioni. 4.
il Liceo ritiene passibile di sanzioni disciplinari il mancato rispetto di
tutte le disposizioni contenute nel
presente regolamento e di tutte le norme contemplate dalla legislazione vigente.
(vedi tutti i commi dell’art.3/DOVERI del presente Regolamento). Si ritiene utile e doveroso
sollecitare l’attenzione di Genitori e Studenti sull’aggiornamento
normativo in materia di
istruzione del D.L.1-9-2008,n.137 ( Gazzetta Ufficiale del 1 Settembre
2008,n.204) Accanto all’interesse fondamentale riservato all’
educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione,
particolare rilevanza acquistano gli articoli 2 e 3 che
reintroducono il voto di condotta, espresso in decimi, come “elemento
concorrente alla valutazione complessiva dello studente”. Tale
voto attribuito dal Consiglio di Classe, se inferiore a sei decimi,
comporta la non ammissione alla classe successiva o l’esclusione
dall’esame conclusivo del ciclo. E’ ribadito inoltre che
per l’ ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato
la valutazione, in sede di scrutinio conclusivo di anno
scolastico, debba essere “non inferiore ai sei decimi per
ciascuna disciplina o gruppo di discipline”
presenti nel curricolo formativo. 1.
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI e Organi competenti a comminarle Per maggiore
chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni
disciplinari secondo un crescendo di gravità. A tal proposito
va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle
possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni. A) Sanzioni che non comportano
l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica Si tratta di sanzioni non tipizzate né
dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235. Riguardano lievi infrazioni dei doveri
di cui all’art.3. Le sanzioni si esplicitano attraverso richiamo verbale o registrazione scritta del richiamo sul registro di
classe da parte del
docente o del Dirigente scolastico. Possono incidere sul
voto di condotta. In caso di reiterazione, ne viene data comunicazione alla
famiglia da parte del docente coordinatore di classe che rammenta la
validità del voto di condotta ai fini della media di profitto e dunque
anche del credito. B) Sanzioni che comportano
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica
per un periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 - Comma 8
- Statuto): C)
Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla
comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art.
4 – Comma 9). Nei periodi di
allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in
coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i
servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero
educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. D)
Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico
( Art. 4 - comma 9 bis): E)
Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del
corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) Note 1.
“Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni
relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo
fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente
in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio
da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non
sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non
si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone
coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es.
violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio
dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad
operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e
comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM
306/2007. 2.
Le
sanzioni, sempre temporanee e
proporzionate all’infrazione, tengono conto della situazione personale
dello studente a cui è sempre offerta la possibilità di convertirle in
attività in favore della comunità scolastica. Nel
ribadire che la responsabilità disciplinare è personale, in caso di
danno volontario al patrimonio scolastico, oltre all’eventuale punizione
disciplinare commisurata al danno e alla volontarietà dell’atto, verrà
richiesto allo o agli alunni responsabili dello stesso, il relativo
risarcimento in danaro. In caso di mancata individuazione del
responsabile, il risarcimento sarà richiesto, dopo un’accurata
istruttoria, all’intera classe se il danno è avvenuto all’interno
della stessa. 3.“Con
particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a
carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza,
di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a
persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività
didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di
giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili
dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di
corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai
figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale
responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere
con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del
personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il
necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli
studenti”. ARTICOLO
5 PROCEDIMENTI
DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
E SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI 1-
Procedimenti
di irrogazione Il
Dirigente Scolastico: ·
Informa
con nota scritta la famiglia dello studente contestando precisamente gli
addebiti; ·
Invita
la famiglia a un contraddittorio preventivo con l’Organo deputato a
decidere della sanzione; ·
Convoca
l’Organo previsto per le decisioni; ·
Comunica
alla famiglia le decisioni; ·
Indica
alla famiglia per iscritto i termini delle impugnazioni previste e gli
organi competenti.
2 - Impugnazioni Per le
Sanzioni di cui alla lettera B dell’art.4,
entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione di sanzione
disciplinare, è ammesso il ricorso ad un apposito -
Organo di Garanzia
interno alla scuola, che dovrà
esprimersi nei successivi dieci giorni dalla richiesta. Lo stesso è competente
anche sui conflitti che sorgano in merito all’applicazione del
Regolamento di Istituto in rapporto allo Statuto; (DPR 249/98). Nel
Liceo l’Organo di Garanzia, in carica per due anni, è composto
da 2 docenti, designati dal Consiglio d’Istituto, 2 rappresentanti
eletti dagli studenti (art. 5 dello Statuto), 2 genitori eletti,
indicati dalle rispettive componenti, presieduto dal Dirigente
Scolastico. Tale Organo di Garanzia decide, a richiesta dei
portatori di interesse, anche sui conflitti sorti all’interno della
scuola in merito all’applicazione del Regolamento. Per il funzionamento dell’Organo di Garanzia si
precisa: -
Tale Organo in prima convocazione deve essere “perfetto”
(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e così in
seconda convocazione. -
Il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri influisce
sul conteggio dei voti. -
Il Consiglio nomina surroga i componenti in caso di
incompatibilità. Per
le sanzioni di cui alle lettere C, D, E dell’art. 4, è prevista,
entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, il ricorso
a un apposito -
Organo
di Garanzia Regionale Organo
di Garanzia Regionale è costituito presso l’Ufficio
Scolastico Regionale, di Competenza del Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale, decide
sulla legittimità dei provvedimenti in materia disciplinare e sulle
violazioni dello Statuto, entro trenta giorni dal ricevimento del
reclamo. ARTICOLO
5 bis PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ All’atto
dell’iscrizione presso il nostro Liceo è richiesto a genitori e
studenti di sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità (P.E.C.),
che definisce il quadro di disciplina dei diritti-doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e genitori. Nelle
prime due settimane dell’anno scolastico si realizzano attività di
accoglienza dei nuovi studenti, ai quali si esplicita il complesso delle
norme di comportamento connesse allo Statuto insieme al Piano
dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e al Patto Educativo di Corresponsabilità
(P.E.C.). ARTICOLO
6 DISPOSIZIONI FINALI Adozione
e/o modifica delle norme contenute nel Regolamento, insieme al complesso
delle offerte formative, sono condivise dalla componente studentesca, nel
Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe. In
particolare il Regolamento, che deve essere approvato dal Consiglio
d’Istituto, può essere ridiscusso per una eventuale modifica quando il
D.S., il Presidente, o la metà delle componenti del Consiglio
d’Istituto stesso, ne faccia richiesta. Attraverso
l’ aggiornamento continuo del sito web si offre, con il complesso
dell’offerta formativa, ogni documentazione relativa alle attività
della scuola, ivi comprese le comunicazioni ai genitori. Si intende così
mantenere un ininterrotto rapporto di condivisione della ricerca-azione
dell’Istituto con tutte le componenti dell’utenza, della rete, del
territorio, e di ogni altro portatore di interesse. ARTICOLO
7 RISERVATEZZA:
Trattamento Dati (Privacy) D.Lgs n 196 I
dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e privati
soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti. I
dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere
comunicati ad Enti o privati per svolgere attività pertinenti alle
attività istituzionali e/o connesse ad attività strumentali alle
stesse (viaggi e visite di istruzione, ECDL, certificazioni Trinity e
Cambridge, laboratorio teatrale e corale, alternanza scuola/lavoro
etc.). Delle predette attività potrà essere raccolta documentazione
fotografica e filmica ad uso interno o comunque non in contrasto con le
disposizioni vigenti. Sarà altresì possibile a genitori e amici
effettuare riprese o fotografie (Comunicato stampa del Garante 17 dicembre
2003). I
dati relativi a prove scolastiche potranno essere comunicati a società
esterne che effettuano trattamenti per conto della scuola I
dati personali, anche sensibili, potranno essere comunicati, insieme ai
necessari documenti originali, ad altra scuola al fine di consentire il
trasferimento, nelle modalità previste dalle norme sull’Istruzione
Pubblica. I
dati relativi agli esiti degli Esami di Stato ed altri dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, (nome, cognome, luogo e data di
nascita, indirizzo, numero di telefono, fax, e-mail, nonché il possesso
di titoli ed eventuali specializzazioni) potranno essere comunicati e
diffusi, anche a privati e per via telematica, con consenso degli
interessati “al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e
l’inserimento professionale, anche all’estero” (art. 96 del D.Lgs.
n.196/2003) “I
risultati degli scrutini finali e degli esami delle classi intermedie e
terminali sono pubblicati all’albo della scuola. In caso di esito
negativo l’indicazione dei voti è sostituita con la dizione “non
ammesso alla classe successiva” (O.M. 90- 2001e successive) Il
Titolare del trattamento vaglierà la necessità, liceità, correttezza,
proporzionalità, qualità dei dati, nonché finalità e interesse degli
enti richiedenti.
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On line
Statuto degli Studenti e delle Studentesse Patto Educativo di Corresponsabilità
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Liceo Classico Socrate -Bari, Via S. Tommaso d'Aquino 4 -70124 e-mail: socrateliceo@virgilio.it | |||||||||||||